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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37063/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 marzo 2021 (dep. il 9 aprile 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da Jinxiang JIANG ha confermato la pronuncia del 19 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato lo stesso imputato colpevole del delitto di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta commissione nel territorio italiano del delitto in imputazione; e il conseguente difetto di giurisdizione.

2.2. Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato che: - all'imputato è stata contestata l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non anche quella distinta, prevista dal comma 1 della stessa norma; - risulterebbe pacificamente che la contraffazione del passaporto a lui ascritta sia stata commessa in [OSCURATO:PERSONA] o in altro stato straniero e che essa di certo non può aver avuto luogo in Italia, dove l'imputato non ha mai fatto ingresso prima del giorno dell'arresto (difatti, sul passaporto rilasciato dall'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], di cui egli aveva il possesso, sono apposti timbri attestanti l'ingresso dell'imputato in altri paesi - Thailandia e Germania - prima dell'arrivo in Italia; e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento risulta che l'imputato, prima di arrivare in Italia, ha soggiornato anche in Portogallo); - ne deriverebbe la carenza di giurisdizione o l'improcedibilità del reato, a nulla rilevando che l'imputato sia stato trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio perché la fattispecie di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. è del tutto autonoma e alternativa rispetto a quella di cui al comma 2.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, «integra il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (laddove le ipotesi contemplate dall'art. 497 -bis, comma 1, cit. - «applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso - «vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave: Sez. 5, n. 48241/2019, cit.).

Nel caso di specie, l'imputato risulta aver esibito, nel corso dei controlli preliminari all'imbarco presso lo scalo aereo di Orlo al Serio, il passaporto contraffatto in discorso.

Di conseguenza: - posto che «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione» (art. 6, comma 2, cod. pen.), - quando - come nella specie - «l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa nel territorio straniero» (Sez. 5, n. 48241/2019, cit.).

2. Con il secondo motivo, la difesa ha assunto che erroneamente la Corte avrebbe escluso la sussistenza di profili di meritevolezza tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto nel caso di specie dovrebbero deporre in tal senso l'assenza di precedenti penali e la particolare tenuità del fatto contestato; e, a seguito della riduzione di pena potrebbe disporsene la sospensione condizionale.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché privo di specificità e versato in fatto.

Con esso sono state reiterate le allegazioni già prospettate con il gravame, peraltro assumendo in maniera del tutto apodittica la tenuità del fatto, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha fatto riferimento alla gravità del fatto (alla luce della contraffazione di un passaporto elettronico) e alla inclinazione dell'imputato ad accreditarsi false generalità attraverso di esso (evidenziando che egli ha utilizzato più volte il documento per circolare all'estero) - così indicando gli elementi su cui ha fondato il proprio apprezzamento discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - e ha correttamente escluso che la sua incensuratezza sia elemento di per sé idoneo a giustificare il riconoscimento delle chieste attenuanti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 marzo 2021 (dep. il 9 aprile 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da Jinxiang JIANG ha confermato la pronuncia del 19 settembre 2019, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato lo stesso imputato colpevole del delitto di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta commissione nel territorio italiano del delitto in imputazione; e il conseguente difetto di giurisdizione. 2.2. Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato che: - all'imputato è stata contestata l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non anche quella distinta, prevista dal comma 1 della stessa norma; - risulterebbe pacificamente che la contraffazione del passaporto a lui ascritta sia stata commessa in [OSCURATO:PERSONA] o in altro stato straniero e che essa di certo non può aver avuto luogo in Italia, dove l'imputato non ha mai fatto ingresso prima del giorno dell'arresto (difatti, sul passaporto rilasciato dall'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], di cui egli aveva il possesso, sono apposti timbri attestanti l'ingresso dell'imputato in altri paesi - Thailandia e Germania - prima dell'arrivo in Italia; e dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento risulta che l'imputato, prima di arrivare in Italia, ha soggiornato anche in Portogallo); - ne deriverebbe la carenza di giurisdizione o l'improcedibilità del reato, a nulla rilevando che l'imputato sia stato trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio perché la fattispecie di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. è del tutto autonoma e alternativa rispetto a quella di cui al comma 2. 1.1. Il motivo è infondato. Invero, «integra il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (laddove le ipotesi contemplate dall'art. 497 -bis, comma 1, cit. - «applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso - «vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave: Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Nel caso di specie, l'imputato risulta aver esibito, nel corso dei controlli preliminari all'imbarco presso lo scalo aereo di Orlo al Serio, il passaporto contraffatto in discorso. Di conseguenza: - posto che «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione» (art. 6, comma 2, cod. pen.), - quando - come nella specie - «l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa nel territorio straniero» (Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). 2. Con il secondo motivo, la difesa ha assunto che erroneamente la Corte avrebbe escluso la sussistenza di profili di meritevolezza tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto nel caso di specie dovrebbero deporre in tal senso l'assenza di precedenti penali e la particolare tenuità del fatto contestato; e, a seguito della riduzione di pena potrebbe disporsene la sospensione condizionale. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché privo di specificità e versato in fatto. Con esso sono state reiterate le allegazioni già prospettate con il gravame, peraltro assumendo in maniera del tutto apodittica la tenuità del fatto, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha fatto riferimento alla gravità del fatto (alla luce della contraffazione di un passaporto elettronico) e alla inclinazione dell'imputato ad accreditarsi false generalità attraverso di esso (evidenziando che egli ha utilizzato più volte il documento per circolare all'estero) - così indicando gli elementi su cui ha fondato il proprio apprezzamento discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - e ha correttamente escluso che la sua incensuratezza sia elemento di per sé idoneo a giustificare il riconoscimento delle chieste attenuanti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri
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