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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 agosto 2021

Cassazione n. 24908/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24123-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata Ric. 2021 n. 24123 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata - avverso la sentenza n. 22251/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione degli errori materiali relativi alla indicazione, nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 22251 del 2021, del cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Oliviero” e del cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Figlioli” (v. motivazione pag. 3);

2. ha inoltre chiesto la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la citata sentenza per avere, nella parte motiva (pag. 3) dichiarato cessata la materia del contendere anche nei confronti dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoRicci e [OSCURATO:PERSONA], benché gli stessi non avessero sottoscritto l'accordo conciliativo con le società ricorrenti; ha chiesto, infine, la correzione di errore materiale per la mancata indicazione in parte narrativa del signor [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore che ha sottoscritto l'accordo conciliativo, con conseguente cessazione della materia del contendere;

2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; Ric. 2021 n. 24123 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3-

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. non vi è prova della notifica del ricorso alle controparti;

5. rilevato che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il ricorso per correzione degli errori materiali deve essere notificato alla controparte;

6. si dispone la notifica del ricorso in esame alle controparti, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone notificarsi il ricorso per la correzione degli errori materiali, a cura della parte ricorrente, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24123-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata - avverso la sentenza n. 22251/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione degli errori materiali relativi alla indicazione, nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 22251 del 2021, del cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Oliviero” e del cognome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come “Figlioli” (v. motivazione pag. 3); 2. ha inoltre chiesto la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la citata sentenza per avere, nella parte motiva (pag. 3) dichiarato cessata la materia del contendere anche nei confronti dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoRicci e [OSCURATO:PERSONA], benché gli stessi non avessero sottoscritto l'accordo conciliativo con le società ricorrenti; ha chiesto, infine, la correzione di errore materiale per la mancata indicazione in parte narrativa del signor [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore che ha sottoscritto l'accordo conciliativo, con conseguente cessazione della materia del contendere; 2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; Ric. 2021 n. 24123 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. non vi è prova della notifica del ricorso alle controparti; 5. rilevato che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il ricorso per correzione degli errori materiali deve essere notificato alla controparte; 6. si dispone la notifica del ricorso in esame alle controparti, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione. P.Q.M. La Corte dispone notificarsi il ricorso per la correzione degli errori materiali, a cura della parte ricorrente, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; ri
Sentenza Cassazione n. 24908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris