CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 6483/2024 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto: dogane – definizione -motivazione apparente –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 872/2/2023, depositata il 11.09.2023 , e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 872/2/2023 veniva parzialmente accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza dellaCommissione t ributaria provinciale di Firenze n. 1048 / 3 /201 9 . 2.Dalla lettura del ricorso si apprende che l’atto impositivo impugnato venivaemesso a seguito di una verifica fiscale avviata nei confronti di AndreaMilianti, in quanto titolare di agenzia di scommesse e centro di trasmissionedati (CTD), in esecuzione di un piano di controlli volti al recupero del predetto tributo dovuto dai soggetti che raccolgono scommessein Italia pur in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e concessori. 3.Con la decisione di prime cure era stato rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento relativo a maggiori importia titolo di imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del1998 per l’annualità 2013, oltre sanzioni ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1998. Il giudice d’appello, benché in dispositivo affermi di respingerel’appello, conferma va le riprese per le imposte, richiamando lagiurisprudenza di legittimità, ma cad ucava la debenza delle sanzioni ritenendosussistenti obiettive condizioni di incertezza a riguardo . 4.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso affidat o atre motivi, cui replica il contribuent e con controricorso . Considerato che: 1. A seguito de lla sentenza di appello la società si è avvalsa dell a definizioneagevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge197/2022 e successive modifiche, sicché ha presenta to , in data 30 settembre 2023, istanza di definizione della lite, e ha versa to contestualmentel’importo di euro 18.012,40 , pari al valore della lite. 2. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. La contribuente ha anche depositato la quietanz a di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. 3. Alla luce di quanto precede , dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate,ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo. Le spese del processo restano a carico