CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avidso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente invoca la prescrizione intervenuta dopo sentenza della cassazione di annullamento senza rinvio; evidenzia che in sede di rinvio il procedimento veniva definito ex art. 444 cod. proc, pen. senza che vi sia stata alcuna rinuncia espressa alla prescrizione. Ritenuto che le doglianze formulate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto in ordine all'ultimo spargimento di fango nei fondi, avvenuta nel 2014 e quindi in ordine alla cessazione della permanenza del reato contestato, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione. Considerato che il capo di imputazione indica come data conclusiva della condotta delittuosa il 10.12.2017, e che il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. alla luce del contenuto della annotazione del [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che tali profili di censura sono riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art. 444 cod.proc. pen., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che la censura sollevata non afferisce al novero dei motivi elencati tassativamente dall'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]