CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE TRIBULATO;- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] G.1478 [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO PROITI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 22/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consNiugmleiroo registro generale 6341/2022Numero sezionale 1478/2026del 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] NMumAerRo IdiA ra ccolta generale 10159/2026ARMONE. Data pubblicazione 19/04/20261. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 356/2021,pubblicata il 6 settembre 2021, in riforma della decisione diprimo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte daVincenzo Chillemi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeCaruso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA]“G. Martino”, condannando l’Azienda al risarcimento del dannoex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 in favore deilavoratori, in misura pari a tre mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto erogata alla cessazione dell’ultimo contratto atermine, ma rigettando le originarie domande con cui gli stessiavevano lamentato l’illegittimità dell’esclusione dalla proceduradi stabilizzazione avviata nel 2008 ai sensi dell’art. 1, comma558, della legge n. 196 del 2006 e avevano chiesto l’assunzionea tempo indeterminato con decorrenza dalle rispettive date dimaturazione dell’anzianità di servizio triennale.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorronoi lavoratori con ricorso affidato a due motivi, illustrato damemoria.3. L’Azienda ospedaliera resiste con controricorso, anch’essoaccompagnato da una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 1, comma 558, della legge n. 196 del 2006 e dell’art.1419 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteritenuto che, per accedere alla stabilizzazione, l’anzianità diservizio triennale dovesse essere maturata entro il 31 dicemNubmerreo registro generale 6341/2022Numero sezionale 1478/20262007, anziché entro la data successiva del 29 settembreN u2m0er0o d9i ,ra ccolta generale 10159/2026ancorché in forza di successive proroghe. Data pubblicazione 19/04/20262. Il motivo è infondato.2.1. L’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 prevedeche «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispettodelle regole del patto di stabilità interno, possono procedere,nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione delpersonale non dirigenziale in servizio a tempo determinato daalmeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua talerequisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla datadel 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno treanni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alladata di entrata in vigore della presente legge, nonché delpersonale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia statoassunto mediante procedure selettive di natura concorsuale opreviste da norme di legge».La norma reca una disciplina della stabilizzazione del tuttosimile a quella prevista al comma 519 dello stesso art. 1 dellalegge n. 296 del 2006, con l’unica differenza che quest’ultimariguarda le amministrazioni statali, mentre quella oggetto delpresente giudizio riguarda gli enti di cui al comma 557.2.2. Ora, rispetto alla stabilizzazione del comma 519, questaCorte ha bensì affermato – come ricordano i ricorrenti – che iltriennio di anzianità può maturare anche dopo l’entrata invigore della legge e perfino dopo l’adozione del bando relativoalla procedura selettiva di stabilizzazione, purché il contratto dacui decorre il triennio sia anteriore al 29 settembre 2006 (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 20912 del 30/09/2020, cui adde Sez. L,Sentenza n. 6310 del 08/03/2021), in linea con quanto del restoaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277Nu mdeerol registro generale 6341/2022Numero sezionale 1478/20262013. Numero di raccolta generale 10159/2026Nondimeno, sempre in riferimento alla stabilizzazione deDla ta pubblicazione 19/04/2026comma 519, questa Corte ha anche condivisibilmente affermatoche essa non è consentita in favore di chi abbia maturato iltriennio di anzianità a tempo determinato in forza di prorogheintervenute dopo la predetta data, poiché l'interpretazionecostituzionalmente orientata delle menzionate disposizioniinduce a ritenere che la platea dei destinatari dovesse esserecristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasirilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure inrelazione a contratti stipulati anteriormente; la opposta esegesi,oltre a non essere rispettosa della ratio della norma, volta asanare situazioni di precariato già sorte o in via diconsolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni ilpotere di individuare esse stesse, a priori e non a posteriori, idestinatari della procedura di accesso speciale, in spregio aiprincipi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere alreclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblicoimpiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico chesole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dallegislatore, la deroga al concorso pubblico (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 7246 del 13/03/2020).2.3. Tali principi – che devono ritenersi valevoli anche per lastabilizzazione oggetto di causa, in quanto compatibili con lalettera della legge e coerenti con la ratio di ognistabilizzazione – sono stati correttamente applicati dallasentenza impugnata, la quale va pertanto esente dalle censureche le vengono rivolte.3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non aNvuemerreo registro generale 6341/2022Numero sezionale 1478/2026la Corte d’appello di Messina esaminato l’eccezione reiteNruamtearo diin ra ccolta generale 10159/2026appello, volta a far accertate la violazione dell’art. 5 del d.lgsData pubblicazione 19/04/2026n. 368 del 2001, che avrebbe portato alla liquidazione del dannoin misura superiore rispetto a quella operata dalla sentenzaimpugnata.3.1. Il motivo è inammissibile, poiché non specifica la durata ela decorrenza di ciascun contratto a termine concluso, né riportai brani del ricorso di primo grado in cui tale precisazione sarebbestata compiuta. Ciò si risolve in un difetto di specificità, poichéil Collegio non è messo in condizione di comprendere la portatadell’addebito mosso alla sentenza impugnata e, in particolare,di stabilire se la complessiva durata di ciascun rapporto sia stataraggiunta attraverso proroghe o rinnovi.Tale dubbio non può essere sciolto neppure richiamando laparte espositiva del ricorso, dove si afferma che i ricorrentihanno concluso il primo contratto rispettivamente il 20 aprile2006 e l’8 maggio 2006 e che «tali contratti venivano rinnovatie prorogati senza soluzione di continuità fino alla data del20.04.2009 e del 08.05.2009 allorquando tutti i lavoratorimaturavano 36 mesi di lavoro continuativo presso l’AOU» (pag.Neanche da tale passaggio è possibile infatti comprenderequale sia stata la sequenza esatta dei contratti, dei rinnovi edelle proroghe, sì da colmare il difetto della specificità richiesta,a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 6),c.p.c.Al riguardo, va ricordato che in caso di denuncia di errores inprocedendo, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a penNau medroi registro generale 6341/2022Numero sezionale 1478/2026inammissibilità, ottemperato all'onere di inNudmiecroa dril ria ccolta generale 10159/2026compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere aDda ta pubblicazione 19/04/2026un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (v. exvariis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021, Sez.3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).4. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandolein euro 4.800,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026La PresidenteIrene Tricomi