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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 1985

Cassazione n. 46102/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1985 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 ed al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva ed ha ridotto la pena ad anni 5 di reclusione e euro 24.000 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/1990.

Il difensore lamenta che, nonostante nella sentenza di primo e di secondo grado fosse stato sottolineato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, non gli era stata riconosciuta l'attenuante in esame che, come sottolineato nel ricorso, richiede una collaborazione efficace ai fini della interruzione della attività criminosa o per la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo, formulato in modo confuso e disarticolato e comunque riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, in assenza di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La corte di Appello ha ribadito la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non configurabilità nel caso concreto della circostanza attenuante della collaborazione.

Il ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di unÌarnna custodite nell'auto perquisita di iniziativa dalla polizia giudiziaria e di altra sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento di singole dosi custoditi in due box aperti con le chiavi in suo possesso; nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso gli addebiti a lui contestati.

A fronte di tali risultanze la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in merito alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90, rilevando che l'apporto conoscitivo fornito da Izzo agli operanti non aveva aggiunto nulla a quanto dagli stessi osservato e accertato.

La motivazione è coerente con i dati di fatto riportati e conforme al consolidato orientamento per cui, ai fini della applicazione dell attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che l'imputato abbia quanto meno offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idoneo in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4 , n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347), mentre non sono sufficienti ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014, dep. 2015, Paternoster, Rv. 263642).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ik favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1985 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 ed al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva ed ha ridotto la pena ad anni 5 di reclusione e euro 24.000 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore lamenta che, nonostante nella sentenza di primo e di secondo grado fosse stato sottolineato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, non gli era stata riconosciuta l'attenuante in esame che, come sottolineato nel ricorso, richiede una collaborazione efficace ai fini della interruzione della attività criminosa o per la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo, formulato in modo confuso e disarticolato e comunque riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito, in assenza di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La corte di Appello ha ribadito la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non configurabilità nel caso concreto della circostanza attenuante della collaborazione. Il ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di unÌarnna custodite nell'auto perquisita di iniziativa dalla polizia giudiziaria e di altra sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento di singole dosi custoditi in due box aperti con le chiavi in suo possesso; nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso gli addebiti a lui contestati. A fronte di tali risultanze la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in merito alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90, rilevando che l'apporto conoscitivo fornito da Izzo agli operanti non aveva aggiunto nulla a quanto dagli stessi osservato e accertato. La motivazione è coerente con i dati di fatto riportati e conforme al consolidato orientamento per cui, ai fini della applicazione dell attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che l'imputato abbia quanto meno offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idoneo in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4 , n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347), mentre non sono sufficienti ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014, dep. 2015, Paternoster, Rv. 263642). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ik favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 nov
Sentenza Cassazione n. 46102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris