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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 1976

Cassazione n. 02734/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1992 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u5i<o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ce ha concluso chiedendo keLiAtv3.: n k9V3-• ;),.'z, 1 4.71;e0 ueo il difensore ,Ltai, -et 4-; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa, in sede di abbreviato, dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarate colpevoli del reato di furto, aggravato (ai danni dell'esercizio commerciale AW Lab) , e condannate alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti, rispettivi, motivi. 3.Nell'interesse di Zinna si deduce: 3.1.col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi consumata del reato di furto in luogo di quella tentata; 3.2.col secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3.3.col terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata recidiva; 3.4.col quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze; 3.5.col quinto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.Nell'interesse di Vullo si deduce: 4.1.col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione della connivenza non punibile, stante la mera presenza della Vullo sul luogo dei fatti;

4.2. col secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi consumata del reato di furto in luogo di quella tentata; 4.3.col terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 4.4.col quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata recidiva;

4.5. col quinto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen..

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore delle imputate ha insistito nei motivi di ricorso.6.1 ricorsi sono inammissibili. 7.Verranno trattati congiuntamente i motivi comuni a entrambi i ricorsi.

7.1. Aspecifici sono quelli che assumono che nel caso di specie non possa ritenersi consumata la fattispecie di furto ravvisata.

Essi non si confrontano con la sentenza impugnata che con adeguata motivazione chiarisce che il reato deve ritenersi consumato, avendo conseguito le imputate la piena signoria sulla res rubata, essendo state esse fermate dai verbalizzanti solo una volta uscite ed allontanatesi dal negozio, una volta superata cioè la sfera di vigilanza e controllo della persona offesa.

Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in caso di furto, in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01); di qui anche la manifesta infondatezza della censura, atteso che nel caso di specie la merce è stata portata fuori dal controllo della persona offesa. 7.2.Quanto ai motivi in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la sentenza, con motivazione congrua, ha affermato che il valore della merce rubata di euro 150,00 non potesse ritenersi affatto marginale, conformemente all'indirizzo secondo cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615 - 01). 7.3.Quanto ai motivi sulla recidiva, va evidenziato come la pronuncia impugnata abbia dato conto in maniera congrua delle ragioni per le quali l'ennesimo reato di furto o comunque contro il patrimonio commesso dalle imputate dovesse ritenersi indicativo di maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale delle stesse. 7.4.Anche il motivo che lamenta il bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti in termini di sola equivalenza è privo di pregio, avendo la corte territoriale espresso un motivato giudizio sulla non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite anche proprio in considerazione del curriculum criminale delle imputate (ravvisando anzi più che generoso il già concesso bilanciamento in termini di equivalenza).

In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 7.5.Quanto alla "particolare tenuità del fatto", è il caso di rammentare che la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02); la corte territoriale nel rimandare a tutto quanto già osservato in punto di gravità del fatto e della personalità delle due imputate ha nondimeno osservato che nel caso di specie è innanzitutto la pena edittale impeditiva del chiesto riconoscimento.

7.6. Quanto al primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato.

La ricorrente, pur delineando correttamente la linea di distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, ritiene che nel caso di specie sia ravvisabile la mera connivenza, laddove nella sentenza impugnata si sono, tuttavia, con motivazione completa e condivisibile, illustrate le ragioni per le quali sussiste la responsabilità di entrambe le imputate in ordine al furto perpetrato ai danni dell'esercizio commerciale AW Lab, avendo le stesse agito in concorso tra loro, ognuna dando un contributo materiale e psichico alla realizzazione del risultato finale, così come descritto e ricostruito alla stregua delle dichiarazioni rese dalla commessa del negozio (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

7.7. Quanto, infine, al diniego della sospensione condizionale della pena, di cui si lamenta il ricorso di Zinna, va evidenziato che anche la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata è esaustiva e congrua avendo indicato le ragioni per le quali dovesse formularsi una prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'imputata (prognosi negativa, le cui ragioni, erano state peraltro già congruamente individuate dal primo giudice che fa riferimento oltre che a precedente specifico della predetta anche ad un procedimento penale pendente sempre per furto ai danni di esercizio commerciale).

Al riguardo è solo il caso di rammentare che questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo.

Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen. (tra tante, da ultimo, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296; conf Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Rv. 265613; in termini analoghi, Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246250).

8. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so ma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il i 6/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1992 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u5i<o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ce ha concluso chiedendo keLiAtv3.: n k9V3-• ;),.'z, 1 4.71;e0 ueo il difensore ,Ltai, -et 4-; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa, in sede di abbreviato, dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarate colpevoli del reato di furto, aggravato (ai danni dell'esercizio commerciale AW Lab) , e condannate alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti, rispettivi, motivi. 3.Nell'interesse di Zinna si deduce: 3.1.col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi consumata del reato di furto in luogo di quella tentata; 3.2.col secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3.3.col terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata recidiva; 3.4.col quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze; 3.5.col quinto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.Nell'interesse di Vullo si deduce: 4.1.col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione della connivenza non punibile, stante la mera presenza della Vullo sul luogo dei fatti; 4.2. col secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi consumata del reato di furto in luogo di quella tentata; 4.3.col terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 4.4.col quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata recidiva; 4.5. col quinto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore delle imputate ha insistito nei motivi di ricorso.6.1 ricorsi sono inammissibili. 7.Verranno trattati congiuntamente i motivi comuni a entrambi i ricorsi. 7.1. Aspecifici sono quelli che assumono che nel caso di specie non possa ritenersi consumata la fattispecie di furto ravvisata. Essi non si confrontano con la sentenza impugnata che con adeguata motivazione chiarisce che il reato deve ritenersi consumato, avendo conseguito le imputate la piena signoria sulla res rubata, essendo state esse fermate dai verbalizzanti solo una volta uscite ed allontanatesi dal negozio, una volta superata cioè la sfera di vigilanza e controllo della persona offesa. Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in caso di furto, in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01); di qui anche la manifesta infondatezza della censura, atteso che nel caso di specie la merce è stata portata fuori dal controllo della persona offesa. 7.2.Quanto ai motivi in punto di diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la sentenza, con motivazione congrua, ha affermato che il valore della merce rubata di euro 150,00 non potesse ritenersi affatto marginale, conformemente all'indirizzo secondo cui la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615 - 01). 7.3.Quanto ai motivi sulla recidiva, va evidenziato come la pronuncia impugnata abbia dato conto in maniera congrua delle ragioni per le quali l'ennesimo reato di furto o comunque contro il patrimonio commesso dalle imputate dovesse ritenersi indicativo di maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale delle stesse. 7.4.Anche il motivo che lamenta il bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti in termini di sola equivalenza è privo di pregio, avendo la corte territoriale espresso un motivato giudizio sulla non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite anche proprio in considerazione del curriculum criminale delle imputate (ravvisando anzi più che generoso il già concesso bilanciamento in termini di equivalenza). In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 7.5.Quanto alla "particolare tenuità del fatto", è il caso di rammentare che la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02); la corte territoriale nel rimandare a tutto quanto già osservato in punto di gravità del fatto e della personalità delle due imputate ha nondimeno osservato che nel caso di specie è innanzitutto la pena edittale impeditiva del chiesto riconoscimento. 7.6. Quanto al primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato. La ricorrente, pur delineando correttamente la linea di distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, ritiene che nel caso di specie sia ravvisabile la mera connivenza, laddove nella sentenza impugnata si sono, tuttavia, con motivazione completa e condivisibile, illustrate le ragioni per le quali sussiste la responsabilità di entrambe le imputate in ordine al furto perpetrato ai danni dell'esercizio commerciale AW Lab, avendo le stesse agito in concorso tra loro, ognuna dando un contributo materiale e psichico alla realizzazione del risultato finale, così come descritto e ricostruito alla stregua delle dichiarazioni rese dalla commessa del negozio (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). 7.7. Quanto, infine, al diniego della sospensione condizionale della pena, di cui si lamenta il ricorso di Zinna, va evidenziato che anche la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata è esaustiva e congrua avendo indicato le ragioni per le quali dovesse formularsi una prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'imputata (prognosi negativa, le cui ragioni, erano state peraltro già congruamente individuate dal primo giudice che fa riferimento oltre che a precedente specifico della predetta anche ad un procedimento penale pendente sempre per furto ai danni di esercizio commerciale). Al riguardo è solo il caso di rammentare che questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen. (tra tante, da ultimo, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296; conf Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Rv. 265613; in termini analoghi, Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 246250). 8. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so ma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il i 6/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore
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