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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23494/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5783del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2013 Credito iva inserito in dichiarazione-diniego di rimborso-prescrizione- decadenza per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,n. 1391/23/2020, depositata in data 17 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 899 /0 3 /2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di diniego della richiesta del 5.12.2006 di rimborso del credito Iva di euro 11.0 1 7,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) –rigo RX 4, colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) la contribuente aveva cessato l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3)l’istanza di rimborso del credito di imposta doveva considerarsi già presentata con la compilazione del quadro RX-rigo RX4 (“credito da utilizzare in compensazione”) della dichiarazione Iva, per l’anno 2003, per cui il diritto al rimborso doveva essere assoggettato al termi ne prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non già al termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale;-la contribuente è rimasta intimata; -all’udienza del 23 novembre 2022, dinanzi alla sesta sezione civile T la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546/92 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso del credito d’imposta in quanto, avendo la contribuente esposto il creditoIva nel quadro RX- rigo RX4 (colonna 4 “credito da utilizzare “in compensazione e/o in detrazione”) della dichiarazione per l’anno 2003,l’istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva considerarsi tempestiva trovando applicazione per il diritto al rimborso iltermine decennale di prescrizione e non già quello di decadenza di cui all’art. 21 cit., ancorché, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 20696 del 2020), ai fini dell’impedimento della decadenza fosse necessaria un a chiara manifestazione di volontà della contribuente ad ottenere il rimborso non ravvisabile nella semplice esposizione del credito Iva nel quadro RX- rigo RX4 senza che questo fosse riportato nell’apposita sezione dedicata alle sommeoggetto di richiesta di rimborso (quadro RX, rigo 4, colonna 3, espressamente preposta alla indicazione del “credito di cui si chiede il rimborso”); -il primo motivo è infondato; -questa Corte ha chiarito che la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24655 del 2022; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018); invero, nel caso di compilazione del quadro “RX5”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); -nel caso di specie- come accertato dalla CTR - ricorre l’ipotesi della cessazione in data 31.12.2003 dell’attività di impresa della contribuente per cui trova applicazione il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppurenecessaria la presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v.

Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr.

Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri).

Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)»;- quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la esposizione da parte della contribuente del credito Iva nel quadro RX-rigo RX4 (colonna 4 “credito da utilizzare “in compensazione e/o in detrazione”) della dichiarazione per l’anno 2003 - alla quale era sopravvenuta, in data 30.12.2003, la cessazione dell’attività della medesima-concretasse una richiesta di rimborso con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; -in conclusione,il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la contribuente; - rilevato che risulta soccombe nte una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5783del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2013 Credito iva inserito in dichiarazione-diniego di rimborso-prescrizione- decadenza per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce,n. 1391/23/2020, depositata in data 17 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 899 /0 3 /2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di diniego della richiesta del 5.12.2006 di rimborso del credito Iva di euro 11.0 1 7,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) –rigo RX 4, colonna 4 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2004, periodo di imposta 2003, oltre il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) la contribuente aveva cessato l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3)l’istanza di rimborso del credito di imposta doveva considerarsi già presentata con la compilazione del quadro RX-rigo RX4 (“credito da utilizzare in compensazione”) della dichiarazione Iva, per l’anno 2003, per cui il diritto al rimborso doveva essere assoggettato al termi ne prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non già al termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale;-la contribuente è rimasta intimata; -all’udienza del 23 novembre 2022, dinanzi alla sesta sezione civile T la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546/92 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso del credito d’imposta in quanto, avendo la contribuente esposto il creditoIva nel quadro RX- rigo RX4 (colonna 4 “credito da utilizzare “in compensazione e/o in detrazione”) della dichiarazione per l’anno 2003,l’istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva considerarsi tempestiva trovando applicazione per il diritto al rimborso iltermine decennale di prescrizione e non già quello di decadenza di cui all’art. 21 cit., ancorché, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 20696 del 2020), ai fini dell’impedimento della decadenza fosse necessaria un a chiara manifestazione di volontà della contribuente ad ottenere il rimborso non ravvisabile nella semplice esposizione del credito Iva nel quadro RX- rigo RX4 senza che questo fosse riportato nell’apposita sezione dedicata alle sommeoggetto di richiesta di rimborso (quadro RX, rigo 4, colonna 3, espressamente preposta alla indicazione del “credito di cui si chiede il rimborso”); -il primo motivo è infondato; -questa Corte ha chiarito che la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24655 del 2022; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018); invero, nel caso di compilazione del quadro “RX5”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021;) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020); -nel caso di specie- come accertato dalla CTR - ricorre l’ipotesi della cessazione in data 31.12.2003 dell’attività di impresa della contribuente per cui trova applicazione il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppurenecessaria la presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri). Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)»;- quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la esposizione da parte della contribuente del credito Iva nel quadro RX-rigo RX4 (colonna 4 “credito da utilizzare “in compensazione e/o in detrazione”) della dichiarazione per l’anno 2003 - alla quale era sopravvenuta, in data 30.12.2003, la cessazione dell’attività della medesima-concretasse una richiesta di rimborso con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; -in conclusione,il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la contribuente; - rilevato che risulta soccombe nte una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (
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