CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 27476/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1915/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10591/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso per l’accertamento della esistenza dell’errore e per l’annullamento con rinvio della sentenza; udite le parti all’udienza del 29 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 37739 del 9 luglio 2024 la quinta sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 49341 del 19/09/2023, emessa dalla prima sezione di questa Corte. La quinta sezione premetteva che il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità e ogni processo valutativo. Il primo motivo attinente all’errato trattamento sanzionatorio derivante da un ritenuto errore era dichiarato infondato, poiché secondo l’impugnato provvedimento, la Corte lungi dall’essere incorsa in un errore percettivo, aveva operato una scelta interpretativa in ordine ad una questione di diritto da cui era discesa la scelta della disciplina sanzionatoria applicabile. Il secondo motivo veniva ritenuto infondato poiché la censura inerente i reati di contrabbando era stata implicitamente disattesa. Il terzo motivo era ritenuto infondato poiché l’interpretazione del contenuto delle captazioni non poteva venire valutato nel corso del giudizio di legittimità. Anche rispetto al quarto motivo la Corte rilevava come il ricorrente avesse attaccato le argomentazioni svolte dalla Corte di legittimità sotto il profilo valutativo, esulando, dunque dal perimetro di operatività del rimedio esperito. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27476/2025 Roma, lì, 25/07/2025 In relazione al quinto motivo, la Corte concludeva nel senso che la doglianza fosse stata espressamente esaminata nella sentenza che ha ritenuto che la valutazione operata dalla Corte territoriale fosse conforme alle esigenze probatorie e che fosse corretto l’inquadramento giuridico operato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. l’imputato tramite il difensore di fiducia, rilevando come la sentenza emessa in esito al precedente ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. fosse incappata in un errore di fatto ritenendo che l’intraneità del ricorrente al clan e la sua perdurante operatività dopo il 14 giugno 2015, data di entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, n. 69, che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio, fossero state desunte da un elemento non esistente agli atti, cioè dalla condanna del medesimo per la partecipazione all’associazione criminosa fino a tutto il 2015; pertanto la sentenza impugnata, anziché rilevare l’errore percettivo, riteneva che fosse in discussione una questione giuridica. Ribadiva come il ricorrente non figurasse fra i condannati per il reato associativo di spaccio consumatosi a tutto il 2015 da parte della Corte di Appello di Napoli con la sentenza in data 9 aprile 2018. 2. Il sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA]Olio conclude chiedendo la dichiarazione di sussistenza dell’errore e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di Napoli. Il difensore si è riportato in udienza al ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 - 01). Correlativamente si è affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). Secondo le Sezioni Unite della Corte il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta comunque una deroga ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione; detto principio, pur avendo perduto il carattere della assolutezza, continua ad assolvere una funzione costitutiva nel sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280). Nel caso in esame il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per la seconda volta e, ciononostante, questa Corte ritiene che il rimedio sia stato correttamente invocato. Certamente, la proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - anche prima della scadenza del termine dei centottanta giorni - "consuma" l'azione con la quale si chiede la eliminazione degli errori di fatto contenuti nel provvedimento e la rivalutazione della decisione indotta da tali errori (in tal senso, Sez. 6, n. 46635 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Falletti, Rv. 261010). La consumazione dell'azione preclude innanzitutto la possibilità di presentare un nuovo ricorso avverso la originaria sentenza della Corte di cassazione con il quale si lamenti, sulla base di diverse argomentazioni, lo stesso errore di fatto; più complesso è invece il tema del se possa essere proposto, entro il termine di legge, un nuovo ricorso straordinario per errore di fatto avverso la stessa sentenza che abbia deciso in ordine ad un precedente ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] condivide la conclusione positiva raggiunta da Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724 – 01) La soluzione adottata dalla citata sentenza Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724 indica come ipotizzabile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza della Corte di cassazione emessa a seguito di un precedente ricorso per errore di fatto, qualora proposto entro il termine previsto dalla legge - decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza- e che deve avere ad oggetto l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario. L'errore percettivo posto a fondamento del ricorso deve essere, cioè, quello che abbia inficiato la sentenza che decide sul precedente ricorso; se accertato l'errore, saranno adottati i provvedimenti conseguenti necessari per correggerlo. Nel caso in esame il ricorrente ha fatto corretta applicazione del principio testè richiamato, poiché ciò che stigmatizza non è già l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la prima sezione di questa Corte con la sentenza emessa il 19 settembre 2023, bensì l’errore di fatto in cui è incorsa la quinta sezione con la sentenza che ha deciso in data 9 luglio 224 sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 49341 del 2023 emessa dalla prima sezione. 2. Tale ultima pronuncia, nell’affrontare, nella parte generale, il tema della legge applicabile in relazione alla partecipazione al reato associativo, premette, al punto 2.4 del Considerato in diritto, che “Per risolvere tale questione occorre verificare se gli elementi probatori acquisiti nei confronti di ciascun imputato consentono di ritenere provato che la partecipazione al clan Contini di Napoli è proseguita anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Tale verifica postula che le condotte del ricorrente siano riconducibili a un'epoca posteriore al maggio del 2015, nel quale veniva modificato il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie dell'art. 416-bis cod. pen”. Questo sul presupposto che “in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", quale quello oggetto del giudizio, che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in pejus del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (Sez. l, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061; in senso contrario: Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021 - dep. 2022, Giampà, Rv. 282516- 03)”. Nel prosieguo della generale trattazione condotta nel medesimo punto 2.4., la Corte territoriale, secondo la sintesi della I sezione (pag. 102 della sentenza impugnata), illustra gli elementi che confermano la permanenza della struttura associativa anche oltre il maggio 2015 (per dovere di precisione, la legge è entrata in vigore, come detto sopra, il 14 giugno 2015), aggiungendo che alcuni imputati (tra i quali – va subito osservato - non figura [OSCURATO:PERSONA], “hanno anche una precedente condanna per 74 DPR 309/90, aggravato dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 perché commesso con metodo mafioso e per agevolare il clan Contini, reato associativo consumato fino a tutto il 2015 (sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 aprile 2018, irrevocabile il 21.6.2019)”. Esaminando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la I si esprime in questi termini: «Deve, infine, ritenersi infondato il dodicesimo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano, alla luce della data di commissione del reato di cui al capo 1), di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la pena prevista dalla legge n. 125 del 2008, più favorevole, anziché quella prevista dalla disciplina vigente, introdotta dalla legge n. 69 del 2015. Occorre premettere che il vaglio di questa doglianza postula il richiamo della questione ermeneutica esaminata nella parte generale della presente sentenza, alla quale occorre rinviare preliminarmente per l'inquadramento della censura difensiva sottoposta all'attenzione del Collegio, riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro cit.; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Olivieri, cit.; Sez. l, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, cit.; Sez. l, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, cit.). Si consideri, in proposito, che il ricorrente, analogamente a [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli per la sua partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso- con sentenza del 9 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2019 - riconducibile al clan Contini, fino a tutto il 2015, rendendo destituito di fondamento l'assunto difensivo. Ne discende che, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, in linea con quanto esposto a proposito di [OSCURATO:PERSONA], appaiono rispettose del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, sopra richiamata. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del dodicesimo motivo dell'atto di impugnazione in esame» Il raffronto fra la motivazione della sentenza emessa dalla prima sezione circa la scelta del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto del ricorso straordinario consente di affermare che la motivazione della sentenza emessa dalla quinta sezione in data 9 luglio 2024 impugnata con ricorso straordinario appare del tutto svincolata dal significato della critica che era stata sollevata. Ciò, infatti, che il ricorrente lamenta non è già la scelta dei criteri di accertamento del protrarsi di un vincolo associativo, bensì è la correttezza del dato probatorio utilizzato dalla Corte, peraltro in via esclusiva, per affermare che il vincolo si sarebbe protratto oltre il giugno 2015. In altri termini, rispetto al motivo di ricorso straordinario proposto, che denunciava l’errore percettivo di avere posto a base del rigetto del ricorso un dato, cioè la condanna del 2018, che non risulterebbe esistente, la sentenza impugnata non fornisce risposta alcuna. È pur vero che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione(Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01). Con riferimento al ricorrente odierno, la sentenza n. 49341 del 19 settembre 2023 alla pag. 100, nell’elencare gli elementi dai quali ha dedotto il protrarsi del vincolo associativo anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in epoca posteriore al mutamento di trattamento sanzionatorio, tale da imporre la applicazione del regime sanzionatorio deteriore introdotto dalla L.69/2015, non indica alcuna circostanza direttamente riferibile a [OSCURATO:PERSONA], poiché il riferimento alla condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 9 aprile 2018, irrevocabile il 21 giugno 2019 concerne [OSCURATO:PERSONA]. Il dato dell’esistenza o non della condanna viene percepito in maniera erronea, dato, cioè, come esistente, quando dalla stessa sentenza della prima sezione non risulta, stante l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] e non già di Fabio come condannato; e nessun rilievo circa la decisività di tale dato è stato espresso dalla sentenza impugnata, pertanto è evidente che non si tratta di un elemento vagliato e ritenuto non rilevante, ma di elemento non vagliato intrinsecamente, e ritenuto tralatiziamente corretto, sebbene palesemente erroneo. Dunque, l’errore di fatto è sussistente ed è sussistente sia con riferimento alla sentenza della quinta sezione n. 37739/2024, ma ancor prima con riferimento alla sentenza n. 49341/2023 che lo ha posto a base della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare ratione temporis e dunque entrambe le decisioni debbono essere revocate. 3. Date le superiori premesse, è necessario determinare quali siano le modalità del procedimento di correzione del ritenuto errore percettivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e quindi al nuovo giudizio sull’originario ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 luglio 2022, in applicazione del condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di ricorso straordinario per errore di fatto disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente, con la conseguenza che il giudizio rescissorio può svolgersi con rito camerale anche nel caso in cui la sentenza della Corte di cassazione annullata sia stata pronunciata previa pubblica udienza (Sez. 3, n. 35131 del 11/05/2023, Cuka, Rv. 285208 – 01; ed anche Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, Pandolfini, Rv. 285586 – 01; Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv.284541 – 01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754 – [OSCURATO:PERSONA] ritiene preferibile l’orientamento testè richiamato pur in presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto, invece, che il giudizio debba scindersi, nel senso che la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (Sez. 5, n. 685 del 21/10/2014 - dep. 12/01/2015, Valente, Rv. 261550; Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002 - dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247), e ciò tenuto conto che dalla celebrazione di una nuova udienza per la trattazione del giudizio rescissorio deriverebbe una inutile dilazione che non gioverebbe alle parti del processo, posto che la Corte può decidere sulla scorta del ricorso per cassazione, originariamente proposto. 4. Il ricorrente negli originari ricorsi ha esposto dodici motivi di doglianza nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e cinque motivi nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i detti motivi, con l’unica eccezione del dodicesimo motivo che è l’unico attinto da errore di fatto, sono stati rigettati dalla prima sezione di questa Corte con motivazioni che questo collego condivide e che non ritiene di dovere riesaminare, posto che il ragionamento alla base dei rigetti è scevra da errori di fatto e/o di diritto e che essi non sono oggetto dell’odierna impugnazione. 4. Il dodicesimo motivo, attinto dall’errore, era di fatto motivo inammissibile, poiché la questione circa l’erroneità del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] non era oggetto dei motivi di appello e dunque non era devolvibile a questa Corte, in difetto di un precedente vaglio di merito sul punto. Ciò in applicazione del principio devolutivo che si declina nella indeducibilità con il ricorso per cassazione di questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02); analogamente il principio devolutivo trova una sua applicazione anche in ambito cautelare, laddove si è affermato che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 01). Il ricorrente, infatti, nei motivi di appello aveva lamentato la mancata assoluzione dai reati di cui ai capi 1), 95), 130), 113) e 114), l’avvenuto riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 416 bis, commi quarto e sesto cod. pen., nonché dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e all’art. 291 ter d.P.R. 43/1973, e, infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aveva altresì lamentato la omessa motivazione circa gli aumenti di pena calcolati in continuazione per i reati satellite. Né è possibile ritenere, come pare fare il ricorrente, che si tratti di questione incidente sulla legalità della pena inflitta all’imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, poiché non di errato trattamento sanzionatorio rispetto al reato considerato si tratta, bensì della perimetrazione cronologica dell’ambito della responsabilità dell’imputato che è questione di fatto che nulla ha a che vedere con la legalità della pena inflitta. Va aggiunto che proprio la puntualizzazione contenuta nell’originario ricorso, secondo la quale verrebbe in questione una ipotesi di illegalità della pena, dimostra, in termini impliciti ma non equivoci, che il tema dell’ammissibilità della doglianza – non devoluta al giudice di secondo grado – era ben presente al ricorrente e apparteneva (e appartiene) quindi al thema decidendum. La pena inflitta dalla Corte è, infatti, stata determinata in ragione del tempus commissi delicti e su tale determinazione, cioè sulla durata della partecipazione all’associazione criminosa, in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis, che è questione di fatto, nessun rilievo è stato fatto nell’atto di appello e dunque è - all’evidenza - motivo legittimamente non trattato dalla Corte territoriale in quanto non devoluto e per tale ragione tantomeno devolvibile al giudizio di legittimità. 5. Pur dovendosi revocare la sentenza n. 37739 del 09/07/2024 e la sentenza n. 49341 del 19/9/ 2023, in esito al giudizio rescissorio il ricorso proposto deve essere dunque rigettato; pur essendo, infatti, il dodicesimo motivo, per le ragioni testè esplicitate, inammissibile, gli ulteriori motivi di ricorso, così come ritenuto nella precedente sentenza di questa sezione sono infondati e dunque, nella valutazione complessiva, il ricorso è da rigettare. 6. Con ordinanza in data 3 giugno 2025 è stata disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo redatto nel ruolo di udienza ove è stata inserita la condanna del ricorrente alle spese processuali, poiché, secondo un orientamento cui si intende dare continuità l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello. (Sez. 2, n. 8804 del 02/02/2024, Abdoune, Rv. 286007 – 01). Revoca la sentenza n. 37739 del 09/07/2024 della V sezione penale della Corte di cassazione e, in accoglimento del ricorso straordinario originariamente proposto, revoca la sentenza n. 49341 del 19/09/2023 della I sezione di questa corte, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con riguardo al dodicesimo motivo e, decidendo sull'originario ricorso, lo rigetta. Così deciso il 29 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]