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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 23453/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 7609 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 2009 Vendite circolari di energia elettrica- operazioni oggettivamente inesistenti- presupposti [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza n. 976/2014 del 21.11.2014, in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Roma, alla Via XXIV Maggio 43; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7879/17/2018, depositata in data 13 novembre 2018, non notificata; Udita la relazione svolta in data 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che non si è opposto alla richiesta della controricorrentedi sospensione del giudizio. uditi, per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La controversia riguarda l’impugnativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, operante nel settore del commercio all’ingrosso nel mercato telematico dell’energia elettrica, di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Roma, nell’ambito di un’indagine penale effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di altre società “collegate” operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, aveva recuperato, per il 2009, per quanto ancora di interesse (essendo state le sanzioni oggetto di definizione agevolata), l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Modula e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della contribuente, afferenti ad operazioni di tradingdi energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti; in particolare, ad avviso dell’Amministrazione, in base alle indagini della G.d.F., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe organizzato una rete di società, facenti capo ai medesimi soggetti ([OSCURATO:PERSONA]), che acquistavano e vendevano reciprocamente -nelle medesime date o in date vicine- energia elettrica sul mercato telematico realizzando un meccanismo circolare in forza del quale le quantità di energia comprate erano sempre pari a quelle vendute e i corrispettivi pagati da ciascuna società per gli acquisti sempre pari a quelli incassati per le rivendite alle altre società della rete (c.d. operazioni chiuse a saldo zero) al fine principale di consentire all’effettivo dominus ([OSCURATO:PERSONA]) di accedere a canali di finanziamento dagli istituti di credito; ne conseguiva un meccanismo di fatturazione reciproca meramente cartolare afferente ad operazioni asseritamente fittizie - peraltro non registrate sulla [OSCURATO:PERSONA] (PCE)- in relazione alle quali l’Iva attiva era stata re golarmente versata mentre quella passiva sugli apparenti acquisti risultava indebitamente detratta.

2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 16026/44/2017, accoglieva il ricorso.

3. Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, eccependo la irrilevanza, ai fini della detraibilità Iva, dell’avvenuta corresponsione dell’imposta riportata in fattura trattandosi di costi non inerenti attesa la riscontrata inesistenza oggettiva delle operazioni circolari di vendita di energia elettrica in questione, non registrate sulla PCE, concluse nei confronti o da società talora prive delle necessarie strutture operative, nelle stesse date, con contratti uguali e contrari, facenti sostanzialmente capo ad un medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) -che risultava avere agito come cliente e come fornitore- e poste in essere al solo fine del raggiungimento di finalità creditizie; controdeduceva la società evidenziando l’ampio utilizzo nella prassi commerciale della pratica del netting fisico, senza trasferimento materiale dell’energia, la necessità della registrazione sulla PCE soltanto delle operazioni di scambio di energia fisicamente avvenute, la non riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA] della contestata carenza di strutture operative in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e En.Sa, essendo comunque sufficiente per le operazioni in questione la capacità e il possesso di dotazioni informatiche di un trader professionista nonché la rilevanza dell’avvenuto versamento dell’imposta per cui la negazione del diritto alla detrazione avrebbe comportato una duplicazione di pagamento e un indebito arricchimento dell’erario. 4.La CTR del Lazio, con sentenza n. 7879/17/2018, depositata il 13 novembre 2018, rigettava l’appello dell’Agenzia.

5. In punto di diritto, la CTR ha osservato che:1) la società contribuente, costituita da Confcommercio, era estranea alla costituzione del gruppo societario che si assumeva artatamente realizzato con finalità fraudolente; 2) l’elemento della contestata carenza di strutture operative in capo a [OSCURATO:PERSONA], Modula e [OSCURATO:PERSONA] era significativo atteso che, al fine di operare nel settore del trading, non occorrevano né particolari risorse né un gran numero di personale dipendente;3)l’obbligo di registrazione sulla PCE era normativamente previsto con esclusivo riguardo ai rapporti commerciali con scambio dell’energia fisicamente avvenuto; peraltro, la società, sebbene non avesse registrato i contratti sulla PCE, aveva sempre effettuato le necessarie comunicazioni annuali alla Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] (ARERA);4) le operazioni di tradingin questione corrispondevano a prassi largamente praticate consistenti in “scambi compensativi” senza reale trasferimento fisico del bene ovvero in operazioni commerciali di natura immateriale; 5) la circostanza contestata della realizzazione tra i contraenti di scambi di energia per lemedesime quantità non era indice del carattere fittizio delle operazioni atteso che in tutte le transazioni di carattere finanziario, pur nel breve periodo, si potevano verificare oscillazioni dei prezzi con conseguenti vantaggi per i singoli contraenti; 6) la effettiva finalità delle operazioni –individuata dall’Ufficio - nel c.d. merito di credito e, cioè, nella possibilità di conseguire risorse economiche dal sistema creditizio presentando alle banche le fatture per il loro sconto, non era decisiva risultando regolarmente corrisposte le relative imposte. 6.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita con sentenza con sentenza n. 976/2014 del 21.11.2014 -in persona del curatore pro tempore , resiste con controricorso.

8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9.La società contribuente ha depositato istanza per la discussione orale in pubblica udienzanonché, in data 16 giugno 2023 , istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22.

Considerato che parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 7609 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 2009 Vendite circolari di energia elettrica- operazioni oggettivamente inesistenti- presupposti [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza n. 976/2014 del 21.11.2014, in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Roma, alla Via XXIV Maggio 43; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7879/17/2018, depositata in data 13 novembre 2018, non notificata; Udita la relazione svolta in data 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che non si è opposto alla richiesta della controricorrentedi sospensione del giudizio. uditi, per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La controversia riguarda l’impugnativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, operante nel settore del commercio all’ingrosso nel mercato telematico dell’energia elettrica, di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Roma, nell’ambito di un’indagine penale effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di altre società “collegate” operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, aveva recuperato, per il 2009, per quanto ancora di interesse (essendo state le sanzioni oggetto di definizione agevolata), l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Modula e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della contribuente, afferenti ad operazioni di tradingdi energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti; in particolare, ad avviso dell’Amministrazione, in base alle indagini della G.d.F., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe organizzato una rete di società, facenti capo ai medesimi soggetti ([OSCURATO:PERSONA]), che acquistavano e vendevano reciprocamente -nelle medesime date o in date vicine- energia elettrica sul mercato telematico realizzando un meccanismo circolare in forza del quale le quantità di energia comprate erano sempre pari a quelle vendute e i corrispettivi pagati da ciascuna società per gli acquisti sempre pari a quelli incassati per le rivendite alle altre società della rete (c.d. operazioni chiuse a saldo zero) al fine principale di consentire all’effettivo dominus ([OSCURATO:PERSONA]) di accedere a canali di finanziamento dagli istituti di credito; ne conseguiva un meccanismo di fatturazione reciproca meramente cartolare afferente ad operazioni asseritamente fittizie - peraltro non registrate sulla [OSCURATO:PERSONA] (PCE)- in relazione alle quali l’Iva attiva era stata re golarmente versata mentre quella passiva sugli apparenti acquisti risultava indebitamente detratta. 2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 16026/44/2017, accoglieva il ricorso. 3. Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, eccependo la irrilevanza, ai fini della detraibilità Iva, dell’avvenuta corresponsione dell’imposta riportata in fattura trattandosi di costi non inerenti attesa la riscontrata inesistenza oggettiva delle operazioni circolari di vendita di energia elettrica in questione, non registrate sulla PCE, concluse nei confronti o da società talora prive delle necessarie strutture operative, nelle stesse date, con contratti uguali e contrari, facenti sostanzialmente capo ad un medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) -che risultava avere agito come cliente e come fornitore- e poste in essere al solo fine del raggiungimento di finalità creditizie; controdeduceva la società evidenziando l’ampio utilizzo nella prassi commerciale della pratica del netting fisico, senza trasferimento materiale dell’energia, la necessità della registrazione sulla PCE soltanto delle operazioni di scambio di energia fisicamente avvenute, la non riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA] della contestata carenza di strutture operative in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e En.Sa, essendo comunque sufficiente per le operazioni in questione la capacità e il possesso di dotazioni informatiche di un trader professionista nonché la rilevanza dell’avvenuto versamento dell’imposta per cui la negazione del diritto alla detrazione avrebbe comportato una duplicazione di pagamento e un indebito arricchimento dell’erario. 4.La CTR del Lazio, con sentenza n. 7879/17/2018, depositata il 13 novembre 2018, rigettava l’appello dell’Agenzia. 5. In punto di diritto, la CTR ha osservato che:1) la società contribuente, costituita da Confcommercio, era estranea alla costituzione del gruppo societario che si assumeva artatamente realizzato con finalità fraudolente; 2) l’elemento della contestata carenza di strutture operative in capo a [OSCURATO:PERSONA], Modula e [OSCURATO:PERSONA] era significativo atteso che, al fine di operare nel settore del trading, non occorrevano né particolari risorse né un gran numero di personale dipendente;3)l’obbligo di registrazione sulla PCE era normativamente previsto con esclusivo riguardo ai rapporti commerciali con scambio dell’energia fisicamente avvenuto; peraltro, la società, sebbene non avesse registrato i contratti sulla PCE, aveva sempre effettuato le necessarie comunicazioni annuali alla Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] (ARERA);4) le operazioni di tradingin questione corrispondevano a prassi largamente praticate consistenti in “scambi compensativi” senza reale trasferimento fisico del bene ovvero in operazioni commerciali di natura immateriale; 5) la circostanza contestata della realizzazione tra i contraenti di scambi di energia per lemedesime quantità non era indice del carattere fittizio delle operazioni atteso che in tutte le transazioni di carattere finanziario, pur nel breve periodo, si potevano verificare oscillazioni dei prezzi con conseguenti vantaggi per i singoli contraenti; 6) la effettiva finalità delle operazioni –individuata dall’Ufficio - nel c.d. merito di credito e, cioè, nella possibilità di conseguire risorse economiche dal sistema creditizio presentando alle banche le fatture per il loro sconto, non era decisiva risultando regolarmente corrisposte le relative imposte. 6.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita con sentenza con sentenza n. 976/2014 del 21.11.2014 -in persona del curatore pro tempore , resiste con controricorso. 8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9.La società contribuente ha depositato istanza per la discussione orale in pubblica udienzanonché, in data 16 giugno 2023 , istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22. Considerato che parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruol
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