CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14068/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.R.L., in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli1228avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 349/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 20/05/2024 R.G.N. 42/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19448/2024Numero di raccolta generale 14068/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata,in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha respinto ladomanda proposta col ricorso di primo grado da Giorgia LoPresti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volta adimpugnare il licenziamento asseritamente intimatole in formaorale dalla società per «mancato superamento del periodo diprova», senza che alcun patto di tal genere fosse statoconvenuto all’atto dell’assunzione.2. La Corte territoriale, per quanto ancora rilevi, ha accolto ilmotivo di gravame con cui la società si doleva «del rigetto delladomanda subordinata di annullamento del contratto di lavoroper dolo, rilevando che il giudice, pur nell’inammissibilità, permotivi processuali, della domanda riconvenzionale, avrebbedovuto prendere in considerazione i fatti dedotti a suo sostegno– non contestati - quali “meri fatti estintivi delle obbligazioninascenti dal contratto” e dunque idonei a paralizzarel’accoglimento della domanda attorea».3. La Corte ha considerato come rivestisse caratterepregiudiziale, «al fine di riconoscere l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]. di corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioniche sarebbero maturate fino alla naturale scadenza delcontratto di lavoro, […] la doverosa verifica della validità delcontratto medesimo, che è stata contestata dalla parte datorialesotto il profilo della sua annullabilità per vizio del consenso».Ha rilevato che la società «ha, infatti, eccepito la sussistenza difatti integranti un’ipotesi di dolo determinante il consensocontrattuale, ai sensi dell’art.1439 c.c., allegando che la LoPresti, in sede di assunzione, aveva affermato di avere i titoliper svolgere la qualifica di secondo [OSCURATO:PERSONA]Hotel (…) nonchéNumero registro generale 19448/2024di avere avuto, al riguardo, precedenti esperienze lavorative;N umero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 14068/2026ha, altresì, dedotto di essersi determinata ad assumerDloat a pubblicazione 13/05/2026confidando nella veridicità di tali asserzioni, poi rivelatesi false».Secondo la Corte «tali fatti, sebbene posti a supporto di quellache la resistente aveva qualificato come “domandariconvenzionale” di annullamento del ridetto contratto –dichiarata inammissibile dal primo giudice per non essere stataritualmente proposta ai sensi dell'art. 418 c.p.c., ossia previarichiesta del prescritto spostamento della udienza di discussione- in effetti apparivano, piuttosto, diretti, già nel giudizio di primogrado, a sostenere un’eccezione riconvenzionale, come talepienamente ammissibile e che, comunque, entro i limiti diefficacia propri dell’eccezione, andavano in ogni caso valutati»,come consentito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata asostegno.4. La Corte siciliana ha, quindi, accertato che, rispetto allecircostanze di fatto dedotte dalla società, nessuna contestazioneera stata sollevata dalla lavoratrice, sicché le stesse erano daconsiderarsi pacifiche ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; pertanto haconsiderato l’inidoneità del contratto originario a costituire fontedi obbligazioni, con conseguente infondatezza della domandadiretta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento.5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Parte ricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19448/20241. Il primo motivo del ricorso testualmente denuncia in rubrica:N umero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 14068/2026«Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si lamentDaat a pubblicazione 13/05/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c. laddove la Cortedi Appello ha ritenuto i fatti posti a supporto di quella che laresistente aveva qualificato come “domanda riconvenzionale” diannullamento del contratto – dichiarata inammissibile dal primogiudice per non essere stata ritualmente proposta ai sensidell'art. 418 c.p.c., ossia previa richiesta del prescrittospostamento della udienza di discussione - apparivano, a dettadella corte, diretti, già nel giudizio di primo grado, a sostenereun’eccezione riconvenzionale».La censura non può trovare accoglimento.La sentenza gravata è dichiaratamente conforme allagiurisprudenza di questa Corte – che va ribadita - secondo cui,nel processo del lavoro, la domanda riconvenzionale formulatacon la memoria ex art. 416 c.p.c. senza richiesta, ex art. 418c.p.c., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma nonpreclude la valutazione, da parte del giudice, del fattointegratore della stessa che assuma valore di eccezione, qualefatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivodella pretesa dell'attore, ai fini della decisione sulla domandaprincipale. Il principio è espressione della natura duplice delfatto, che, nel contempo, da un lato si presenti idoneo a rilevarecome eccezione rispetto alla fattispecie costituiva di un diritto e,quindi, rispetto alla domanda che lo faccia valere, e, dall'altro,ad integrare la fattispecie costituiva di un altro diritto come talesuscettibile di costituire oggetto di una domanda giudiziale e,quindi, ad operare come fatto costitutivo di una diversadomanda (Cass. n. 11679/2014, alla quale si rinvia anche aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Numero registro generale 19448/2024La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale nonN umero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 14068/2026dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, mDaat a pubblicazione 13/05/2026dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lostesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondocaso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto delladomanda proposta dall'attore; in tale ipotesi non sussistonolimiti al possibile ampliamento del tema della controversia daparte del convenuto, il quale può allegare fatti o rapportigiuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o lamodificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai qualisi chiede la reiezione delle domande da questo proposte e nonuna pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande(per tutte cfr. Cass. n. 6318/2019; Cass. n. 31010/2023).Nella specie, il giudice di appello non si è pronunciato sulle altrerichieste formulate con la domanda riconvenzionale in primogrado, limitandosi a rilevare l’eccezione riconvenzionale che hacondotto a rigettare la pretesa attorea.2. Il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedi norma di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c., per averritenuto sussistente la circostanza che nessuna contestazione èstata mai sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al possesso del titolodi studio necessario per le mansioni indicate in contratto».La censura è inammissibile.Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(tra molte, Cass. n. 3680/2019 e Cass. n. 3126/2019; più direcente: Cass. n. 7997/2025); poiché tale apprezzamentoN eumseigro ere gistro generale 19448/2024Numero sezionale 1228/2026l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domNaumnedroa d i era ccolta generale 14068/2026delle deduzioni delle parti, ne deriva che l'accertamento delDlaat a pubblicazione 13/05/2026sussistenza di una contestazione ovvero d'una noncontestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difettoassoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicitàdella stessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità:Cass. n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v.Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007).Peraltro, parte ricorrente neanche specifica i contenuti degli attiprocessuali da cui dedurre l’avvenuta contestazione, rispettoalla quale non era certo di impedimento l’inammissibilità delladomanda riconvenzionale.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con regolazione delle spese secondo soccombenza,liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generalNi unmeerlola re gistro generale 19448/2024Numero sezionale 1228/2026misura del 15%, da distrarsi. Numero di raccolta generale 14068/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attDoat a pubblicazione 13/05/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 marzo2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 19448/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 14068/2026Data pubblicazione 13/05/2026