CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 febbraio 1956
Cassazione n. 04937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Mantova emesso in data 01/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Mantova rigettava i ricorsi, proposti ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova in data 04/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 2635 cod. civ. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data 15/02/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento al principio del ne bis in idem cautelare, in quanto con l'istanza di riesame si era contestata la decisione della Procura della Repubblica di rinnovare il proprio provvedimento, già in precedenza annullato dal Tribunale del Riesame in data 28/12/2020; detta decisione, peraltro, era stata notificata in data 26/01/2021, mentre già in data 04/01/2021 il pubblico ministero aveva reiterato il decreto di sequestro probatorio, senza impugnare il provvedimento di annullamento, a cui era stata data parziale esecuzione in data 07/01/2021; né l'annullamento era intervenuto per ragioni formali, ma per carenza di motivazione, sicché il secondo provvedimento di sequestro ha aggirato la decisione del Tribunale del riesame, violando le garanzie difensive e la consumazione del potere di iniziativa cautelare del pubblico ministero, determinando un vero e proprio corto circuito giudiziario; la questione decisa, inoltre, aveva efficacia preclusiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede cautelare, in assenza di nuovi elementi che consentano una rivalutazione del quadro indiziario, ed in assenza di diverse esigenze cautelari. Inoltre, essendo avvenuto il parziale dissequestro solo il 07/01/2021, il pubblico ministero ha coltivato la nuova iniziativa cautelare in permanenza del precedente vincolo, senza impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame e senza individuare alcun elemento di novità rispetto a quelli precedenti, né sul piano indiziario né su quello cautelare; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il decreto di sequestro probatorio impugnato risulta del tutto silente circa la descrizione della fattispecie per cui si procede ed in riferimento alle persone degli indagati, reiterando la funzione meramente esplorativa del provvedimento; in particolare, non risultano individuati gli episodi corruttivi attribuiti agli indagati, la condotta della Farina, il contesto temporale di riferimento, il luogo di commissione del reato, le ragioni per le quali si dovrebbe provvedere al sequestro della documentazione a partire dal 2011, le ragioni per cui i beni oggetto del vincolo debbano considerarsi corpo del reato o cose pertinenti ad esso e quali siano le finalità probatorie perseguite, peraltro alla luce di acquisizioni investigative già idonee a consentire quali fossero i soggetti che si interponevano tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i fornitori; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai criteri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., rispetto ai quali la motivazione fornita risulta del tutto confliggente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati e vanno, quindi, rigettati. 1.Va premesso che - come emerge dal provvedimento impugnato - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sporto denuncia - querela nei confronti del Cavatorta, senior manager della predetta società, incaricato di selezionare i fornitori di materie prime e gestire i relativi rapporti commerciali, attribuendogli condotte scorrette; in particolare, come riferito all'organismo di vigilanza della società da [OSCURATO:PERSONA], mediatore nel settore dei prodotti lattiero-caseari, il Cavatorta nel 2011 aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era socia [OSCURATO:PERSONA], moglie dello stesso Cavatorta; detta società svolgeva attività di mediazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed i fornitori di materie prime, incassando le corrispondenti provvigioni ed il sovrapprezzo che i fornitori avrebbero applicato ai prodotti venduti. All'esito degli ulteriori accertamento svolti dall'organismo di vigilanza della [OSCURATO:SOCIETA] - che esaminava i bilanci della [OSCURATO:SOCIETA]. ed assumeva ulteriori informazioni - il pubblico ministero emetteva decreto di perquisizione personale e locale e di sequestro probatorio in data 25/11/2020, eseguito in data 03/12/2020, quindi annullato dal Tribunale del riesame di Mantova in data 28/12/2020 per mancata individuazione della fattispecie di reato ascritta agli indagati e della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. In data 04/01/2021 il pubblico ministero emetteva un nuovo decreto di sequestro probatorio, avente ad oggetto i supporti hard disk nei quali erano stati memorizzati i dati dell'account di posta elettronica usata dal Cavatorta e riconducibile alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che veniva eseguito in data 07/01/2021. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato che il Tribunale del riesame ha affermato come non fosse, nel caso di specie, applicabile il giudicato cautelare dedotto dalla difesa, in quanto l'annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso il 25/11/2020 era stato pronunciato per la radicale mancanza di motivazione, precludendo, quindi, al Tribunale del riesame ogni valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti e la pertinenza dei beni sottoposti a sequestro con la fattispecie delittuosa. Osserva il Collegio che non vi è alcun dubbio circa l'approdo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La 'preclusione processuale', che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata." (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, Pavan ed altro, Rv. 240703, caso in cui è stato precisato che il divieto di bis in idem comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa; conf: Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Mocciaro A., Rv. 210364). Tuttavia tale approdo deve essere considerato alla luce del dovuto approfondimento in ordine alle condizioni di verificazione della preclusione processuale, su cui la difesa ha fondato il motivo di ricorso. Questa Corte, in plurimi arresti, ha avuto modo di osservare come "La preclusione processuale determinata dal cosiddetto 'giudicato cautelare' opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali." (Sez. 6, n. 43123 del 27/10/2020, Riviezzi e altri, Rv. 248804), per cui "L'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi." (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 13/03/2020, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278422). In sostanza, a fronte dell'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali, non vi è, per il pubblico ministero, la necessità di addurre elementi nuovi a sostegno del successivo sequestro, anche considerato che, in caso contrario, si potrebbe verificare un pregiudizio definitivo nell'acquisizione della prova e, quindi, nell'accertamento della responsabilità penale. Sotto tale aspetto, infatti, occorre ricordare come il sequestro probatorio è un mezzo di acquisizione della prova - come risulta anche dalla collocazione codicistica - e, tuttavia, la sua adozione impone comunque un vincolo reale sul bene, sicché, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetto allo stesso rimedio processuale (Sez. 5, n. 31841 del 17/09/2020, P., Rv. 2798883). Ne consegue che, proprio in ragione di quanto sin qui rilevato, va specificato il concetto di ne bis in idem in riferimento alla vicenda in esame. Tale analisi deve anche considerare come, in tema di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame non abbia alcun potere di integrare la motivazione del provvedimento (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277989, secondo cui "Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.") Tenuto conto delle predette peculiarità del sequestro probatorio, va, pertanto, osservato come ciò che preclude la reiterata adozione di una misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, è costituito dalla circostanza che l'annullamento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale. Il giudicato cautelare, quindi, non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase procedimentale. Ciò, peraltro, è quanto risulta da plurimi arresti, non solo delle Sezioni semplici, ma del massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227359; Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806). Nel caso di specie non si può affatto dire che vi sia stato un tale apprezzamento, neanche limitato, né, quindi, una valutazione contenutistica dei profili di fatto e di diritto, avendo il Tribunale del riesame, in sede di annullamento, rilevato l'illegittimità del provvedimento, nell'ambito del quale non era stata neanche individuata l'ipotesi delittuosa ascritta agli indagati, non potendosi, quindi, apprezzare in alcun modo neanche la pertinenza dei beni sequestrati all'accertamento dei reati, ancorché allo stato degli atti. Proprio tale motivazione - come riportata dal provvedimento impugnato e non contestata dalla difesa - consente di ritenere che l'annullamento intervenuto in data 28/12/2020 fosse stato adottato per vizi formali, essendo stata verificata, in rito, l'insussistenza dei requisiti minimi per inquadrare il provvedimento e verificarne la rispondenza alla sua funzione nell'ambito del rapporto processuale. In tal caso, quindi, non era stato operato, da parte del Tribunale del riesame, con il provvedimento del 28/12/02020, alcun effettivo apprezzamento valutativo del merito, né in fatto né in diritto, in relazione al materiale probatorio e all'imputazione provvisoria, per cui appare del tutto improprio evocare, nel caso in esame, il concetto di giudicato cautelare. E ciò anche considerato che, come detto in precedenza, la carenza, da parte del Tribunale del riesame, del potere di integrare la motivazione del provvedimento, implica che nessun tipo di esame del merito della vicenda, neanche in via incidentale, sia intervenuto. Né, quindi, può ritenersi consumato il potere di iniziativa del pubblico ministero, considerato che il sequestro probatorio, come detto, costituisce un mezzo di ricerca della prova, funzionale all'accertamento della realtà processuale e della responsabilità penale, rispetto al quale, quindi, appare improprio, nel caso in esame, evocare il concetto di consumazione del relativo potere, qualora lo stesso non sia stato esercitato legittimamente, come nel caso di specie. In tal senso, quindi, deve affermarsi come venga in rilievo la natura di mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio, non potendo ritenersi precluso l'utilizzo dello stesso - alla stregua di ogni mezzo di ricerca della prova - quando il vincolo reale che ne consegue sia stato vanificato per vizi formali e/o procedurali, come verificatosi nel caso in esame. Su diverso piano si colloca la scelta del pubblico ministero di non impugnare l'annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame e di procedere, contestualmente all'esecuzione del dissequestro, alla notifica di un nuovo decreto di sequestro. Tale scelta si colloca nell'ambito delle prerogative connesse alla titolarità della conduzione delle attività di indagine e non appare confliggente con alcuna disposizione normativa vigente. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene sottoposta a questa Corte l'analisi delle dedotte carenze motivazionali del decreto di sequestro probatorio emesso in data 04/01/2021 che, in realtà, sono state oggetto di impugnazione al Tribunale del riesame, essendo il Collegio di legittimità investito unicamente dei vizi relativi al provvedimento emesso da quest'ultimo organo giudicante, oggetto di impugnazione. Sotto tale aspetto, quindi, il motivo appare manifestamente inammissibile. Il Tribunale del riesame, in ogni caso, ha rilevato come il decreto di sequestro probatorio impugnato, emesso in data 04/01/2021 ed eseguito il successivo 07/01/2021, avesse compiutamente individuato la fattispecie di reato ascritta agli indagati, riconducendola all'art. 2635 cod. civ.; in particolare, come si evince dal testo del decreto - allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - è stato evidenziato il ruolo del Cavatorta nell'ambito della [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, l'ipotizzata violazione del dovere di fedeltà nella misura in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva funzione di mediazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed i fornitori, in tal modo procurando agli indagati indebite utilità, incassate anche sotto forma di compensi e/o provvigioni, con corrispondente nocumento della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale condotta risulta cronologicamente risalente al 2011 ed avrebbe coinvolto numerosi fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] con i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concluso accordi commerciali corrispondenti proprio all'incarico che il Cavatorta rivestiva istituzionalmente in azienda, con conseguente violazione dei suoi doveri professionali. In tale contesto, inoltre, la Farina è stata individuata come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 01/05/2020 all'attualità e consigliere di amministrazione dal 2011 al 27/09/2018, oltre che socia unica dal 26/05/2014, quantificando in euro 1,7 milioni di euro le somme percepite a titolo di dividendi tra il 2011 ed il 2019 in relazione all'attività di intermediazione svolta dalla società. Inoltre, come affermato dal Tribunale del riesame, il sequestro dei supporti hard disk - contenenti i dati relativi all'account di posta elettronica riconducibile all'indirizzo utilizzato dal Cavatorta, previa acquisizione degli Iphone in uso al predetto ed alla Farina - appariva finalizzato non solo ad identificare i soggetti che si relazionavano con i fornitori della [OSCURATO:SOCIETA], ma soprattutto ad accertare le esatte modalità degli accordi intercorsi con i predetti fornitori, costituenti la condotta penalmente rilevante, oltre che funzionale ad accertare il profitto di detta condotta, attraverso l'individuazione delle somme percepite. In tal senso, quindi, deve rilevarsi come il contenuto del decreto di sequestro de quo appaia conforme ai dettami indicati da questa Corte regolatrice circa il contenuto motivazionale della relativa tipologia provvedimentale, che, seppure in maniera concisa, deve dare conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548). Né, sotto il profilo della pertinenza, il provvedimento di sequestro probatorio, come rilevato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto chiara e logica, appare connotato da un finalità meramente esplorativa, essendo stata chiaramente individuata la pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro rispetto alle finalità di prova perseguite. Non si versa, nel caso che occupa, in una indiscriminata acquisizione di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere, in un secondo momento, alla selezione di quanto di interesse a fini di indagine, chiara ed inequivoca risultando, invece, la funzionalità delle res da acquisire alla verifica della fattispecie criminosa specificamente ascritta agli indagati. I ricorsi, conclusivamente, vanno rigettati alla luce delle considerazioni sin qui esposte, con conseguente condanna dei ricorrenti al