CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 30787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13574-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - cmum [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; la Corte territoriale ha considerato la produzione, nell' anno oggetto di causa, di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00, per il quale vigeva l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Ha, in particolare, osservato come i dati reddituali fossero «scarsamente indicativi dell'abitualità ed espressivi della mera occasionalità della prestazione professionale, la cui entità si appalesa(va) inidonea alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il professionista ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Ric. 2021 n. 13574 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, mod. dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha sostenuto che, nel caso di specie, il carattere abituale dell'attività professionale esercitata dalla professionista emergeva dall'iscrizione all'albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'ordine di [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2009 e dalla titolarità di partita I.V.A.; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si Ric. 2021 n. 13574 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dall'INPS, non ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo. A base dell'espresso convincimento vi è piuttosto la valorizzazione dell'entità del reddito, in concreto prodotto, quale elemento da cui desumere l'assenza di abitualità dell'esercizio della professione forense; né è prova l'apprezzamento del dato reddituale in termine di elemento «espressivo(o) della mera occasionalità della prestazione professionale» e la valutazione che lo stesso «(per) entità, si appalesa inidoneo alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»; si è, dunque, in presenza di un tipico accertamento di merito, riservato al giudice, che l'INPS avrebbe dovuto censurare ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (secondo l'enunciato di Cass., S.U. nr. 5083 del 2014) e non in termini di violazione di legge o limitandosi ad attribuire un differente valore ad elementi diversamente apprezzati dal Giudice di merito; Ric. 2021 n. 13574 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- il motivo di ricorso dell'INPS che pretende di ricavare, in via automatica, il requisito di abitualità della professione dall'iscrizione della controricorrente all'albo degli avvocati e dalla titolarità della partita IVA non considera che «non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata» (Cass. nr. 4419 del 2021, cit.); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del difensore, antistatario; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello