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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01347/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso depositato venga accolto. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico ed in seguito amministratore delegato fino a Settembre 2002 e [OSCURATO:PERSONA], figlio di Italo, quale dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di impianti, macchinari, veicoli, materie prime e semilavorati, trasferiti senza c:orrispettivo alla Nuova dolciaria [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua famiglia.

Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Sentenza dichiarativa del fallimento : 18 Luglio 2003.

Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, ha lamentato vizio di omessa motivazione quanto alla conferma di responsabilità per la contestata sottrazione dei macchinari.

La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle doglianze formulate in appello circa l'attendibilità dei testi di accusa, in particolare degli amministratori subentrati all'imputato, che nutrivano sentimenti di rancore verso di lui, come dimostrerebbero relazioni del Collegio sindacale prodotte in giudizio, nonchè dei dipendenti, che avevano assunte iniziative giudiziarie nei confronti dell'amministrazione e le cui testimonianze erano caratterizzate da mancanza di costanza.

La difesa sottolinea la gravità dell'omissione, poiché il curatore ed i consulenti tecnici, per dimosl:rare la sottrazione dei macchinari muovevano proprio dalle dichiarazioni dei dipendenti.

Per altro verso la Corte napoletana non avrebbe verificato il verbale redatto dalla Asl circa la presenza di alcune migliaia di fusti contenenti frutta semilavorata, atto richiamato dalla difesa a confutazione dell'addebito di sottrazione di prodotti semilavorati; sul punto vi sarebbe solo la imera riproduzione della motivazione redatta dal Tribunale.

2. Tramite il secondo motivo ci si duole di motivazione contraddittoria e della violazione dell'art 597/1 cpp quanto alla confermata sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Con l'atto di appello la difesa aveva prodotto un elaborato tecnico circa il valore dei macchinari, fondato sul costo storico e corretto alla luce di più parametri indicati nell'atto di ricorso, documento il cui valore la sentenza impugnata avrebbe sminuito irragionevolmente, ponendone in dubbio l'attendibilità scientifica e riferendosi erroneamente al concetto di ammortamento fiscale.

La pronunzia di appello, nel definire il valore dei macchinari in oltre 750mila euro al momento del fallimento era in aperta contraddizione con gli accertamenti condotti dal Tribunale, secondo i quali il valore dei medesimi macchinari era stato quantificato dal curatore e dagli investigatori in riferimento al diverso criterio del costo storico.

I giudici del merito, pertanto, avrebbero sovvertito l'accertamento fattuale operato dal Tribunale senza che sul punto vi fosse appello del PM, incorrendo, pertanto, nella violazione dell'art 597/1 cpp, avendo esteso la propria cognizione oltre il devoluto.

Inoltre, la difesa con l'atto di appello aveva segnalato che la maggior parte delle macchine era stata acquistata in epoca lontana,tra il 1980 e 1996, e, pertanto, il loro valore non avrebbe potuto essere vicino al loro costo storico.

La mancata considerazione dei motivi di appello sul punto sarebbe in grado di destrutturare l'intera motivazione sull'aggravante del danno di rilevante gravità. 2.1 Infine, si segnala ancora la mancanza di motivazione riguardo al dato rappresentato nella memoria difensiva, secondo il quale i macchinari in questione avevano perso valore anche a seguito del recepimento in Italia, con dpr 459/96, della direttiva europea macchine, in forza del quale gli apparati in parola avrebbero perso valore per la mancata conformità alla normativa. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che integrerebbe il vizio di assenza di motivazione quanto alle deduzioni presentate con il relativo motivo di appello, quali l'incensuratezza dell'imputato e la lontananza nel tempo dei fatti-reato.

Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 4.Col primo ci si lamenta della motivazione illogica quanto al ritenuto concorso dell'imputato, la cui qualifica era di dipendente della società, come extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta attribuito al padre.

La difesa lamenta la mancata considerazione dell'elemento psicologico del delitto sia sotto il profilo della volontarietà della condotta,, sia sotto il profilo della consapevolezza del depauperamento del patrimonio societario e del pregiudizio ai creditori arrecato con la condotta addebitata.

In proposito si segnala che la Corte napoletana aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo direttivo mentre si era evidenziato che questi poteva definirsi responsabile della produzione con mansioni di coordinamento tra la proprietà e le risorse umane.

Nè può ritenersi che l'imputato abbia ricoperto la qualità di dipendente le cui competenze siano state indispensabili per realizzare il progetto delittuoso, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, poiché la condotta specifica attribuitagli, di aver ordinato lo smontaggio ed il trasferimento delle macchine di produzione, è caratterizzata da fungibilità.

In questo senso il ricorrente evidenzia che i Giudici del merito non avevano chiarito se gli ordini impartiti da [OSCURATO:PERSONA] relativi allo smontaggio dei macchinari fossero espressione di una volontà distrattiva o, invece, di mera esecuzione di attività seguendo le indicazioni ricevute.

Si pone in luce, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] era stato estraneo a qualsiasi ruolo nell'amministrazione e che il ciclo produttivo della fallita era rimasto attivo fino a tutto il 2002 e, pertanto, non vi sarebbero stati segnali indicatori da cui desumere le intenzioni dismissive del patrimonio.

5. Tramite il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con i motivi di appello.

La difesa, infatti, aveva chiesto la rinnovazione istruttoria col secondo motivo di appello, ai sensi dell'art 603 cpp l'audizione del capo officina Muto, indicato da più dipendenti come colui che aveva riferito che l'imputato gli aveva ordinato lo smontaggio dei macchinari.

I Giudici di appello avevano disatteso la richiesta immotivatamente ma, nel contempo, avevano confermato la responsabilità del giudicabile per la condotta di aver dato la disposizione di smontare i macchinari, senza ascoltare il teste al quale l'ordine sarebbe stato impartito.

Né miglior accoglimento aveva avuto l'istanza di acquisizione del verbale di informazioni rese da Muto alla PG.6.Nel terzo motivo si lamenta vizio motivazionale quanto alla negatoria delle circostanze attenuati generiche A seguito di richiesta di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, drssa Tassone, ha concluso per il rigetto e gli avvocati presenti, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per le ragioni di seguito esposte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato.

Deve preliminarmente constatarsi che il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva ascritto agli imputati non è prescritto, in ragione della contestazione e dela ritenuta integrazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e del periodo di sospensione della prescrizione, di cui dà conto analiticamente la sentenza impugnata alle pagine 2,3 e

9. Sul punto è utile chiarire che nel computo non sono considerate le sospensioni disposte con i decreti del Presidente della Corte territoriale numeri 203 e 209, a seguito della nota pronunzia della Corte Costituzionale 140 del 2021 ma solo la sospensione ex lege di giorni 64 derivante dal DL 18/2020.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze formulate nell'atto di impugnazione appaiono reiterative dei motivi di appello, avendole la Corte territoriale già disattese con motivazione corretta ed adeguata, oltre che versate in fatto. 1.Quanto al primo motivo, attinente la bancarotta distrattiva, deve premettersi che il Giudice di appello ha sottolineato come entrambi gli imputati rimasero alla guida della società fino ad Ottobre 2002, quasi a ridosso della declaratoria di fallimento, essendo [OSCURATO:PERSONA] amministratore formale fino ad un mese prima e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto concorrente nel delitto quale extraneus , quale esponente di rilevo nell'ambito della società riconducibile alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA].

Tramite l'esatto scrutinio delle prove indicate alla pagina dieci del testo, individuate nelle testimonianze degli amministratori che seguirono gli imputati nella gestione e nei documenti da questi redatti,nelle relazioni del consulente del PM e del curatore,nei risultati delle indagini, si è dimostrato che il disavanzo societario si era manifestato già ad ottobre 2002 e che il dissesto fosse imputabile alla conduzione degli imputati.

Si tratta di un fondamentale passaggio motivazionale, che non risulta oggetto di specifiche censure da parte della difesa, la quale si limita a riproporre l'argomento dell'inattendibilità dei dipendenti e degli amministratori successivi agli imputati, pedissequamete ripetitivo di quanto sostenuto in appello, doglianza del resto adeguatamente esaminata e risolta nella sentenza impugnata alle pagine 11 e 12 del testo.

La difesa, quindi, non si relaziona con il complessivo percorso logico-argomentativo confezionato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto la prova della distrazione dei macchinari e dei semilavorati confermata non solo dalle dichiarazioni degli amministratori subentrati ad [OSCURATO:PERSONA] ma da quanto acquisito al giudizio tramite la testimonianza del curatore, che aveva esaminato la contabilità della società, tramite le attività dei due consulenti e tramite gli accertamenti condotti dalla guardia di Finanza; la valenza probatoria di tali fonti di prova è stata commentata razionalmente, puntualizzandosi che si trattava di pubblici ufficiali, estranei alle possibili cointeressenze adombrate dalla difesa già nella fase di merito e/o alle ipotizzate, ma non dimostrate, ragioni di risentimento da parte dei dipendenti nei confronti degli amministratori uscenti. 1.1.In proposito il ricorrente si lamenta, altresì, della mancanza di motivazione quanto alla doglianza formulata in appello circa l'attendibilità dei testi di acc:usa dipendenti e nuovi amministratori ma sembra ignorare che - lungi dal non ponderare la credibilità dei testi e l'attendibilità della loro dichiarazioni - la Corte napoletana ne ha dato una congrua valutazione, sfavorevole alla tesi difensiva.

Peraltro occorre ricordare che secondo il costante indirizzo ermeneui:ico di questa Corte nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6 , Sentenza n. 34532 del 22/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281935.

Massime precedenti conformi: N. 38824 del 2008 Rv. 241062 - 01, N. 49970 del 2012 Rv. 254107.

In senso coerente è stato chiarito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275500.

Massime precedenti conformi: N. 27825 del 2013 RV.256340.

Nel caso in esame, per le ragioni già esplicitate, le eventuali carenze giustificative rappresentate, ma di cui neppure si specifica la decisività, sono assorbite dall'adeguato complessivo ordito motivazionale reso dai Giudici del merito. 1.2.Quanto all'argomento - adoperato dalla difesa a contestazione della ritenuta distrazione di una parte dei beni - dell'accertamento operato dalla asl relativamente alla presenza in azienda di migliaia di fusti di prodotti semilavorati, esso parimenti risulta ripetitivo, poiché già confutato logicamente, osservando la Corte di appello che il relativo verbale attestava la mancanza di commestibilità dei prodotti semilavorati, e non riguardava le quantità di essi, indicate solo genericamente. 2.Nel secondo motivo di ricorso si censura la sentenza quanto alla ritenuta aggravate del danno patrimoniale di rilevante gravità.

In proposito è necessario premettere e ricordare che secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte - ribadita anche di recente - la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017 ) Rv. 271274.

Tanto premesso in diritto va osservato che la sentenza impugnata ha dato conto - alle pagine 13,14 e 15 - delle ragioni della sussistenza dell'aggravante, confutando specificamente gli argomenti tecnici sviluppati dalla difesa.

Sul punto sono, infatti, ric:hiamati gli accertamenti svolti dal curatore e dal ctu Losco; le indicazioni delle date di acquisto dei macchinari, considerate non lontane nel tempo, in quanto le acquisizioni erano avvenute tra il 1995 ed il Maggio 2002; per contro l'elaborato tecnico prodotto dalla difesa è stato giudicato poco attendibile, poiché non vi erano indicati i valori attribuiti ai diversi coefficienti usati, derivandone l'inaffidabilità dei calcoli fondati su di essi.

2.1. Nel presente atto di impugnazione il ricorrente si limita a riproporre - in particolare alla pagina 12 del ricorso - la questione della stima dei macchinari operata dal consulente della difesa, senza tener conto della spiegazione già fornita e con inammissibile richiesta al Collegio di un apprezzamento diretto dei dati di riferimento.

Per altro verso di difficile comprensione risulta la doglianza di violazione dell'art 597/1 cpp, in quanto fondata sulla diversità solo ipotizzata tra le sentenze di merito, posto che la pronunzia di appello - come quella del Tribunale - ha ritenuto attendibili le stime effettuate dagli organi fallimentari e dai consulenti; sul punto si è precisato che gli accertamenti degli organi tecnici avevano tenuto conto dell'obsolescenza dei macchinari e dell'ammortamento e - contrariamente all'assunto del ricorrente - proprio la valutazione, così corretta, del costo storico è stata presa in considerazione anche nel giudizio di appello come in quello di primo grado.

Va, altresì, osservato che le critiche proposte dalla difesa sul tema della rilevante gravità del danno neppure si relazionano con i passaggi motivazionali secondo i quali dall'indagine di polizia giudiziaria erano emersi ulteriori beni mancanti, dato sul quale i Giudici del merito hanno già osservato che la difesa neanche in quella fase aveva svolto censure.

2.2. L'argomento legato all'introduzione della direttiva macchine, recepita in Italia con il dpr 459/96 - secondo la difesa proposto con la memoria ma non presente nella memoria e nella integrazione ad essa allegate al ricorso - è formulato genericamente, poichè non si chiarisce in che misura i criteri dettati dalla normativa in riferimento avrebbero inciso sul valore dei macchinari distratti, diminuendolo.

Infine, non può farsi a meno di sottolineare come la stessa difesa con il presente atto di ricorso - alla pagina 13 - assume che il valore dei beni distratti sarebbe pari a quasi 120mila euro, definendolo rilevante, affermazione che appare coerente con la sussistenza dell'aggravante che si vorrebbe contestare e inevitabilmente in contraddizione logica con l'assunto difensivo.

2.3. All'esito dell'ampio ed esatto percorso giustificativo di cui si è, in sintesi, dato conto, la Corte territoriale ha concluso, in linea con le premesse fattuali ed in armonia con i principi elaborati da questa Corte in proposito, che il valore dei beni complessivamente ritenuti oggetto di distrazione ammontava ad oltre un terzo del passivo complessivo, costituendo, quindi/ un sicuro danno rilevante per la ragioni del ceto creditorio. 3.La negatoria delle attenuanti generiche - oggetto del terzo motivo di ricorso - è stata giustificata correttamente, con l'assoluta gravità dei fatti-reato, con la reiterazione delle condotte per lungo tempo, con l'atteggiamento non collaborativo tenuto nel corso della procedura fallimentare, attraverso una motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), essendosi puntualizzato, del resto, che la pengkinflitta non era lontana dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le censure rappresentate nel primo motivo del ricorso sono imperniate sulla qualità di concorrente estraneo attribuita all'imputato dai Giudici del merito, riguardo alla quale sono mosse censure circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

E' necessario allora ricordare il più che consolidato indirizzo interpretativo elaborato sul tema da questa Corte regolatrice, secondo il quale nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, conoscenza che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5 , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156.

In senso coerente si era già opinato che nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell' "extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società. (Sez. 5, Sentenza n. 54291 del 17/05/2017 Ud. (dep. 01/12/2017) Rv. 271837.

Massime precedenti Conformi: N. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, N. 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, N. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, N. 9299 del 2009 Rv. 243162.

4.1. Tanto premesso in diritto deve rilevarsi "in fatto" che nella sentenza impugnata il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta distrattiva ascritto al padre è desunto ed illustrato con argomentazioni congrue ed ampie - alle pagine da 16 a 18 del testo - dalle dichiarazioni dei dipendenti, alcuni dei quali avevano ricevuto direttamente da lui la disposizione di smontare e trasferire i macchinari ed uno dei veicoli aziendali presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, oltre che dai suoi comportamenti concludenti, individuati nelle analoghe disposizioni date al capo officina Muto e nel consentire allo scopo l'accesso di meccanici esterni in officina.

La consapevolezza del pregiudizio per il ceto creditorio delle operazioni di trasferimento di macchinari e prodotti alla [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché del carattere illecito delle operazioni, è stata razionalmente ricavata dallo spostamento dei beni della fallita verso la nuova società riconducibile alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA] - amministrata dalla madre - in cui anche lo stesso imputato aveva una partecipazione, in presenza di una contestuale situazione di crisi economico-finanziaria, per la quale erano registrati fin dal 2001 i cali di fatturato; situazione aziendale, che per il ruolo ricoperto nell'impresa e nella famiglia l'attuale ricorrente ben conosceva.

4.2. A fronte di tale adeguata ed esatta motivazione non sono condivisibili le critiche della difesa, che hanno riguardo al presunto ruolo direttivo attribuito dai Giudici di appello al giudicabile, che a ben vedere, non è stato esplicitamente ritenuto.

Si evince, infatti, dalla complessiva motivazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo di rilievo nell'attività di impresa ma non equiparabile a quello di amministratore o direttore generale e sul punto, del resto, non può farsi a meno di evidenziare che nello stesso atto di ricorso l'imputato è definito responsabile della produzione, qualifica in sostanza coerente con quanto reputato dai Giudici del merito.

4.3. Per altro verso si censura con ragione l'affermazione - peraltro presente solo nella pronunzia del Tribunale - secondo la quale [OSCURATO:SOCIETA] poteva inquadrarsi come un dipendente le cui competenze erano indispensabili per realizzare il progetto delittuoso, che appare effettivamente impropria a definire le mansioni corrispondenti alle condotte attribuitegli, invero correttamente definite fungibili dalla difesa, in quanto collegate a disposizioni di carattere materiale.

Occorre tuttavia precisare che la qualifica in parola non è stata ripresa - come si è già annotato - nelle argomentazioni del Giudice di appello con le quali è stata confermata la responsabilità del ricorrente e che, in ogni caso, la questione dell'attribuzione di una specifica qualifica formale all'imputato nell'ambito della struttura e delle attività di impresa appare di scarso rilievo, in presenza della dimostrazione della sua adesione e del contributo consapevole e volontario alle iniziative distrattive dei beni aziendali in linea generale poste in essere dal padre, per di più in periodo di crisi economico-finanziaria della società, anche a lui noto. 5.Nel secondo motivo è censurata la mancata risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla testimonianza del capo officina Muto al quale - secondo la rappresentazione del ricorrente - erano state impartite disposizioni per lo smontaggio dei macchinari.

In proposito va osservato, in primis, che nella motivazione non si dà atto della richiesta di rinnovazione istruttoria ma sul punto si afferma che l'audizione di Muto quale teste di riferimento non era stata chiesta tempestivamente.

A fronte della diversa versione della difesa, secondo la quale la rinnovazione istruttoria era stata chiesta col secondo motivo di appello - peraltro non allegato all'atto di ricorso - non appare dirimente risolvere la questione, alla luce dei noti principi espressi da questa Corte e della complessiva giustificazione emergente dalla pronunzia impugnata.

5.1. Va ribadito, infatti, che pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'art 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Così • Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820.

In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza dar corso ad una nuova istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

5.2. La sentenza impugnata appare in armonia con i suindicati principi,poiché ha operato un esplicito richiamo a quanto sul thema probandum accertato dal Tribunale, secondo le testimonianze dei dipendenti Alvino e Barrella, i quali avevano riferito che le disposizioni circa lo smontaggio ed il trasferimento dei macchinari e circa il trasporto dell'autocarro alla [OSCURATO:PERSONA] srl erano state loro impartite direttamente da [OSCURATO:PERSONA], palesandosi in tal modo la dimostrazione delle condotte attribuite al giudicabile e l'inutilità della rinnovazione istruttoria.

Deve, altresì, aggiungersi che la critica in esame appare non specificamente formulata, nel senso che neppure prospetta, se non genericamente, la decisività della rinnovazione, che appare di carattere esplorativo, poiché la testimonianza richiesta, non risulta finalizzata a smentire il ruolo nell'occasione svolto da [OSCURATO:SOCIETA] ma solo a chiarire da chi Muto avesse ricevuto gli ordini di smontare i macchinari, nonché a riferire sugli scopi dell'operazione.

Per altro verso la difesa neppure ha censurato la dichiarazione de relato di Iannone, chiedendone l'inutilizzabilità ex art 195/1 e 3 cpp, né ha tenuto conto del richiamo - testè ribadito - a quanto ritenuto comprovato in primo grado circa gli ordini direttamente impartiti da [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni dipendenti per il trasferimento di attrezzature e beni aziendali. 6.La negatoria delle attenuanti generiche - oggetto del terzo motivo di ricorso - è stata giustificata correttamente, con l'assoluta gravità dei fatti-reato, con la reiterazione delle condotte spoliative per lungo tempo, con l'atteggiamento non collaborativo tenuto nel corso della procedura fallimentare, attraverso una motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), essendosi puntualizzato, del resto, che la pena inflitta era corrispondente al minimo edittale.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ed il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è giudicato infondato conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso depositato venga accolto. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico ed in seguito amministratore delegato fino a Settembre 2002 e [OSCURATO:PERSONA], figlio di Italo, quale dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di impianti, macchinari, veicoli, materie prime e semilavorati, trasferiti senza c:orrispettivo alla Nuova dolciaria [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua famiglia. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità. Sentenza dichiarativa del fallimento : 18 Luglio 2003. Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, ha lamentato vizio di omessa motivazione quanto alla conferma di responsabilità per la contestata sottrazione dei macchinari. La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle doglianze formulate in appello circa l'attendibilità dei testi di accusa, in particolare degli amministratori subentrati all'imputato, che nutrivano sentimenti di rancore verso di lui, come dimostrerebbero relazioni del Collegio sindacale prodotte in giudizio, nonchè dei dipendenti, che avevano assunte iniziative giudiziarie nei confronti dell'amministrazione e le cui testimonianze erano caratterizzate da mancanza di costanza. La difesa sottolinea la gravità dell'omissione, poiché il curatore ed i consulenti tecnici, per dimosl:rare la sottrazione dei macchinari muovevano proprio dalle dichiarazioni dei dipendenti. Per altro verso la Corte napoletana non avrebbe verificato il verbale redatto dalla Asl circa la presenza di alcune migliaia di fusti contenenti frutta semilavorata, atto richiamato dalla difesa a confutazione dell'addebito di sottrazione di prodotti semilavorati; sul punto vi sarebbe solo la imera riproduzione della motivazione redatta dal Tribunale. 2. Tramite il secondo motivo ci si duole di motivazione contraddittoria e della violazione dell'art 597/1 cpp quanto alla confermata sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità. Con l'atto di appello la difesa aveva prodotto un elaborato tecnico circa il valore dei macchinari, fondato sul costo storico e corretto alla luce di più parametri indicati nell'atto di ricorso, documento il cui valore la sentenza impugnata avrebbe sminuito irragionevolmente, ponendone in dubbio l'attendibilità scientifica e riferendosi erroneamente al concetto di ammortamento fiscale. La pronunzia di appello, nel definire il valore dei macchinari in oltre 750mila euro al momento del fallimento era in aperta contraddizione con gli accertamenti condotti dal Tribunale, secondo i quali il valore dei medesimi macchinari era stato quantificato dal curatore e dagli investigatori in riferimento al diverso criterio del costo storico. I giudici del merito, pertanto, avrebbero sovvertito l'accertamento fattuale operato dal Tribunale senza che sul punto vi fosse appello del PM, incorrendo, pertanto, nella violazione dell'art 597/1 cpp, avendo esteso la propria cognizione oltre il devoluto. Inoltre, la difesa con l'atto di appello aveva segnalato che la maggior parte delle macchine era stata acquistata in epoca lontana,tra il 1980 e 1996, e, pertanto, il loro valore non avrebbe potuto essere vicino al loro costo storico. La mancata considerazione dei motivi di appello sul punto sarebbe in grado di destrutturare l'intera motivazione sull'aggravante del danno di rilevante gravità. 2.1 Infine, si segnala ancora la mancanza di motivazione riguardo al dato rappresentato nella memoria difensiva, secondo il quale i macchinari in questione avevano perso valore anche a seguito del recepimento in Italia, con dpr 459/96, della direttiva europea macchine, in forza del quale gli apparati in parola avrebbero perso valore per la mancata conformità alla normativa. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che integrerebbe il vizio di assenza di motivazione quanto alle deduzioni presentate con il relativo motivo di appello, quali l'incensuratezza dell'imputato e la lontananza nel tempo dei fatti-reato. Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 4.Col primo ci si lamenta della motivazione illogica quanto al ritenuto concorso dell'imputato, la cui qualifica era di dipendente della società, come extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta attribuito al padre. La difesa lamenta la mancata considerazione dell'elemento psicologico del delitto sia sotto il profilo della volontarietà della condotta,, sia sotto il profilo della consapevolezza del depauperamento del patrimonio societario e del pregiudizio ai creditori arrecato con la condotta addebitata. In proposito si segnala che la Corte napoletana aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo direttivo mentre si era evidenziato che questi poteva definirsi responsabile della produzione con mansioni di coordinamento tra la proprietà e le risorse umane. Nè può ritenersi che l'imputato abbia ricoperto la qualità di dipendente le cui competenze siano state indispensabili per realizzare il progetto delittuoso, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, poiché la condotta specifica attribuitagli, di aver ordinato lo smontaggio ed il trasferimento delle macchine di produzione, è caratterizzata da fungibilità. In questo senso il ricorrente evidenzia che i Giudici del merito non avevano chiarito se gli ordini impartiti da [OSCURATO:PERSONA] relativi allo smontaggio dei macchinari fossero espressione di una volontà distrattiva o, invece, di mera esecuzione di attività seguendo le indicazioni ricevute. Si pone in luce, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] era stato estraneo a qualsiasi ruolo nell'amministrazione e che il ciclo produttivo della fallita era rimasto attivo fino a tutto il 2002 e, pertanto, non vi sarebbero stati segnali indicatori da cui desumere le intenzioni dismissive del patrimonio. 5. Tramite il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con i motivi di appello. La difesa, infatti, aveva chiesto la rinnovazione istruttoria col secondo motivo di appello, ai sensi dell'art 603 cpp l'audizione del capo officina Muto, indicato da più dipendenti come colui che aveva riferito che l'imputato gli aveva ordinato lo smontaggio dei macchinari. I Giudici di appello avevano disatteso la richiesta immotivatamente ma, nel contempo, avevano confermato la responsabilità del giudicabile per la condotta di aver dato la disposizione di smontare i macchinari, senza ascoltare il teste al quale l'ordine sarebbe stato impartito. Né miglior accoglimento aveva avuto l'istanza di acquisizione del verbale di informazioni rese da Muto alla PG.6.Nel terzo motivo si lamenta vizio motivazionale quanto alla negatoria delle circostanze attenuati generiche A seguito di richiesta di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, drssa Tassone, ha concluso per il rigetto e gli avvocati presenti, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per le ragioni di seguito esposte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. Deve preliminarmente constatarsi che il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva ascritto agli imputati non è prescritto, in ragione della contestazione e dela ritenuta integrazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e del periodo di sospensione della prescrizione, di cui dà conto analiticamente la sentenza impugnata alle pagine 2,3 e 9. Sul punto è utile chiarire che nel computo non sono considerate le sospensioni disposte con i decreti del Presidente della Corte territoriale numeri 203 e 209, a seguito della nota pronunzia della Corte Costituzionale 140 del 2021 ma solo la sospensione ex lege di giorni 64 derivante dal DL 18/2020. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze formulate nell'atto di impugnazione appaiono reiterative dei motivi di appello, avendole la Corte territoriale già disattese con motivazione corretta ed adeguata, oltre che versate in fatto. 1.Quanto al primo motivo, attinente la bancarotta distrattiva, deve premettersi che il Giudice di appello ha sottolineato come entrambi gli imputati rimasero alla guida della società fino ad Ottobre 2002, quasi a ridosso della declaratoria di fallimento, essendo [OSCURATO:PERSONA] amministratore formale fino ad un mese prima e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto concorrente nel delitto quale extraneus , quale esponente di rilevo nell'ambito della società riconducibile alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. Tramite l'esatto scrutinio delle prove indicate alla pagina dieci del testo, individuate nelle testimonianze degli amministratori che seguirono gli imputati nella gestione e nei documenti da questi redatti,nelle relazioni del consulente del PM e del curatore,nei risultati delle indagini, si è dimostrato che il disavanzo societario si era manifestato già ad ottobre 2002 e che il dissesto fosse imputabile alla conduzione degli imputati. Si tratta di un fondamentale passaggio motivazionale, che non risulta oggetto di specifiche censure da parte della difesa, la quale si limita a riproporre l'argomento dell'inattendibilità dei dipendenti e degli amministratori successivi agli imputati, pedissequamete ripetitivo di quanto sostenuto in appello, doglianza del resto adeguatamente esaminata e risolta nella sentenza impugnata alle pagine 11 e 12 del testo. La difesa, quindi, non si relaziona con il complessivo percorso logico-argomentativo confezionato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto la prova della distrazione dei macchinari e dei semilavorati confermata non solo dalle dichiarazioni degli amministratori subentrati ad [OSCURATO:PERSONA] ma da quanto acquisito al giudizio tramite la testimonianza del curatore, che aveva esaminato la contabilità della società, tramite le attività dei due consulenti e tramite gli accertamenti condotti dalla guardia di Finanza; la valenza probatoria di tali fonti di prova è stata commentata razionalmente, puntualizzandosi che si trattava di pubblici ufficiali, estranei alle possibili cointeressenze adombrate dalla difesa già nella fase di merito e/o alle ipotizzate, ma non dimostrate, ragioni di risentimento da parte dei dipendenti nei confronti degli amministratori uscenti. 1.1.In proposito il ricorrente si lamenta, altresì, della mancanza di motivazione quanto alla doglianza formulata in appello circa l'attendibilità dei testi di acc:usa dipendenti e nuovi amministratori ma sembra ignorare che - lungi dal non ponderare la credibilità dei testi e l'attendibilità della loro dichiarazioni - la Corte napoletana ne ha dato una congrua valutazione, sfavorevole alla tesi difensiva. Peraltro occorre ricordare che secondo il costante indirizzo ermeneui:ico di questa Corte nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6 , Sentenza n. 34532 del 22/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281935. Massime precedenti conformi: N. 38824 del 2008 Rv. 241062 - 01, N. 49970 del 2012 Rv. 254107. In senso coerente è stato chiarito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275500. Massime precedenti conformi: N. 27825 del 2013 RV.256340. Nel caso in esame, per le ragioni già esplicitate, le eventuali carenze giustificative rappresentate, ma di cui neppure si specifica la decisività, sono assorbite dall'adeguato complessivo ordito motivazionale reso dai Giudici del merito. 