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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34809/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condannaper il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000;che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione inrelazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni oggetto dell’imputazione,fornite dalla Prodata di [OSCURATO:PERSONA] allo studio commerciale dell’imputato, sulrilievo che non sarebbero sufficienti gli argomenti mutuati dalla sentenza diprimo grado, relativi alla mancanza della sede e di personale dipendente, allagenericità della descrizione delle fatture, al parziale pagamento del corrispettivo;che, quanto alla mancanza di sede sociale, secondo la difesa non si è tenutoadeguatamente conto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito,invece, dell’esistenza di una sede operativa e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la suacontabilità e altre attività continuative, senza la necessità di dipendenti, cosicchéla condivisione della sede sociale con l’abitazione doveva essere ritenutacoerente;che, secondo la difesa, l’effettività delle prestazioni era stata dimostrata sullabase della consulenza tecnica di parte, essendovi un contratto scritto, pur inmancanza di un obbligo di legge in tal senso, la cui data certa era chiaramentedesumibile dalle prestazioni professionali espletate per la clientela dell’imputatoda [OSCURATO:PERSONA];che, quanto alle descrizioni delle prestazioni in fattura, le stesse avrebberodovuto essere ritenute sufficienti, perché richiamavano il contratto stipulato informa scritta, con indicazione della natura e delle tipologie dei servizi;che, quanto al parziale pagamento del corrispettivo per l’anno 2014 perl’esecuzione del contratto d’opera, si lamenta la mancata considerazione deglioriginali delle fatture debitamente quietanzate e di copia di bonifici e assegnibancari, essendovi stati anche pagamenti in contanti, su richiesta dello stessoPetillo, il quale voleva occultare alla coniuge, da cui si stava separando, imovimenti del suo conto corrente;che, secondo la prospettazione difensiva, il contratto di prestazione d’operanon era antieconomico in quanto, a fronte di circa euro 90.000,00 di servizi,Passeretti aveva incassato introiti nel 2014 per circa euro 140.000,00 essendodel tutto ragionevole che egli avesse subappaltato una parte della propria attivitàprofessionale, avendo assunto anche altri impegni professionali;che, in ogni caso, indizi raccolti non sarebbero sufficienti a dimostrare laresponsabilità penale.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché volto a prefigurare unarivalutazione alternativa del quadro istruttorio e riproduttivo di censure giàadeguatamente vagliate e disattese in primo e secondo grado, relativamente adasseriti difetti o carenze di motivazione manifestamente insussistenti;che le argomentazioni dei giudici di secondo grado – collocandosi in totalecontinuità con la sentenza di primo grado – appaiono del tutto coerenti, nellaparte in cui fondano la ritenuta inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatturein dati di valenza inequivocabile, quali la mancanza di sede operativa e didipendenti da parte del prestatore, la vaghezza dell’oggetto delle prestazioni, lanon corrispondenza delle somme versate a quanto sarebbe stato effettivamentedovuto;che l’inesistenza della sede operativa è stata dimostrata dalla testeNapolitano, la quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva fatta entrare al relativoindirizzo, che in realtà era il suo domicilio, per di più privo di dipendenti e di unindirizzo Internet, quest’ultimo essenziale per le prestazioni che asseritamenteegli avrebbe svolto da remoto;che la formalizzazione per iscritto del rapporto professionale è avvenuta conscrittura non registrata né autenticata, in mancanza di esibizione di contabilità,di tracciabilità dei pagamenti, di spiegazioni sul modus operandi e sul tipo diprestazioni svolte; circostanze che sono rimaste vaghe anche nellaprospettazione difensiva del ricorso per cassazione;che vi sono evidenti divergenze di importi e di date tra le fatture in possessodell’emittente e quelle in possesso dell’utilizzatore, nonché rispetto alla pretesadocumentazione contrattuale;che la spiegazione secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati incontanti perché [OSCURATO:PERSONA] voleva occultare i propri movimenti bancari è inverosimile,tenuto conto dei considerevoli importi di denaro di cui si discute, rispetto ai qualinon vi è alcuna documentazione della relativa provvista e in contrasto conquanto risultante dal documento che, a detta della difesa, rappresenta ilcontratto di prestazione d’opera, nel quale si faceva riferimento a pagamentimediante assegni bancari o bonifici e non a pagamenti in contanti;che la circostanza che le attività del supposto prestatore d’opera potesseroessere svolte da remoto e senza bisogno di dipendenti non può giustificarel’assoluta mancanza di specificazioni su tali prestazioni, essendo del tuttoirrilevante la questione richiamata della la difesa della non antieconomicitàdell’operazione;che a tutto ciò si aggiunge il fatto che la Prodata di [OSCURATO:PERSONA] era soggetto deltutto sconosciuto al fisco, privo di contabilità ed evasione totale.