CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], attualmente sottoposto agli arresti donniciliari e condannato con sentenza non ancora irrevocabile per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di una quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" sufficiente a ricavarne oltre 87.000 dosi medie singole, impugna l'ordinanza del Tribunale di Torino del 23 maggio scorso, che ha respinto l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., da lui proposto contro l'ordinanza del giudice della cognizione che gli aveva negato l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti per svolgere attività lavorativa; a norma dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.. Il Tribunale ha escluso la compatibilità con le esigenze cautelari di tale attività lavorativa (quella, cioè, di operaio presso i cantieri di un'impresa edile), ritenendo l'imputato inaffidabile, in quanto: non ha dato prova di aver reciso i legàmi con il contesto delinquenziale di riferimento, avendo reso nel corso del processo dichiarazioni del tutto implausibili; deve escludersi che egli svolgesse l'addotto ruolo di semplice corriere, considerando il valore del carico da lui trasportato e la disponibilità di vari apparecchi telefonici, anche "usa e getta" ed idonei alle comunicazioni criptate; ignote rimangono le ragioni degli spostamenti all'estero suoi e dei suoi familiari. Inoltre - secondo quei giudici - l'attività lavorativa proposta lo terrebbe lontano dal luogo degli arresti tutti i giorni non festivi per oltre dieci ore al giorno, anche a distanza di diversi chilometri, e si svolgerebbe in luoghi di possibile accesso al pubblico, sì da consentirgli agevolmente di eludere i controlli della polizia giudiziaria, inevitabilmente sporadici. 2. Obietta il ricorso, deducendo la violazione della relativa normativa processuale nonché l'illogicità e la carenza della motivazione, che i pericoli paventati dal Tribunale si presenterebbero già in costanza di arresti domiciliari, anche senza, cioè, autorizzazione al lavoro esterno: talché la valutazione di adeguatezza di tale misura, già effettuata dal giudice procedente, non potrebbe essere superata. Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato sulla possibilità di escludere gli ipotizzati rischi imponendo all'imputato, con l'autorizzazione al lavoro, prescrizioni ulteriori e più stringenti riguardo agli spostamenti ed alle possibilità d'incontro con soggetti terzi. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non può essere ammesso, poiché è elusivo su un punto decisivo ed è funzionale ad una valutazione di fatto, non consentita al giudice di legittimità. 4.1. Non è vero, anzitutto, quanto l'impugnazione dà per scontato: ovvero che il Tribunale abbia tenuto per accertato il presupposto dell'assoluta indigenza dell'imputato. L'ordinanza impugnata, in verità, ha posto in evidenza, piuttosto, l'inesistenza di indicazioni reddituali relative al figlio maggiorenne ed ai genitori del ricorrente, l'uno e gli altri con lui conviventi, e non ha approfondito ulteriormente tale aspetto soltanto per la ritenuta decisività dell'incompatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze cautelari del caso concreto. Su quel rilievo del Tribunale, però, il ricorso sorvola completamente. 4.2. Sotto il diverso profilo ritenuto assorbente, invece, le doglianze difensive si risolvono in differenti valutazioni di merito, a fronte di una motivazione articolata, con la quale sono evidenziati plurimi motivi, sia di natura oggettiva che relativi alla personalità dell'indagato, che rendono logicamente plausibile - e quindi in questa sede insindacabile - la prognosi di aggravamento dei pericula libertatis ove mai l'imputato fosse ammesso al lavoro come da lui richiesto. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.