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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48013/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto della restituzione della somma di 15.800 euro sottoposta a sequestro probatorio nel procedimento per i delitti di omicidio e detenzione illegale di armi aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione mafiosa, in corso nei confronti dell'istante.

Ha osservato il GIP che l'opposizione contiene censure riguardanti la contestata legittimità del sequestro della somma, che dovevano proporsi in via esclusiva al Tribunale del riesame, essendo invece riservato alla procedura ex art. 263 cod. proc. pen. soltanto l'esame di censure relative alla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova e non anche alla legittimità del sequestro.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento alla mancanza o apparenza della motivazione, che non ha dato risposta alle deduzioni difensive contenute nell'istanza di dissequestro.

Tali deduzioni, che sono state riproposte nell'atto di impugnazione, assumono la certa provenienza del denaro dal conto corrente intestato all'inda- gato, per una maggior somma conseguita dal Porcaro a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione riferita ad altro procedimento penale.

Si è altresì evidenziato che il sequestro del denaro non può rivestire la qualifica di corpo del reato o di cosa ad esso pertinente, in relazione ad un fatto omicidiario risalente all'anno 2011.

Infine, si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 (Pm in proc.

Botticelli e altri, Rv. 273548), che ha richiesto che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, contenga una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Tale principio risulta disatteso nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di trattazione orale del ricorso, ai sensi dell'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche (disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emer- genza epidemiologica da Covid-19), è inammissibile essendo tale disposizione rivolta a consentire la discussione orale, su richiesta di parte, esclusivamente per i procedimenti a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, mentre nella specie si tratta di un procedimento camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Risultano corretti i rilievi del GIP di Catanzaro in ordine all'erroneità del rimedio processuale azionato dal Porcaro.

Invero, considerata la censura diretta a contestare la legittimità del sequestro della somma, difettando la qualifica di corpo del reato o di cosa pertinente al reato per la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, si conferma che tale doglianza doveva proporsi in via esclusiva al Tribunale del riesame, facendosi questione di mancanza dei presupposti dell'adottato vincolo reale, sia con riferimento alla legittima provenienza del denaro, sia con riguardo alla necessità di specificare le esigenze investigative poste a base del sequestro.

Invece, nella specie si è in sede di procedura di opposizione al decreto del Pubblico ministero di rigetto dell'istanza di dissequestro, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che è riservata all'esame delle censure relative alla necessità od opportunità di mantenere il sequestro a fini probatori, e non anche alla legittimità dello stesso, da farsi valere in sede di riesame del relativo decreto.

Pertanto, correttamente l'impugnata ordinanza ha richiamato il principio indicato da questa Corte, per cui «In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo» (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994).

2.2. Quanto alle censure ammissibili in detta fase, il GIP ha motivato il punto dell'esigenza di mantenere il vincolo sul denaro, richiamando il dato che il Porcaro aveva prelevato somme in un vasto arco temporale, e non a ridosso dell'operato sequestro, in connessione con il suo ruolo di mandante e referente della cosca Lanzino/Patitucci, e con la constatazione del mancato conferimento di somme provento di usura nella "bacinella" di detta cosca.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto della restituzione della somma di 15.800 euro sottoposta a sequestro probatorio nel procedimento per i delitti di omicidio e detenzione illegale di armi aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione mafiosa, in corso nei confronti dell'istante. Ha osservato il GIP che l'opposizione contiene censure riguardanti la contestata legittimità del sequestro della somma, che dovevano proporsi in via esclusiva al Tribunale del riesame, essendo invece riservato alla procedura ex art. 263 cod. proc. pen. soltanto l'esame di censure relative alla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova e non anche alla legittimità del sequestro. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento alla mancanza o apparenza della motivazione, che non ha dato risposta alle deduzioni difensive contenute nell'istanza di dissequestro. Tali deduzioni, che sono state riproposte nell'atto di impugnazione, assumono la certa provenienza del denaro dal conto corrente intestato all'inda- gato, per una maggior somma conseguita dal Porcaro a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione riferita ad altro procedimento penale. Si è altresì evidenziato che il sequestro del denaro non può rivestire la qualifica di corpo del reato o di cosa ad esso pertinente, in relazione ad un fatto omicidiario risalente all'anno 2011. Infine, si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 (Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548), che ha richiesto che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, contenga una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Tale principio risulta disatteso nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di trattazione orale del ricorso, ai sensi dell'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche (disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emer- genza epidemiologica da Covid-19), è inammissibile essendo tale disposizione rivolta a consentire la discussione orale, su richiesta di parte, esclusivamente per i procedimenti a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, mentre nella specie si tratta di un procedimento camerale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Risultano corretti i rilievi del GIP di Catanzaro in ordine all'erroneità del rimedio processuale azionato dal Porcaro. Invero, considerata la censura diretta a contestare la legittimità del sequestro della somma, difettando la qualifica di corpo del reato o di cosa pertinente al reato per la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, si conferma che tale doglianza doveva proporsi in via esclusiva al Tribunale del riesame, facendosi questione di mancanza dei presupposti dell'adottato vincolo reale, sia con riferimento alla legittima provenienza del denaro, sia con riguardo alla necessità di specificare le esigenze investigative poste a base del sequestro. Invece, nella specie si è in sede di procedura di opposizione al decreto del Pubblico ministero di rigetto dell'istanza di dissequestro, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che è riservata all'esame delle censure relative alla necessità od opportunità di mantenere il sequestro a fini probatori, e non anche alla legittimità dello stesso, da farsi valere in sede di riesame del relativo decreto. Pertanto, correttamente l'impugnata ordinanza ha richiamato il principio indicato da questa Corte, per cui «In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo» (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994). 2.2. Quanto alle censure ammissibili in detta fase, il GIP ha motivato il punto dell'esigenza di mantenere il vincolo sul denaro, richiamando il dato che il Porcaro aveva prelevato somme in un vasto arco temporale, e non a ridosso dell'operato sequestro, in connessione con il suo ruolo di mandante e referente della cosca Lanzino/Patitucci, e con la constatazione del mancato conferimento di somme provento di usura nella "bacinella" di detta cosca. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorn
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