CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21997/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2141tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 137/2022 della CORTE D'APPELNLuOm erdo ir egistro generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026ANCONA, depositata il 09/06/2022 R.G.N. 27/2020; Numero di raccolta generale 21997/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliDoa ta pubblicazione 26/06/2026del 29/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza quiimpugnata, riformava la decisione del Tribunale, che aveva accoltola domanda di accertamento negativo del credito contributivoproposta dalla cooperativa ASSCOOP con riferimento al verbaleunico di accertamento e notificazione ITL n. AN00000/2016-938-01, INPS – N.I.U. 2016023952/DDL del 29/3/2017, e rigettava ladomanda riconvenzionale dell’INPS di condanna al pagamento delpreteso credito, pari a euro 548.457,00.2. Con il richiamato verbale venivano contestate, a carico dellacooperativa: la violazione della legge n. 389/1989, in relazioneall’aspettativa non retribuita fruita da quattro dipendenti, sulrilievo che la documentazione posta a base delle richieste diastensione fosse generica e, quindi, inidonea e incoerente rispettoa quanto previsto dall’art. 67 del CCNL cooperative sociali; lasussistenza di una fattispecie di appalto non genuino, ovvero disomministrazione illecita di manodopera, tra la medesimacooperativa ASSCOOP e la [OSCURATO:PERSONA] di Osimo,poiché, nel periodo dal 1/3/2012 al 31/7/2016, il personale fornitoda ASSCOOP per i settori animazione, sala/mensa, assistenza aglianziani e lavanderia era risultato, in fatto, gestito e organizzatodalla committente. Veniva, quindi, disposto il disconoscimento deibenefici contributivi per violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poiché indebitamente fruitialla luce dell’accertamento avente a oggetto la violazione delminimale contributivo e la non genuinità dell’appalto e l’INPSNumero registro generale 19979/2022richiedeva il pagamento dell’importo corrispondente di Neuumreoro sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21997/2026548.457,00, oltre accessori.Data pubblicazione 26/06/20263. La Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello dell’INPS,ritenendo fondate le contestazioni sia in ordine alle quattrolavoratrici in aspettativa non retribuita sia in ordine allasussistenza dell’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera,reputate entrambe ostative al rilascio del DURC.Conseguentemente, condannava la cooperativa appellata alpagamento dei contributi omessi, come sopra quantificati.4. Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso percassazione, affidato a dodici motivi.5. L’INPS e SCCI hanno resistito con controricorso.6. La cooperativa ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La parte ricorrente ha articolato dodici motivi di ricorso, diseguito riportati, che saranno esaminati per blocchi omogenei, inragione della connessione delle censure proposte:1) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2097 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell’art. 67del c.c.n.l. cooperative sociali, perché la Corte ha fatto ricadere suldatore di lavoro, e non sull’INPS, la prova dell’insussistenza delleragioni con cui venivano richieste le aspettative, ha ritenuto legiustificazioni delle lavoratrici generiche e non adeguatamentedocumentate, mentre, nel verbale ispettivo e nel corso della causa,l’INPS non aveva dimostrato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., chefossero insussistenti le necessità personali per cui erano staterichieste le aspettative non retribuite;2) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, commNaum 1er,o nre.g is4tro, generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è statoNumero di raccolta generale 21997/2026oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, coDmatam puabb licazione 26/06/20261, n. 5, c.p.c., poiché la Corte d’appello di Ancona ha omessoqualsivoglia specificazione circa i fondamenti del proprioconvincimento e ha omesso di considerare che sussistevano, ederano dimostrate, le motivazioni relative alle aspettative nonretribuite;3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, nn. 3 e 4, error in procedendo –extrapetizione – nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il giudice di appello ha posto afondamento della decisione sulla revoca dei benefici, ai sensidell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la circostanza, mai allegata e dimostrata dall’INPS in giudizio,secondo cui ai lavoratori ASSCOOP addetti all’appalto sarebbestato corrisposto un trattamento inferiore a quello spettante sefossero stati assunti direttamente dal soggetto committente;4) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., della l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1175 e 1176,del D.M. 30 gennaio 2015, art. 8 e allegato A, e dell’art. 29 deld.lgs. n. 276 del 2003, per aver la Corte di Appello di Anconaritenuto sussistente la revoca dei benefici nella fattispecie disomministrazione illecita di manodopera.5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, nn. 3 e 4, error in procedendo – omessapronuncia – nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., poiché il giudice di appello non hapronunciato sull’eccezione proposta in via subordinata avente adoggetto l’illegittimità della revoca dei benefici contributivi, anchenon riferiti ai rapporti di lavoro oggetto di accertamento;6) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360Nu,m ceorom regmistrao generale 19979/2022Numero sezionale 2141/20261, n. 3 c.p.c., della l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1175 e 1176,Numero di raccolta generale 21997/2026e del D.M. 30 gennaio 2015, art. 8 e allegato A, per aver la DCaotar ptuebb licazione 26/06/2026di Appello erroneamente ritenuto che sussistesse una revoca totaledei benefici a seguito di violazioni di obblighi di legge o di contrattocollettivo anche relativamente ai rapporti di lavoro in cui nonsussiste alcuna violazione oggetto di accertamento;7) Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., dell’art. 3 Cost., perché la sentenza ha ritenuto che la l.n. 296 del 2006, art. 1, commi 1175 e 1176, e il D.M. 30 gennaio2015, art. 8 e allegato A, determinino una revoca totale deibenefici a seguito di violazioni di obblighi di legge o di contrattocollettivo anche non riferiti ai rapporti oggetto di accertamento;8) Ulteriore violazione di legge, rilevante ex art. 360, n. 3,c.p.c., in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte incui sancisce l’obbligo di osservanza degli obblighi europei nonchéinternazionali della Repubblica Italiana con riguardo all’art. 49,paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, nonché all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in tema diproporzionalità della sanzione e di tutela del diritto di proprietà conriguardo alle conseguenze patrimoniali della sanzione in esame neiconfronti dell’impresa;9) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt.1655 e 1662 c.c., dell’allegato A al Regolamento regionale 8 marzo2004, n. 1, che disciplina i requisiti per le RSA per anziani previstedall’art. 3, comma 4, lett. b), legge Regione Marche 6 novembre2002, n. 20, avendo la Corte ritenuto sussistente un appaltoillecito di manodopera per il solo fatto che venivano emanate etrasmesse ai dipendenti dell’appaltatore, tramite i referentiASSCOOP, le direttive di carattere generale inerenti allecaratteristiche del servizio. Valorizza che la circostanza secondocui il personale della [OSCURATO:PERSONA] e dell’ANuSmSerCo rOegOistrPo generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026svolgeva la propria attività in luoghi separati costituirebbe riprovaNumero di raccolta generale 21997/2026del fatto che il potere organizzativo e direttivo dell’appaltDaattao pruebb licazione 26/06/2026veniva effettivamente esercitato dalla cooperativa sul propriopersonale, proprio per evitare forme di commistione;10) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, degliartt. 1655 e 1657 c.c., e dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova,allorquando la Corte sostiene che non sussista il rischio di impresaper il solo fatto che il corrispettivo dell’appalto veniva determinatoa misura;11) Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, degliartt. 1655 e 1662 c.c., e dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova,allorquando la Corte sostiene che non sussista un appalto lecitoper la sola presenza della clausola di gradimento presente nelcontratto di appalto, senza verificare se il committente avesseeffettivamente esercitato tale clausola;12) Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4) cpc, nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5) cpc, allorquando la Corte di Appello di Ancona haomesso di specificare quale sarebbero i testimoni o i dati istruttorida cui si evincerebbe che i dipendenti dell’Ass. Coop. e della2. Con i primi due motivi di ricorso, esaminabilicongiuntamente in quanto connessi, la ricorrente contesta lavalutazione svolta dalla Corte territoriale in ordine allegiustificazioni delle aspettative non retribuite, denunciando, sottodiversi profili, la violazione di legge, la nullità della sentenza,l’apparenza o insufficienza della motivazione, l’erronea ripartizionedell’onere probatorio quanto all’insussistenza delle ragioni poste aNumero registro generale 19979/2022fondamento delle aspettative non retribuite, nonché il manNcuamteoro sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21997/2026esame della documentazione e delle dichiarazioni prodotte.Data pubblicazione 26/06/20262.1. I due motivi, così variamente articolati, sono inammissibilie, in ogni caso, infondati.La Corte territoriale (pag. 4) ha accertato in fatto che ladocumentazione prodotta dalla società non fosse idonea acomprovare, in modo specifico e concreto, la sussistenza deipresupposti richiesti dalla disciplina collettiva per la fruizione delleaspettative non retribuite. Ha rilevato che le giustificazioni scritte,rilasciate dalle dipendenti soltanto al termine dell’ispezione, sipresentavano generiche, prive di adeguato riscontro documentalee non riconducibili a gravi o comprovate necessità personali o amalattie di familiari; che la testimonianza della coordinatrice dellacooperativa era stata vaga sul punto, costellata da numerosi «nonricordo» e «mi pare».Tale apprezzamento integra una valutazione di merito nonsindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui non ricorrenti, nonessendo ravvisabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo,ma piuttosto una sollecitazione a una diversa lettura del materialeistruttorio.Né sussiste la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., attesoche la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova, ma haritenuto non raggiunta, sulla base delle emergenze processuali, ladimostrazione dei fatti impeditivi o giustificativi addotti dalla partedatoriale. Per dedurre, poi, la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, contraddicendo espressamenteo implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,non già che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.pN.cum. e(roC reagsisstro. generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026n. 26739 del 15 ottobre 2024).Numero di raccolta generale 21997/2026Le censure sono poi enucleate in violazione di quanto staDtauta iptuobb licazione 26/06/2026dalle Sezioni Unite di questa Corte, essendo inammissibile ilmotivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2021).3. Il terzo motivo, autonomamente valutabile, è inammissibilee, in ogni caso, infondato.La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe accertatola sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera,volta a realizzare una sostanziale elusione delle prescrizioni dilegge e della contrattazione collettiva, ostativa al rilascio del DURCe, in ultima analisi, alla fruizione dei benefici contributivi per ladatrice effettiva, valorizzando un fatto – la minore retribuzione deilavoratori della cooperativa – mai dedotto e provato dall’INPS, cosìincorrendo, a suo dire, nel vizio di extrapetizione.Occorre innanzitutto osservare che la parte, pur lamentando ilvizio di extrapetizione, non ha trascritto o riassunto le difesedell’INPS, da cui si sarebbe dovuta desumere la violazionelamentata, in ossequio al principio di “autosufficienza del ricorso”.Il vizio denunciato, peraltro, non sussiste, poiché l’ultra oextrapetizione riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunciae ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettividell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimentodiverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese odelle eccezioni fatte valere dalle parti. Non rilevano, invece, leragioni di fatto o di diritto poste a sostegno della decisioNnuem e(roC reagsisstro. generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026n. 19241 del 12 luglio 2024).Numero di raccolta generale 21997/2026A ciò occorre aggiungere che l’irregolarità contributiva Dvaitea npuebb licazione 26/06/2026contestata non solo per l’accertamento dell’inesistenza di rapportidi lavoro con la ricorrente società cooperativa, ma anche perl’acclarato mancato pagamento della contribuzione sulleaspettative fruite da cinque lavoratrici.La censura non si confronta con l’intera ratio decidendi.4. Con gli ulteriori motivi di ricorso (dal 4 all’8), la cooperativaricorrente denuncia violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176,della l. n. 296 del 2006, del D.M. 30 gennaio 2015, dell’art. 3 Cost.e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 1 delProtocollo addizionale CEDU.4.1. I motivi sono infondati.Il comma 1175 dell’art. 1 l. n. 296 del 2006 prescrive che «Adecorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributiviprevisti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione socialesono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioninelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia ditutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed ilrispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalleorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale»; ilsuccessivo comma 1176 demanda a decreti attuativi del Ministerodel Lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione dellemodalità di rilascio, la definizione dei contenuti analitici deldocumento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie dipregresse irregolarità di natura previdenziale ed in mNaumteeror iraeg isdtroi generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative alNumero di raccolta generale 21997/2026rilascio del documento medesimo. Data pubblicazione 26/06/20265. Nel caso in esame, il disconoscimento dei beneficicontributivi ha riguardato agevolazioni fruite nel periodo 2012–2016 (come ribadito sin da pag. 5 del ricorso), mentrel’accertamento delle irregolarità e la conseguente contestazionedell’obbligo contributivo risultano formalizzati nel verbale unico del29 marzo 2017; ne consegue che la disciplina regolamentareapplicabile ratione temporis è essenzialmente quella recata dalD.M. 30 gennaio 2015, entrata in vigore con il sistema di verificadella regolarità contributiva in tempo reale dal 1° luglio 2015,mentre il D.M. 24 ottobre 2007 rileva soltanto quale disciplinaanteriore.In tale quadro, la fruizione dei benefici normativi e contributiviresta subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296 del2006, non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza diviolazioni ostative e al rispetto degli ulteriori obblighi di legge e dicontratto collettivo.Secondo il costante orientamento di questa Corte, di recenteribadito da Cass. n. 2678 del 2026, non può attribuirsi al DURCvalore costitutivo, trattandosi di atto meramente certificativo dellaregolarità contributiva del datore di lavoro, necessario peraccedere a sgravi e benefici contributivi, sicché il suo possesso nonpreclude all’ente previdenziale di procedere al recupero di sgraviindebitamente fruiti ove difettino i presupposti sostanziali di legge.Pertanto, il DURC è soggetto, come tutti gli atti di certazionein materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso dicontestazione, resta sempre demandata all’accertamentogiudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fattoe di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (Cass. n. 9057 del 2026, al punto44 della motivazione). Nello stesso senso, Cass. n. 30273N udmeelro 2 re0gi2str4o generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026ha chiarito che l’accertamento giudiziale ben può verificare la realeNumero di raccolta generale 21997/2026consistenza della situazione contributiva, nonostante il rilascDioat ad peublb licazione 26/06/2026documento. Con specifico riguardo al recupero degli sgravi, Cass.n. 30459 del 2025, in continuità con Cass. n. 30788 del 2024, haaltresì ribadito che il mero possesso del DURC costituiscecondizione necessaria, ma non sufficiente, per fruire dei beneficicontributivi.7.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, l’eventualeomissione dell’invito a regolarizzare, poiché — come affermato daCass. n. 31608 del 2024 — la mancata attivazione del relativosegmento procedimentale non determina l’inesigibilità delledifferenze contributive correlate agli sgravi indebitamente fruiti,potendo rilevare, al più, sul distinto piano di un’eventualeresponsabilità risarcitoria dell’ente, ove ne ricorrano i presupposti.Ne deriva che, avuto riguardo al tempo dell’accertamento ispettivoe alla natura delle irregolarità contestate nel verbale del 29 marzo2017, la revoca dei benefici è stata scrutinata alla luce del D.M. 30gennaio 2015, senza che il possesso del DURC o la dedottaregolarizzazione successiva possano, di per sé, elidere gli effettidel recupero.La disciplina normativa del D.M. da ultimo richiamato,complessivamente considerata, prevede, da un lato, un profilofisiologico e preventivo di regolarità formale e contributiva perl’accesso alle agevolazioni (art. 3) e, dall’altro, previoespletamento delle verifiche, la possibilità di regolarizzazioneformalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare,l’osservanza di un termine breve per provvedervi, il rilascio deldocumento o, in mancanza, la comunicazione degli importi adebito e delle cause di irregolarità (art. 4). Il successivo art. 8individua le cause ostative alla regolarità ai fini del godimento deibenefici normativi e contributivi, con riferimento alle violazioni dinatura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoroNu minerdo ircegaisttreo generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026nell’allegato A.Numero di raccolta generale 21997/20268. Così delineato il quadro normativo di riferimentDoa,ta pluebb licazione 26/06/2026enunciate irregolarità impediscono il rilascio del DURC e generanola revoca dei benefici, in ordine ai quali, per le ragioni che sarannoesplicitate con riferimento al motivo n. 5, autonomamenteconsiderato, è irrilevante la prospettata questione diproporzionalità.D’altro canto, la regolarizzazione ex post non rende inesigibilile differenze contributive per i denegati sgravi. L’eventualeregolarizzazione successiva non elide la perdita del diritto, essendoil beneficio subordinato a una condizione legale di validità e non auna sanatoria.9. Il quinto motivo, con il quale la ricorrente denuncia omessapronuncia sull’eccezione subordinata relativa all’illegittimità dellarevoca dei benefici contributivi anche con riguardo a rapporti dilavoro non direttamente interessati dalle violazioni accertate, èinfondato.La sentenza impugnata, infatti, ha comunque risolto laquestione in senso incompatibile con la tesi della ricorrente,ritenendo che le irregolarità accertate – concernenti, da un lato,l’omesso assolvimento degli obblighi contributivi in relazione alleaspettative non retribuite e, dall’altro, la non genuinitàdell’appalto, con conseguente insussistenza dei presuppostilegittimanti la fruizione degli sgravi – fossero ostative al rilasciodel DURC e, quindi, al mantenimento dei benefici contributivi nelperiodo considerato. In tale contesto, non assume rilievo decisivoil richiamo al principio di proporzionalità, pur ora espressamentevalorizzato dal legislatore mediante l’introduzione del comma1175-bis dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006 ad opera dell’art. 29del d.l. n. 19 del 2024, convertito dalla l. n. 56 del 2024. Taledisposizione, infatti, non applicabile ratione temporis allafattispecie in esame, conferma che il legislatore è intNeumrvereo rneguisttroo generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026innovativamente sul regime del recupero dei benefici,Numero di raccolta generale 21997/2026distinguendo tra violazioni regolarizzabili e violaDzatiao pnubib licazione 26/06/2026amministrative non regolarizzabili e introducendo, per questeultime, un limite quantitativo al recupero, pari al doppiodell’importo sanzionatorio verbalizzato. La questione però nonassume rilievo decisivo nel presente giudizio, atteso che la revocatrova comunque fondamento in autonome e concorrenti rationesdecidendi, non scalfite dal ricorso, e, segnatamente, nell’accertatasussistenza di omissioni contributive relative alle aspettative nonretribuite e di interposizione fittizia di manodopera, idonee agiustificare il venir meno dei benefici. Deve pertanto escludersi siala dedotta omessa pronuncia, sia la rilevanza, nel presentegiudizio, della prospettata questione di compatibilità costituzionalee della richiesta di trattazione in pubblica udienza. È parimentiirrilevante il richiamo alla circolare ministeriale n. 3 del 2017, attoinidoneo a derogare al regime legale applicabile ratione temporise, comunque, non decisivo a fronte delle autonome ragioni postea fondamento della revoca dei benefici contributivi.10. Con gli ulteriori motivi di ricorso (nn. 9-11, sopraepilogati), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 29 del d.lgs.n. 276 del 2003, degli artt. 1655 e ss. c.c. e delle regole in temadi onere della prova, censurando stavolta la qualificazione delrapporto come appalto non genuino ovvero come ipotesi diinterposizione illecita di manodopera.La ricorrente, pur formalmente denunciando violazioni dilegge, tende nuovamente a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio.11. Le censure, così come proposte, sono inammissibili ecomunque infondate.La Corte d’appello ha valorizzato un complesso di elementifattuali ritenuti indicativi della non genuinità dell’appalto, tra cuiNumero registro generale 19979/2022l’integrazione del personale della cooperativa nell’organizzazNioumneero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21997/2026della committente [OSCURATO:PERSONA], la sostanziale edData pubblicazione 26/06/2026esclusiva eterodirezione delle prestazioni da parte di quest’ultima,la medesimezza di mansioni e di turni svolti da coloro chelavoravano per la Fondazione e da coloro che operavano per lacooperativa, con irrilevanza, per talune attività, della distinzionedegli ambienti o reparti della struttura, la commistione funzionaletra personale dell’appaltatrice e personale della Fondazione,nonché l’assenza di un apprezzabile rischio d’impresa in capo allacooperativa, a fronte dell’incremento della forza lavoro da essaformalmente assunta.Si tratta di un accertamento di merito, che valorizza un insiemedi elementi con motivazione affatto apparente, ma conforme alprincipio secondo cui l’appalto di servizi è genuino soltanto ovel’appaltatore organizzi autonomamente i mezzi necessari edassuma il rischio di impresa, mentre ricorre interposizione illecitaquando l’appaltatore si limiti, in sostanza, alla mera fornitura dimanodopera.Poiché i denunciati vizi mirano, in realtà, a una diversa letturadel materiale probatorio, i motivi devono essere dichiaratiinammissibili, non essendo consentito in questa sede il riesame delmerito.12. Con l’ultimo motivo di ricorso (n. 12) la parte deduce lanullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., perché la Corte d’appello di Ancona avrebbe omesso dispecificare quali siano i testimoni o i dati istruttori da cui sievincerebbe che i dipendenti di ASSCOOP e della Fondazione sisostituissero fra loro.12.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente, deducendo un’insussistente nullNituàm ero dreegislltrao generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026sentenza in relazione a vizi del procedimento non specificati,Numero di raccolta generale 21997/2026contesta, piuttosto, l’esame complessivo del compendio probaDtatoa rpiuobb licazione 26/06/2026acquisito nei giudizi di merito, per come condotto dalla Corted’appello, così proponendo, in sostanza, una propria e oppostalettura del quadro istruttorio e sollecitando, per tale via, uninammissibile riesame del merito.Non è, poi, riconducibile al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di singoli elementi istruttori – ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie – né ilcattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove non aventi natura legale (Cass. n. 30837del 2025).13. Il ricorso va rigettato.14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.Roma, così deciso all’esito della camera di consiglio del 29aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19979/2022Numero sezionale 2141/2026Numero di raccolta generale 21997/2026Data pubblicazione 26/06/2026