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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 31452/2023

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sizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3657/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n.46806/2022 R.G. depositata il20/1/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 31 ottobre 2022, rappresentando la propria volontà di presentare domanda di protezione internazionale e chiedendo, pertanto, la sospensione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con ordinanza del 20 gennaio 2023, constatava che nessuna domanda di protezione era mai stata avanzata, osservava che una simile domanda, comunque, non avrebbe comporta to l’annullamento dell’espulsione e rigettava , di conseguenza,l’opposizione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso proposto sostiene che il giudice di pace, convalidando il provvedimento prefettizio di espulsione, sia incorso in una palese violazione dell’art. 7 d. lgs. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio nazionale sino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Si deve poi intendere come richiedente asilo – in tesi di parte ricorrente - lo straniero che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, e su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, o anche solo che abbia manifestato la volontà di volerla richiedere.

Di conseguenza, l’inoltro della p.e.c. da parte del Ghosh alla Questura competente, avente a oggetto la richiesta di formalizzazione della domanda, era atta a dimostrare e palesare la sua volontà di dare avvio alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha osservato che il migrante non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale, ma si era limitato a rappresentare la propria volontà di proporre una simile richiestacon una p.e.c. inviata in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, dovendosi perciò escludere la possibilità di applicare il disposto dell’art. 7 d. lgs. 25/2008.

Ha rilevato, inoltre, che nel caso in cui, come nella specie, la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020).

Il rilievo conclusivo del giudice di pace (“dunque, anche laddove la domanda di protezione internazionale fosse stata effettivamente presentata, il ricorso sarebbe risultato allo stesso modo infondato”) rende evidente come la decisione impugnata si fondi , nella sua logica,su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

Il motivo di ricorso in esame non formula alcuna contestazione in ordine alla seconda ratio decidendi.

Ne discende, inevitabilmente, la sua inammissibilità.

Infatti, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della decisione (Cass. 9752/2017, Cass., Sez.

U., 7931/2013).

5. La costituzione delle amministrazioni intimate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3657/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n.46806/2022 R.G. depositata il20/1/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 31 ottobre 2022, rappresentando la propria volontà di presentare domanda di protezione internazionale e chiedendo, pertanto, la sospensione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con ordinanza del 20 gennaio 2023, constatava che nessuna domanda di protezione era mai stata avanzata, osservava che una simile domanda, comunque, non avrebbe comporta to l’annullamento dell’espulsione e rigettava , di conseguenza,l’opposizione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso proposto sostiene che il giudice di pace, convalidando il provvedimento prefettizio di espulsione, sia incorso in una palese violazione dell’art. 7 d. lgs. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio nazionale sino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale. Si deve poi intendere come richiedente asilo – in tesi di parte ricorrente - lo straniero che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, e su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, o anche solo che abbia manifestato la volontà di volerla richiedere. Di conseguenza, l’inoltro della p.e.c. da parte del Ghosh alla Questura competente, avente a oggetto la richiesta di formalizzazione della domanda, era atta a dimostrare e palesare la sua volontà di dare avvio alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. 4. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha osservato che il migrante non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale, ma si era limitato a rappresentare la propria volontà di proporre una simile richiestacon una p.e.c. inviata in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, dovendosi perciò escludere la possibilità di applicare il disposto dell’art. 7 d. lgs. 25/2008. Ha rilevato, inoltre, che nel caso in cui, come nella specie, la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020). Il rilievo conclusivo del giudice di pace (“dunque, anche laddove la domanda di protezione internazionale fosse stata effettivamente presentata, il ricorso sarebbe risultato allo stesso modo infondato”) rende evidente come la decisione impugnata si fondi , nella sua logica,su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente sufficiente a sorreggerla. Il motivo di ricorso in esame non formula alcuna contestazione in ordine alla seconda ratio decidendi. Ne discende, inevitabilmente, la sua inammissibilità. Infatti, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della decisione (Cass. 9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013). 5. La costituzione delle amministrazioni intimate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto
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