Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12891/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2020 la Sesta Sezione di questa Corte, accogliendo il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino limitatamente ai due reati di truffa contestati, per insussistenza del fatto, e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati per i quali l'imputato era stato condannato.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, rideterminava la pena in due anni, quattro mesi e ventidue giorni di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e mancanza di motivazione.

La Corte di appello si è limitata a elidere la pena in precedenza determinata in aumento, a titolo di continuazione per i due reati di truffa, nella sentenza annullata, senza considerare che a detta operazione di mero calcolo avrebbe potuto procedere la Corte di cassazione, che invece ha disposto il rinvio al giudice di appello per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, con una decisione che si spiega solo con la necessità di compiere valutazioni discrezionali di merito precluse in sede di legittimità: nelle intenzioni della Suprema Corte, dunque, l'intervenuta assoluzione per i due reati di truffa "impone non solo di eliminare i corrispondenti aumenti di pena (oltre a riconteggiare la pena accessoria e a ridurre la confisca), ma anche di rivedere la pena residua nel suo complesso, eventualmente rimodulandola".

Il venir meno di due reati incide sulla gravità del reato nel suo complesso (circostanza dimostrata anche dal fatto che la confisca è stata ridotta da circa 74.000 euro a 6.413,60 euro) e sulla capacità a delinquere dell'imputato, che ne esce fortemente ridimensionata.

Pur avendo la difesa evidenziato, nelle proprie conclusioni scritte, la sensibile attenuazione del disvalore del fatto e richiesto la rideterminazione della pena entro i limiti che consentano la concessione dei doppi benefici di legge, la Corte di appello ha compiuto un mero calcolo aritmetico, di fatto senza fornire una vera e propria motivazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. Nella sentenza rescindente si legge che l'annullamento senza rinvio della decisione della Corte di appello in relazione ai due reati di truffa, ritenuti insussistenti, ha comportato "la restituzione degli atti a diversa sezione della Corte territoriale ai fini della rideterminazione della pena principale, attesa l'indicazione onnicomprensiva dell'aumento a titolo di continuazione rispetto al più grave reato di peculato (capo 1) operata dal primo giudice e rimasta immutata all'esito del giudizio di secondo grado".

Invero, la valutazione del giudice di legittimità è frutto di una svista, poiché nella sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, il giudice aveva operato un aumento per la continuazione distinguendo specificamente gli aumenti operati a titolo di continuazione per i diversi reati.

In particolare, il G.i.p. del Tribunale di Torino - come ricordato anche nella sentenza qui impugnata - aveva così determinato la pena (pag. 45): pena base per il più grave reato di peculato quattro anni di reclusione, diminuita a due anni e otto mesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentata ex art. 81, secondo comma, cod. pen. di quattro mesi di reclusione per la continuazione interna, di sette mesi e di tre mesi e venticinque giorni di reclusione per le truffe contestate rispettivamente ai capi 5) e 6), di cinque giorni di reclusione per ciascuno dei restanti quarantatré capi d'imputazione; la pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione era stata poi ridotta per il rito a quella finale di tre anni di reclusione.

Va evidenziato che la pena base per il più grave reato di peculato è stata determinata nel minimo edittale e che la stessa è stata diminuita nella massima estensione possibile (un terzo) per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'unica possibile modifica favorevole all'imputato discenderebbe dalla riduzione degli aumenti determinati dal G.i.p. a titolo di continuazione interna e per i reati satellite diversi dalle due truffe, comunque preclusa anche dalla circostanza che il precedente ricorso per cassazione aveva riguardato unicamente la contestata sussistenza delle truffe e non già gli altri capi d'imputazione, neppure sotto il profilo sanzionatorio.

3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2020 la Sesta Sezione di questa Corte, accogliendo il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino limitatamente ai due reati di truffa contestati, per insussistenza del fatto, e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati per i quali l'imputato era stato condannato. La Corte territoriale, in sede di rinvio, rideterminava la pena in due anni, quattro mesi e ventidue giorni di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e mancanza di motivazione. La Corte di appello si è limitata a elidere la pena in precedenza determinata in aumento, a titolo di continuazione per i due reati di truffa, nella sentenza annullata, senza considerare che a detta operazione di mero calcolo avrebbe potuto procedere la Corte di cassazione, che invece ha disposto il rinvio al giudice di appello per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, con una decisione che si spiega solo con la necessità di compiere valutazioni discrezionali di merito precluse in sede di legittimità: nelle intenzioni della Suprema Corte, dunque, l'intervenuta assoluzione per i due reati di truffa "impone non solo di eliminare i corrispondenti aumenti di pena (oltre a riconteggiare la pena accessoria e a ridurre la confisca), ma anche di rivedere la pena residua nel suo complesso, eventualmente rimodulandola". Il venir meno di due reati incide sulla gravità del reato nel suo complesso (circostanza dimostrata anche dal fatto che la confisca è stata ridotta da circa 74.000 euro a 6.413,60 euro) e sulla capacità a delinquere dell'imputato, che ne esce fortemente ridimensionata. Pur avendo la difesa evidenziato, nelle proprie conclusioni scritte, la sensibile attenuazione del disvalore del fatto e richiesto la rideterminazione della pena entro i limiti che consentano la concessione dei doppi benefici di legge, la Corte di appello ha compiuto un mero calcolo aritmetico, di fatto senza fornire una vera e propria motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. Nella sentenza rescindente si legge che l'annullamento senza rinvio della decisione della Corte di appello in relazione ai due reati di truffa, ritenuti insussistenti, ha comportato "la restituzione degli atti a diversa sezione della Corte territoriale ai fini della rideterminazione della pena principale, attesa l'indicazione onnicomprensiva dell'aumento a titolo di continuazione rispetto al più grave reato di peculato (capo 1) operata dal primo giudice e rimasta immutata all'esito del giudizio di secondo grado". Invero, la valutazione del giudice di legittimità è frutto di una svista, poiché nella sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, il giudice aveva operato un aumento per la continuazione distinguendo specificamente gli aumenti operati a titolo di continuazione per i diversi reati. In particolare, il G.i.p. del Tribunale di Torino - come ricordato anche nella sentenza qui impugnata - aveva così determinato la pena (pag. 45): pena base per il più grave reato di peculato quattro anni di reclusione, diminuita a due anni e otto mesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentata ex art. 81, secondo comma, cod. pen. di quattro mesi di reclusione per la continuazione interna, di sette mesi e di tre mesi e venticinque giorni di reclusione per le truffe contestate rispettivamente ai capi 5) e 6), di cinque giorni di reclusione per ciascuno dei restanti quarantatré capi d'imputazione; la pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione era stata poi ridotta per il rito a quella finale di tre anni di reclusione. Va evidenziato che la pena base per il più grave reato di peculato è stata determinata nel minimo edittale e che la stessa è stata diminuita nella massima estensione possibile (un terzo) per il riconoscimento delle attenuanti generiche. L'unica possibile modifica favorevole all'imputato discenderebbe dalla riduzione degli aumenti determinati dal G.i.p. a titolo di continuazione interna e per i reati satellite diversi dalle due truffe, comunque preclusa anche dalla circostanza che il precedente ricorso per cassazione aveva riguardato unicamente la contestata sussistenza delle truffe e non già gli altri capi d'imputazione, neppure sotto il profilo sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12891/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris