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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00700/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 2880 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel giudizio di appello presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO -PESCARA n. 914 , depositat a in data 1 4 / 9 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) propose ricorso contro la cartella di pagamento recante le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo derivanti dalla mancata opposizione a due avvisi di accertamento, a lui notificati il 16/5/2006.

A fronte della difesa del contribuente, che eccepì di non aver ricevuto le notificazioni degli avvisi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate produsse le relate di notifica degli stessi.

La C.T.P. di Pescara respinse il ricorso.

La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, ritenendo anch’essa correttamente notificati gli avvisi di accertamento.

La Corte di Cassazione annullò con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo che la C.T.R. non avesse esaminato la rilevanza di un fatto sopravvenuto rispetto alla irrevocabilità degli avvisi di accertamento, dedotto dal contribuente nel giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento.

La C.T.R., in sede di rinvio, annullò la cartella di pagamento, avendo ritenuto rilevante una sentenza penale, sopravvenuta rispetto al dies della irrevocabilità dell’avviso di accertamento, dalla quale emergerebbe che nell’anno di imposta in questione il contribuente non avesse prodotto alcun reddito.

Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente è rimasto intimato.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 19, d.lgs. 546/92in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.” , l’Agenzia delle Entrate deduce che, sin da dopo la presentazione del ricorso avverso la cartella di pagamento fino a lla memoria difensiva contro l’atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, essa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorsoin quanto la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento a monte, ritualmente notificati.

Solo nel giudizio di appello era stata eccepita la pronuncia del giudice penale quale fatto sopravvenuto che avrebbe potuto influire sull a legittimità della cartella di pagamento.

La Corte di Cassazione, avendo rilevato il vizio di omesso esame della questione della rilevanza della pronuncia penale nella sentenza di appelloa suo tempo impugnata, cassò quest’ultima con rinvio .

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il giudice del rinvio, nell’esaminare la pronuncia penale cui aveva fatto riferimento il contribuente, non avrebbe potuto valutarla come prova dell’infondatezza della pretesa tributaria cristallizzata negli avvisi di accertamento divenuti irrevocabili.

1.1. Il motivo è fondato.

Si deve premettere che la pronuncia rescindente di questa Corte, n. 23031 del 2012, non ha creato una preclusione per l’Agenzia delle Entrate all’eccezione di in ammissibilità della deduzione, da parte del contribuente, della pronuncia penale quale prova della infondatezza della pretesa impositiva cristallizzatasi ai suoi danni a causa r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’irrevocabilità degli avvisi di accertamentopresupposti alla cartella di pagamento impugnata.

La pronuncia rescindente di questa Corte sopra citata , infatti, si era limitata a cassare con rinvio sul rilievoche “la CTR pur dando atto, nello svolgimento del processo, che il contribuente avrebbe sollevato eccezione di annullabilità della cartella per fatti sopravvenuti nelle more del giudizio, nulla ha argomentato a riguardo”.

Orbene, male ha fatto la C.T.R., in sede di rinvio, ad argomentare sulla rilevanza del “fatto sopravvenuto” (sentenza penale di condanna prodottadal contribuente) in senso favorevole a l Petrocco, annullando così la cartella di pagamentoimpugnata in primo grado.

Il fatto sopravvenuto al la irrevocabilità per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, quand’anche lo si voglia identificare in una sentenza pronunciata dopo che l’avviso di accertamento sia divenuto irrevocabile, e dunque in un documento, deve essere a sua volta rappresentativo di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo verificatosi in epoca posteriore al tempo in cui l’avviso di accertamento sia divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.

Nella fattispecie di causa, dalla sentenza di condanna prodotta in corso di giudizio, il giudice del rinvio ha tratto la prova che l’indice dicapacità contributiva posta a base degli avvisi di accertamento notificati al Petrocco(e da lui non impugnati) non si sarebbe realizzato in capo al contribuente.

Così facendo, però, la C.T.R. ha illegittimamente rimesso in discussione la fondatezza della pretesa fiscale, giudizio che tuttavia le era precluso perché il Petrocco non aveva impugnato gli avvisi di accertamento a suo tempo notificatigli.

2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.La sentenza impugnata è cassata.

La causa, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto contro la cartella di pagamento.

3.1. Sussistono giusti motivi, considerato il complessivo andamento del processo, per compensare le spese dei giudizi di primo grado, di appello, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento.

Compensa le spese del giudizio di primo grado, di appello, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro cinquemi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 2880 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel giudizio di appello presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO -PESCARA n. 914 , depositat a in data 1 4 / 9 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) propose ricorso contro la cartella di pagamento recante le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo derivanti dalla mancata opposizione a due avvisi di accertamento, a lui notificati il 16/5/2006. A fronte della difesa del contribuente, che eccepì di non aver ricevuto le notificazioni degli avvisi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate produsse le relate di notifica degli stessi. La C.T.P. di Pescara respinse il ricorso. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, ritenendo anch’essa correttamente notificati gli avvisi di accertamento. La Corte di Cassazione annullò con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo che la C.T.R. non avesse esaminato la rilevanza di un fatto sopravvenuto rispetto alla irrevocabilità degli avvisi di accertamento, dedotto dal contribuente nel giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento. La C.T.R., in sede di rinvio, annullò la cartella di pagamento, avendo ritenuto rilevante una sentenza penale, sopravvenuta rispetto al dies della irrevocabilità dell’avviso di accertamento, dalla quale emergerebbe che nell’anno di imposta in questione il contribuente non avesse prodotto alcun reddito. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 19, d.lgs. 546/92in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.” , l’Agenzia delle Entrate deduce che, sin da dopo la presentazione del ricorso avverso la cartella di pagamento fino a lla memoria difensiva contro l’atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, essa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorsoin quanto la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento a monte, ritualmente notificati. Solo nel giudizio di appello era stata eccepita la pronuncia del giudice penale quale fatto sopravvenuto che avrebbe potuto influire sull a legittimità della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione, avendo rilevato il vizio di omesso esame della questione della rilevanza della pronuncia penale nella sentenza di appelloa suo tempo impugnata, cassò quest’ultima con rinvio . Secondo l’Agenzia delle Entrate, il giudice del rinvio, nell’esaminare la pronuncia penale cui aveva fatto riferimento il contribuente, non avrebbe potuto valutarla come prova dell’infondatezza della pretesa tributaria cristallizzata negli avvisi di accertamento divenuti irrevocabili. 1.1. Il motivo è fondato. Si deve premettere che la pronuncia rescindente di questa Corte, n. 23031 del 2012, non ha creato una preclusione per l’Agenzia delle Entrate all’eccezione di in ammissibilità della deduzione, da parte del contribuente, della pronuncia penale quale prova della infondatezza della pretesa impositiva cristallizzatasi ai suoi danni a causa r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’irrevocabilità degli avvisi di accertamentopresupposti alla cartella di pagamento impugnata. La pronuncia rescindente di questa Corte sopra citata , infatti, si era limitata a cassare con rinvio sul rilievoche “la CTR pur dando atto, nello svolgimento del processo, che il contribuente avrebbe sollevato eccezione di annullabilità della cartella per fatti sopravvenuti nelle more del giudizio, nulla ha argomentato a riguardo”. Orbene, male ha fatto la C.T.R., in sede di rinvio, ad argomentare sulla rilevanza del “fatto sopravvenuto” (sentenza penale di condanna prodottadal contribuente) in senso favorevole a l Petrocco, annullando così la cartella di pagamentoimpugnata in primo grado. Il fatto sopravvenuto al la irrevocabilità per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, quand’anche lo si voglia identificare in una sentenza pronunciata dopo che l’avviso di accertamento sia divenuto irrevocabile, e dunque in un documento, deve essere a sua volta rappresentativo di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo verificatosi in epoca posteriore al tempo in cui l’avviso di accertamento sia divenuto irrevocabile per mancata impugnazione. Nella fattispecie di causa, dalla sentenza di condanna prodotta in corso di giudizio, il giudice del rinvio ha tratto la prova che l’indice dicapacità contributiva posta a base degli avvisi di accertamento notificati al Petrocco(e da lui non impugnati) non si sarebbe realizzato in capo al contribuente. Così facendo, però, la C.T.R. ha illegittimamente rimesso in discussione la fondatezza della pretesa fiscale, giudizio che tuttavia le era precluso perché il Petrocco non aveva impugnato gli avvisi di accertamento a suo tempo notificatigli. 2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. r.g. n. 22880/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.La sentenza impugnata è cassata. La causa, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto contro la cartella di pagamento. 3.1. Sussistono giusti motivi, considerato il complessivo andamento del processo, per compensare le spese dei giudizi di primo grado, di appello, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese del giudizio di primo grado, di appello, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro cinquemi
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