CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 7854/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.a.s., difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] s,n.c., difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiuseppe Spada; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 76/2021 del 12/01/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La committente [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di Ragusa l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in un’azione di accertamento negativo dell’ob- bligo di corrispondere ulteriori somme rispetto a quelle già pagate come corrispettivo dei lavori inerenti ad un appalto. La convenuta rimane contu- mace. In primo grado è accolta la domanda dell’attrice. L’appello della 2di 5 – 7854/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contumace, fondato sulla nullità dellanotificazione della citazione introdut- tiva del giudizio di primo grado, è dichiarato tardivo ex art. 327 co. 1 c.p.c. Ricorre in cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attrice con controricorsoe memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 11 ss.) denuncia che la Corte di appello ha con- siderato valida la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la sede della società con- venuta.Si deduce: violazione degli artt. 140 e 145 co. 3 e 4 c.p.c. Il secondo motivo (p. 20 ss.) denuncia che la Corte di appello ha consi- derato nulla la querela di falso avverso la sottoscrizione apposta dalla si- gnora Buonomo sulla ricevuta CAD in relazione alla notificazione della cita- zione introduttiva del giudizio.Si deduce: violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. Il terzo motivo (p. 23 ss.) denuncia che Corte di appello ha dichiarato inammissibilità dell’appello per tardività sulla base del falso presupposto che l’appellante non abbia fornito la prova che la mancata conoscenza del pro- cesso da parte sua è dipesa dalla nullità della notifica della citazione di prime cure.Si deduce: violazione dell’art. 327 c.p.c. 2. –Nella parte censurata dai motivi di ricorso (p. 7 s.) , la sentenza ar- gomenta: «A prescindere dall'evidenziata validità della notificazione della citazione introduttivadel giudizio di primo grado, va infine rilevato che l'am- missibilità dell'impugnazionedel contumace tardiva rispetto al termine (di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) previsto dall'art. 327 co . 1 c.p.c. è subordinata (ai sensi delsecondo comma dello stesso articolo), oltre che alla prova -a carico del contumace e qui esclusa dalle superiori consi- derazioni- della dedotta nullità della notificazione della citazione, anche alla prova della non conoscenza del processo a causa di detta nullità; prova, quest'ultima, oggetto di un onere parimenti gravante sulla partecontumace 3di 5 – 7854/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (Cass. n. 9255/2000, 833/2007, 8/2019) e non assolto, nelcaso di specie, dall'appellante». Tale è la ragione portante della pronuncia, mentre ragione aggiuntiva è l’affermazione che la notificazione della citazione introduttiva è valida («Anzi la corretta esecuzione delle formalità di notificazione della citazione di primo grado nei confronti del legale rappresentante della società presso la sua residenza/ufficio depone univocamente nel senso dell’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario»). 3. -Ne segue che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché non sono indirizzati contro la ragione portante della pronuncia. 4. –Il terzo motivo è infondato . L'art. 327 co . 1 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notifica- zione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono essere proposti decorsi sei mesidalla pubblicazione della sentenza. L'art. 327 co. 2 c.p.c. esclude l'ap- plicabilità del primo comma quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della noti- ficazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. L’art. 327co. 2 c.p.c. ( insieme con gli artt. 294, 650, 668 c.p.c. ) è espres- sionedel principio per cui il compimento di un atto processuale affetto da nullità non è, di per sé, presupposto di rimessione in termini per l'esercizio dei poteri da cui la controparte sia decaduta nel segmento di procedimento successivo al compimento dell'atto nullo. Per ottenere la rimessione in ter- mini, la controparte deve dimostrare che la nullità si è tradotta in un impe- dimento inevitabile con una sua condotta diligente. Preso alla lettera, l’art. 327co. 2 c.p.c. concede al contumace il potere di impugnare la sentenza senza alcun termine di decadenza. Ciò sbilanciala tutela in favore della parte contumace. Le negligenze dell’altra parte nella redazione dell'atto di citazione o dellasua notificazione (e della notificazione 4di 5 – 7854/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. degli atti previsti nell'art. 292 c.p.c.)esonererebbero il contumace dal do- vere di comportarsi a sua volta diligentemente, cioè di impugnare dopo aver preso conoscenza della sentenza. La giurisprudenza di questa Corte, cor- rettamente invocata dalla Corte di appello nelcaso di specie risolv e questo problema(con l’appoggio della dottrina) imputando al c ontumace l'onere di dimostrare(anche mediante presunzioni) l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si desume il difetto di conoscenzaanteriore o la presa di conoscenza del processo in una certa data(cfr., tra le meno remote, Cass.8/2019). Ciò esclude che il contumace debba fornire una prova negativa, che sarebbe«diabolica», ed è conforme al principio che la prova della causa non imputabile è da fornire dalla parte che la invoca. Tale prova è mancata nel caso di specie. Il terzo motivo è rigettato. 5. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a