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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12821/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03ASLTD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41263-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]! Stafanel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di un portafogli ai danni di un passeggero, nella metropolitana, ex art. 625 comma 1, n.4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene una puntuale ricostruzione dei fatti, con compiuto scrutinio delle fonti di prova - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03ASLTD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41263-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]! Stafanel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di un portafogli ai danni di un passeggero, nella metropolitana, ex art. 625 comma 1, n.4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene una puntuale ricostruzione dei fatti, con compiuto scrutinio delle fonti di prova - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 12821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris