Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 08038/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istante ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

3. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

4. L'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , 8 febbraio 2024 Il C nsigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] t Fran esco FloIit Geppino •g tI [OSCURATO:PERSONA] PENALE2 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istante ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. 3. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 4. L'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , 8 febbraio 2024 Il C nsigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] t Fran esco FloIit Geppino •g tI [OSCURATO:PERSONA] PENALE2 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris