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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12975/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocatoERRANTE MASSIMO che lo rappresenta e difende;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO PALERMO depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], r.g.n. 1093/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19420/2020Numero sezionale 1959/2025Numero di raccolta generale 12975/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 06/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanzadella Corte d’appello di Palermo depositata l’8 novembre 2019(r.g.n. 1093/2019), che ha condannato l’associazione E.N.G.I.M.Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] in solido a pagargli la somma dieuro 28.277,70.Gli intimati E.N.G.I.M.

Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] non hannoproposto difese.2.

In data 19 marzo 2025 il ricorrente ha depositato l’atto ditransazione concluso con le controparti, chiedendo alla Corte didichiarare cessata la materia del contendere.Con l’atto di transazione del 17 agosto 2020 le parti hannodichiarato espressamente che con l’esatto adempimento delleobbligazioni di cui alla transazione “hanno inteso estinguere ognireciproco diritto e/o obbligo derivante dal rapporto intercorso e,quindi, di procedere con le rispettive rinunce tra le parti così comeindicato nella scrittura, con il deposito della rinuncia agli atti neiprocedimenti” tra loro pendenti, compreso il processo in esame, “edi non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra”, dandosi perl’effetto “reciprocamente atto della natura generale e novativa”della transazione.Va pertanto accolta la richiesta del ricorrente di declaratoria dellacessazione della materia del contendere.

Come hanno precisato lesezioni unite di questa Corte, “nel caso in cui nel corso del giudiziodi legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia delcontendere, con conseguente venire meno dell'efficacia dellasentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in unadelle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteressesopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una2 di 3Numero registro generale 19420/2020Numero sezionale 1959/2025inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass., sez. un., n.Numero di raccolta generale 12975/20268980/2018).

Data pubblicazione 06/05/20263.

Non vi è pronuncia sulle spese dato che le controparti non sisono difese nel presente giudizio.Va precisato che non sussistono i presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Invero, in tema diimpugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui al richiamato art. 13, comma 1-quater èapplicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con ilrigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo casol'adottanda declaratoria della cessazione della materia delcontendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunceemanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è detto, ilvenire meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di unintervenuto accordo negoziale fra le parti.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocatoERRANTE MASSIMO che lo rappresenta e difende;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO PALERMO depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], r.g.n. 1093/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19420/2020Numero sezionale 1959/2025Numero di raccolta generale 12975/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 06/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanzadella Corte d’appello di Palermo depositata l’8 novembre 2019(r.g.n. 1093/2019), che ha condannato l’associazione E.N.G.I.M.Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] in solido a pagargli la somma dieuro 28.277,70.Gli intimati E.N.G.I.M. Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] non hannoproposto difese.2. In data 19 marzo 2025 il ricorrente ha depositato l’atto ditransazione concluso con le controparti, chiedendo alla Corte didichiarare cessata la materia del contendere.Con l’atto di transazione del 17 agosto 2020 le parti hannodichiarato espressamente che con l’esatto adempimento delleobbligazioni di cui alla transazione “hanno inteso estinguere ognireciproco diritto e/o obbligo derivante dal rapporto intercorso e,quindi, di procedere con le rispettive rinunce tra le parti così comeindicato nella scrittura, con il deposito della rinuncia agli atti neiprocedimenti” tra loro pendenti, compreso il processo in esame, “edi non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra”, dandosi perl’effetto “reciprocamente atto della natura generale e novativa”della transazione.Va pertanto accolta la richiesta del ricorrente di declaratoria dellacessazione della materia del contendere. Come hanno precisato lesezioni unite di questa Corte, “nel caso in cui nel corso del giudiziodi legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia delcontendere, con conseguente venire meno dell'efficacia dellasentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in unadelle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteressesopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una2 di 3Numero registro generale 19420/2020Numero sezionale 1959/2025inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass., sez. un., n.Numero di raccolta generale 12975/20268980/2018). Data pubblicazione 06/05/20263. Non vi è pronuncia sulle spese dato che le controparti non sisono difese nel presente giudizio.Va precisato che non sussistono i presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Invero, in tema diimpugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui al richiamato art. 13, comma 1-quater èapplicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con ilrigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo casol'adottanda declaratoria della cessazione della materia delcontendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunceemanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è detto, ilvenire meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di unintervenuto accordo negoziale fra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi3 di 3
Sentenza Cassazione n. 12975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris