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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2012

ECLI:EU:T:2012:529
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-150/09) «Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione su tale status – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Adeguamento dei costi – Articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguarda (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 48)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (v. punti 50, 53-55, 57, 59, 64, 65, 68)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 75-77, 99, 100)

4. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 114, 131-137)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Potere discrezionale delle istituzioni – Considerazione di elementi macroeconomici – Limiti – Prassi anteriore delle istituzioni – Irrilevanza – Valutazione delle condizioni di concessione di detto status caso per caso [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 116-120)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Carattere eccessivo di detto onere – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 124-126)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 – Disposizione riguardante una fase di detta determinazione distinta rispetto a quella di cui al paragrafo 7, lettera c), del medesimo articolo – Disposizione che non consente di ignorare una condizione per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, §§ 5 e 7, c)] (v. punti 138, 139) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA].

Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo [OSCURATO:PERSONA] AISBL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-150/09) «Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione su tale status – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Adeguamento dei costi – Articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguarda (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 48) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (v. punti 50, 53-55, 57, 59, 64, 65, 68) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 75-77, 99, 100) 4. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 114, 131-137) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Potere discrezionale delle istituzioni – Considerazione di elementi macroeconomici – Limiti – Prassi anteriore delle istituzioni – Irrilevanza – Valutazione delle condizioni di concessione di detto status caso per caso [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 116-120) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Carattere eccessivo di detto onere – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 124-126) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 – Disposizione riguardante una fase di detta determinazione distinta rispetto a quella di cui al paragrafo 7, lettera c), del medesimo articolo – Disposizione che non consente di ignorare una condizione per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, §§ 5 e 7, c)] (v. punti 138, 139) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo [OSCURATO:PERSONA] AISBL. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.
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