CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] i natqa ACERRA il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge penale e processuale ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., denunciando il travisamento della prova in relazione alla errata valutazione delle risultanze processuali a carico dell'imputata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 8, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata, ove si rileva come dal compendio probatorio risultasse in modo chiaro ed univoco la partecipazione dell'imputata a titolo di concorso nella condotta di accesso illecito nel sistema informatico di gestione del conto corrente della persona offesa, posta in essere da altri soggetti rimasti ignoti, avendo la prevenuta messo a disposizione il proprio conto personale per l'accredito delle relative somme), cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01); che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che, inoltre, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato congruamente gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente con motivazione che non può esser rivalutata in questa sede in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello;ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve ritenersi non configurabile il difetto della motivazione evocato dalla difesa, avendo i giudici di merito congruamente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, come nel caso di specie non risultassero sussistenti elementi di positiva valutazione (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M