1.2.Quanto all'argomento - adoperato dalla difesa a contestazione della ritenuta distrazione di una parte dei beni - dell'accertamento operato dalla asl relativamente alla presenza in azienda di migliaia di fusti di prodotti semilavorati, esso parimenti risulta ripetitivo, poiché già confutato logicamente, osservando la Corte di appello che il relativo verbale attestava la mancanza di commestibilità dei prodotti semilavorati, e non riguardava le quantità di essi, indicate solo genericamente. 2.Nel secondo motivo di ricorso si censura la sentenza quanto alla ritenuta aggravate del danno patrimoniale di rilevante gravità. In proposito è necessario premettere e ricordare che secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte - ribadita anche di recente - la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017 ) Rv. 271274. Tanto premesso in diritto va osservato che la sentenza impugnata ha dato conto - alle pagine 13,14 e 15 - delle ragioni della sussistenza dell'aggravante, confutando specificamente gli argomenti tecnici sviluppati dalla difesa. Sul punto sono, infatti, ric:hiamati gli accertamenti svolti dal curatore e dal ctu Losco; le indicazioni delle date di acquisto dei macchinari, considerate non lontane nel tempo, in quanto le acquisizioni erano avvenute tra il 1995 ed il Maggio 2002; per contro l'elaborato tecnico prodotto dalla difesa è stato giudicato poco attendibile, poiché non vi erano indicati i valori attribuiti ai diversi coefficienti usati, derivandone l'inaffidabilità dei calcoli fondati su di essi. 2.1. Nel presente atto di impugnazione il ricorrente si limita a riproporre - in particolare alla pagina 12 del ricorso - la questione della stima dei macchinari operata dal consulente della difesa, senza tener conto della spiegazione già fornita e con inammissibile richiesta al Collegio di un apprezzamento diretto dei dati di riferimento. Per altro verso di difficile comprensione risulta la doglianza di violazione dell'art 597/1 cpp, in quanto fondata sulla diversità solo ipotizzata tra le sentenze di merito, posto che la pronunzia di appello - come quella del Tribunale - ha ritenuto attendibili le stime effettuate dagli organi fallimentari e dai consulenti; sul punto si è precisato che gli accertamenti degli organi tecnici avevano tenuto conto dell'obsolescenza dei macchinari e dell'ammortamento e - contrariamente all'assunto del ricorrente - proprio la valutazione, così corretta, del costo storico è stata presa in considerazione anche nel giudizio di appello come in quello di primo grado. Va, altresì, osservato che le critiche proposte dalla difesa sul tema della rilevante gravità del danno neppure si relazionano con i passaggi motivazionali secondo i quali dall'indagine di polizia giudiziaria erano emersi ulteriori beni mancanti, dato sul quale i Giudici del merito hanno già osservato che la difesa neanche in quella fase aveva svolto censure. 2.2. L'argomento legato all'introduzione della direttiva macchine, recepita in Italia con il dpr 459/96 - secondo la difesa proposto con la memoria ma non presente nella memoria e nella integrazione ad essa allegate al ricorso - è formulato genericamente, poichè non si chiarisce in che misura i criteri dettati dalla normativa in riferimento avrebbero inciso sul valore dei macchinari distratti, diminuendolo. Infine, non può farsi a meno di sottolineare come la stessa difesa con il presente atto di ricorso - alla pagina 13 - assume che il valore dei beni distratti sarebbe pari a quasi 120mila euro, definendolo rilevante, affermazione che appare coerente con la sussistenza dell'aggravante che si vorrebbe contestare e inevitabilmente in contraddizione logica con l'assunto difensivo. 2.3. All'esito dell'ampio ed esatto percorso giustificativo di cui si è, in sintesi, dato conto, la Corte territoriale ha concluso, in linea con le premesse fattuali ed in armonia con i principi elaborati da questa Corte in proposito, che il valore dei beni complessivamente ritenuti oggetto di distrazione ammontava ad oltre un terzo del passivo complessivo, costituendo, quindi/ un sicuro danno rilevante per la ragioni del ceto creditorio. 3.La negatoria delle attenuanti generiche - oggetto del terzo motivo di ricorso - è stata giustificata correttamente, con l'assoluta gravità dei fatti-reato, con la reiterazione delle condotte per lungo tempo, con l'atteggiamento non collaborativo tenuto nel corso della procedura fallimentare, attraverso una motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), essendosi puntualizzato, del resto, che la pengkinflitta non era lontana dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le censure rappresentate nel primo motivo del ricorso sono imperniate sulla qualità di concorrente estraneo attribuita all'imputato dai Giudici del merito, riguardo alla quale sono mosse censure circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. E' necessario allora ricordare il più che consolidato indirizzo interpretativo elaborato sul tema da questa Corte regolatrice, secondo il quale nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, conoscenza che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5 , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156. In senso coerente si era già opinato che nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell' "extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società. (Sez. 5, Sentenza n. 54291 del 17/05/2017 Ud. (dep. 01/12/2017) Rv. 271837. Massime precedenti Conformi: N. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, N. 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, N. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, N. 9299 del 2009 Rv. 243162. 4.1. Tanto premesso in diritto deve rilevarsi "in fatto" che nella sentenza impugnata il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta distrattiva ascritto al padre è desunto ed illustrato con argomentazioni congrue ed ampie - alle pagine da 16 a 18 del testo - dalle dichiarazioni dei dipendenti, alcuni dei quali avevano ricevuto direttamente da lui la disposizione di smontare e trasferire i macchinari ed uno dei veicoli aziendali presso la [OSCURATO:PERSONA] srl, oltre che dai suoi comportamenti concludenti, individuati nelle analoghe disposizioni date al capo officina Muto e nel consentire allo scopo l'accesso di meccanici esterni in officina. La consapevolezza del pregiudizio per il ceto creditorio delle operazioni di trasferimento di macchinari e prodotti alla [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché del carattere illecito delle operazioni, è stata razionalmente ricavata dallo spostamento dei beni della fallita verso la nuova società riconducibile alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA] - amministrata dalla madre - in cui anche lo stesso imputato aveva una partecipazione, in presenza di una contestuale situazione di crisi economico-finanziaria, per la quale erano registrati fin dal 2001 i cali di fatturato; situazione aziendale, che per il ruolo ricoperto nell'impresa e nella famiglia l'attuale ricorrente ben conosceva. 4.2. A fronte di tale adeguata ed esatta motivazione non sono condivisibili le critiche della difesa, che hanno riguardo al presunto ruolo direttivo attribuito dai Giudici di appello al giudicabile, che a ben vedere, non è stato esplicitamente ritenuto. Si evince, infatti, dalla complessiva motivazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo di rilievo nell'attività di impresa ma non equiparabile a quello di amministratore o direttore generale e sul punto, del resto, non può farsi a meno di evidenziare che nello stesso atto di ricorso l'imputato è definito responsabile della produzione, qualifica in sostanza coerente con quanto reputato dai Giudici del merito. 4.3. Per altro verso si censura con ragione l'affermazione - peraltro presente solo nella pronunzia del Tribunale - secondo la quale [OSCURATO:SOCIETA] poteva inquadrarsi come un dipendente le cui competenze erano indispensabili per realizzare il progetto delittuoso, che appare effettivamente impropria a definire le mansioni corrispondenti alle condotte attribuitegli, invero correttamente definite fungibili dalla difesa, in quanto collegate a disposizioni di carattere materiale. Occorre tuttavia precisare che la qualifica in parola non è stata ripresa - come si è già annotato - nelle argomentazioni del Giudice di appello con le quali è stata confermata la responsabilità del ricorrente e che, in ogni caso, la questione dell'attribuzione di una specifica qualifica formale all'imputato nell'ambito della struttura e delle attività di impresa appare di scarso rilievo, in presenza della dimostrazione della sua adesione e del contributo consapevole e volontario alle iniziative distrattive dei beni aziendali in linea generale poste in essere dal padre, per di più in periodo di crisi economico-finanziaria della società, anche a lui noto. 5.Nel secondo motivo è censurata la mancata risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla testimonianza del capo officina Muto al quale - secondo la rappresentazione del ricorrente - erano state impartite disposizioni per lo smontaggio dei macchinari. In proposito va osservato, in primis, che nella motivazione non si dà atto della richiesta di rinnovazione istruttoria ma sul punto si afferma che l'audizione di Muto quale teste di riferimento non era stata chiesta tempestivamente. A fronte della diversa versione della difesa, secondo la quale la rinnovazione istruttoria era stata chiesta col secondo motivo di appello - peraltro non allegato all'atto di ricorso - non appare dirimente risolvere la questione, alla luce dei noti principi espressi da questa Corte e della complessiva giustificazione emergente dalla pronunzia impugnata. 5.1. Va ribadito, infatti, che pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'art 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Così • Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza dar corso ad una nuova istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 5.2. La sentenza impugnata appare in armonia con i suindicati principi,poiché ha operato un esplicito richiamo a quanto sul thema probandum accertato dal Tribunale, secondo le testimonianze dei dipendenti Alvino e Barrella, i quali avevano riferito che le disposizioni circa lo smontaggio ed il trasferimento dei macchinari e circa il trasporto dell'autocarro alla [OSCURATO:PERSONA] srl erano state loro impartite direttamente da [OSCURATO:PERSONA], palesandosi in tal modo la dimostrazione delle condotte attribuite al giudicabile e l'inutilità della rinnovazione istruttoria. Deve, altresì, aggiungersi che la critica in esame appare non specificamente formulata, nel senso che neppure prospetta, se non genericamente, la decisività della rinnovazione, che appare di carattere esplorativo, poiché la testimonianza richiesta, non risulta finalizzata a smentire il ruolo nell'occasione svolto da [OSCURATO:SOCIETA] ma solo a chiarire da chi Muto avesse ricevuto gli ordini di smontare i macchinari, nonché a riferire sugli scopi dell'operazione. Per altro verso la difesa neppure ha censurato la dichiarazione de relato di Iannone, chiedendone l'inutilizzabilità ex art 195/1 e 3 cpp, né ha tenuto conto del richiamo - testè ribadito - a quanto ritenuto comprovato in primo grado circa gli ordini direttamente impartiti da [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni dipendenti per il trasferimento di attrezzature e beni aziendali. 6.La negatoria delle attenuanti generiche - oggetto del terzo motivo di ricorso - è stata giustificata correttamente, con l'assoluta gravità dei fatti-reato, con la reiterazione delle condotte spoliative per lungo tempo, con l'atteggiamento non collaborativo tenuto nel corso della procedura fallimentare, attraverso una motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), essendosi puntualizzato, del resto, che la pena inflitta era corrispondente al minimo edittale. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ed il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è giudicato infondato conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01347/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris