CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato edifeso dall’[OSCURATO:PERSONA];controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 10299/07/2021 depositata il 19/11/2021,pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delleEntrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto allariduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamentealla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina – [OSCURATO:PERSONA]