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condannaper il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000;che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione inrelazione alla ritenuta inesistenza delle prestazioni oggetto dell’imputazione,fornite dalla Prodata di [OSCURATO:PERSONA] allo studio commerciale dell’imputato, sulrilievo che non sarebbero sufficienti gli argomenti mutuati dalla sentenza diprimo grado, relativi alla mancanza della sede e di personale dipendente, allagenericità della descrizione delle fatture, al parziale pagamento del corrispettivo;che, quanto alla mancanza di sede sociale, secondo la difesa non si è tenutoadeguatamente conto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito,invece, dell’esistenza di una sede operativa e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la suacontabilità e altre attività continuative, senza la necessità di dipendenti, cosicchéla condivisione della sede sociale con l’abitazione doveva essere ritenutacoerente;che, secondo la difesa, l’effettività delle prestazioni era stata dimostrata sullabase della consulenza tecnica di parte, essendovi un contratto scritto, pur inmancanza di un obbligo di legge in tal senso, la cui data certa era chiaramentedesumibile dalle prestazioni professionali espletate per la clientela dell’imputatoda [OSCURATO:PERSONA];che, quanto alle descrizioni delle prestazioni in fattura, le stesse avrebberodovuto essere ritenute sufficienti, perché richiamavano il contratto stipulato informa scritta, con indicazione della natura e delle tipologie dei servizi;che, quanto al parziale pagamento del corrispettivo per l’anno 2014 perl’esecuzione del contratto d’opera, si lamenta la mancata considerazione deglioriginali delle fatture debitamente quietanzate e di copia di bonifici e assegnibancari, essendovi stati anche pagamenti in contanti, su richiesta dello stessoPetillo, il quale voleva occultare alla coniuge, da cui si stava separando, imovimenti del suo conto corrente;che, secondo la prospettazione difensiva, il contratto di prestazione d’operanon era antieconomico in quanto, a fronte di circa euro 90.000,00 di servizi,Passeretti aveva incassato introiti nel 2014 per circa euro 140.000,00 essendodel tutto ragionevole che egli avesse subappaltato una parte della propria attivitàprofessionale, avendo assunto anche altri impegni professionali;che, in ogni caso, indizi raccolti non sarebbero sufficienti a dimostrare laresponsabilità penale.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché volto a prefigurare unarivalutazione alternativa del quadro istruttorio e riproduttivo di censure giàadeguatamente vagliate e disattese in primo e secondo grado, relativamente adasseriti difetti o carenze di motivazione manifestamente insussistenti;che le argomentazioni dei giudici di secondo grado – collocandosi in totalecontinuità con la sentenza di primo grado – appaiono del tutto coerenti, nellaparte in cui fondano la ritenuta inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatturein dati di valenza inequivocabile, quali la mancanza di sede operativa e didipendenti da parte del prestatore, la vaghezza dell’oggetto delle prestazioni, lanon corrispondenza delle somme versate a quanto sarebbe stato effettivamentedovuto;che l’inesistenza della sede operativa è stata dimostrata dalla testeNapolitano, la quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva fatta entrare al relativoindirizzo, che in realtà era il suo domicilio, per di più privo di dipendenti e di unindirizzo Internet, quest’ultimo essenziale per le prestazioni che asseritamenteegli avrebbe svolto da remoto;che la formalizzazione per iscritto del rapporto professionale è avvenuta conscrittura non registrata né autenticata, in mancanza di esibizione di contabilità,di tracciabilità dei pagamenti, di spiegazioni sul modus operandi e sul tipo diprestazioni svolte; circostanze che sono rimaste vaghe anche nellaprospettazione difensiva del ricorso per cassazione;che vi sono evidenti divergenze di importi e di date tra le fatture in possessodell’emittente e quelle in possesso dell’utilizzatore, nonché rispetto alla pretesadocumentazione contrattuale;che la spiegazione secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati incontanti perché [OSCURATO:PERSONA] voleva occultare i propri movimenti bancari è inverosimile,tenuto conto dei considerevoli importi di denaro di cui si discute, rispetto ai qualinon vi è alcuna documentazione della relativa provvista e in contrasto conquanto risultante dal documento che, a detta della difesa, rappresenta ilcontratto di prestazione d’opera, nel quale si faceva riferimento a pagamentimediante assegni bancari o bonifici e non a pagamenti in contanti;che la circostanza che le attività del supposto prestatore d’opera potesseroessere svolte da remoto e senza bisogno di dipendenti non può giustificarel’assoluta mancanza di specificazioni su tali prestazioni, essendo del tuttoirrilevante la questione richiamata della la difesa della non antieconomicitàdell’operazione;che a tutto ciò si aggiunge il fatto che la Prodata di [OSCURATO:PERSONA] era soggetto deltutto sconosciuto al fisco, privo di contabilità ed evasione totale.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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