CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 10900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17217/21 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PE C del proprio difensore , difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 14 dicembre 2020 n. 4301; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare iniziata dalla Siena NPL nei confronti del terzo proprietario [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice dell’esecuzione con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevò che il pignoramento era stato “effettuato su dati catastali soppressi in data antecedente allo stesso”ed ordinò al creditore procedente di “rettificare” Oggetto: opposizione agli atti esecutivi il pignoramento: ovvero rinotificarlo, ritrascriverlo e depositare la relazione notarile aggiornata. Nella stessa ordinanza,tuttavia, il Giudice dell’esecuzione rilevò che “ non si riscontrano difficoltà nella individuazione del cespite pignorato”. Fissò a quel fine un termine di sessanta giorni, che non fu rispettato : la trascrizione “in rettifica” avvenne a marzo 2020. 2. Due mesi dopo, con ordinanza 29.11.2019 il Giudice dell’esecuzione mutò avviso. Rilevò che i dati catastali erano corretti; che,ai fini del prosieguo della procedura, non era necessario il deposito della “rettifica” del pignoramento nel termine di cui all’art. 567 c.p.c.; e che pertanto andava rigettata l’istanza di estinzione del processo formulata dalla MRG. 3. L’ordinanza con cui fu rigettata l’istanza di estinzione fu reclamata ex art. 630 c.p.c. dalla MRG. Il Tribunale di Nola con sentenza 28.1.2020 n. 175 rigettò il reclamo. Il Tribunale ritenne che: -) aveva errato il Giudice dell’esecuzione nel fissare un termine “ex art. 567 c.p.c.” per il deposito della “rettifica del pignoramento”; -) infatti, la c.d. “rettifica” non rientra tra i documenti che vanno depositati ai sensi dell’art. 567 c.p.c. a pena di estinzione. La sentenza fu appellata dalla MRG. 4. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 14.12.2020n. 4301 rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) è consentito rinnovare il pignoramento eseguito in base a dati catastali erronei; in tal caso il nuovo pignoramento avrà però effetto ex nunc; -) il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento non determina l’estinzione della proceduraesecutiva (né ai sensi dell’art. 567 c.p.c., né ai sensi dell’art. 557 c.p.c.), ma soltanto l’ “improseguibilità” dell’esecuzione; -) nel caso di specie,pertanto, l’intempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento “rinnovato” non aveva perciò provocato l’estinzione della procedura. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla MRG con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] NPL ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Infatti, sia la ricorrente, sia la controricorrente, hanno depositato una copia della sentenza impugnata, depositata elettronicamente, priva della stampigliatura della cancelleria attestante l’avvenuto deposito e l’attribuzione del numero progressivo. 1.1. In fattispecie identiche questa Corte ha già ripetutamente affermato l’improcedibilità del ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione. Ciò sia in quanto i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono a questa Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza; sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908 -01). 2. Le spesedel presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came