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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 43878/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della torte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento 9 dicembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria competenza funzionale in ordine all'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - assoggettato, con decreto 3 marzo 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - avente ad oggetto la valutazione della persistenza della pericolosità sociale, all'esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indicato come giudice competente, ricevuti gli atti pronunciava l'ordinanza in epigrafe, mediante la quale elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Il Tribunale osservava che il decreto impositivo della misura di prevenzione era stato impugnato dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e che il relativo procedimento, alla data di presentazione dell'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale, era ancora in corso.

Esigenze di economia processuale e di coerenza intrinseca dei giudizi imponevano la concentrazione dei medesimi in capo alla Corte di appello, come in giurisprudenza ritenuto nel rapporto tra giudizio di impugnazione e giudizio riguardante la revoca o l'aggravamento della misura di prevenzione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello a trattare il procedimento medesimo.

3. La giurisprudenza di legittimità, correttamente evocata dal Tribunale rimettente, si è da tempo ormai uniformemente orientata nel senso che:- la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, essa spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380-01; Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 247456-01); - nell'ambito del procedimento di prevenzione funzionale all'applicazione di una misura di carattere personale, in caso di pendenza del giudizio di secondo grado spetta alla Corte d'appello, e non al Tribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura correlata all'emersione di fatti nuovi (Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021, conti. comp. in proc.

Accalai, Rv. 281445-01).

In tutte le decisioni si è opportunamente sottolineato che la competenza del Tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca, modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva, atteggiandosi a competenza di tipo esecutivo, lì dove, in pendenza del giudizio di secondo grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l'oggetto della domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolosità del proposto, intestato al giudice superiore, e fa competenza è attratta in capo a quest'ultimo.

4. Gli stessi principi governano il rapporto tra giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale, ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto a misura solo provvisoriamente esecutiva, e giudizio di impugnazione del provvedimento impositivo della misura medesima.

Ragioni di ordine logico, prima ancora che esigenze di economicità dei giudizi, impongono anche in questo caso, nell'ambito del procedimento di prevenzione, la concentrazione in capo ad un unico giudice (quello superiore) di decisioni tra loro evidentemente connesse, quali sono la decisione di gravame in fase genetica, centrata sulla verifica della pericolosità sociale iniziale del proposto, e la decisione riguardante il sollecitato riscontro della persistenza nel tempo della medesima pericolosità, condizionata nell'an dall'esito della valutazione precedente.

5. L'applicazione dei richiamati principi al caso di specie porta appunto ad individuare il giudice competente a provvedere nella Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], cui gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso, atteso che per regola generale la competenza si radica al momento della domanda.

Non rileverebbe, pertanto, l'eventuale avvenuta definizione, nelle more, del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della torte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento 9 dicembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria competenza funzionale in ordine all'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - assoggettato, con decreto 3 marzo 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - avente ad oggetto la valutazione della persistenza della pericolosità sociale, all'esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indicato come giudice competente, ricevuti gli atti pronunciava l'ordinanza in epigrafe, mediante la quale elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. Il Tribunale osservava che il decreto impositivo della misura di prevenzione era stato impugnato dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e che il relativo procedimento, alla data di presentazione dell'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale, era ancora in corso. Esigenze di economia processuale e di coerenza intrinseca dei giudizi imponevano la concentrazione dei medesimi in capo alla Corte di appello, come in giurisprudenza ritenuto nel rapporto tra giudizio di impugnazione e giudizio riguardante la revoca o l'aggravamento della misura di prevenzione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello a trattare il procedimento medesimo. 3. La giurisprudenza di legittimità, correttamente evocata dal Tribunale rimettente, si è da tempo ormai uniformemente orientata nel senso che:- la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, essa spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380-01; Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 247456-01); - nell'ambito del procedimento di prevenzione funzionale all'applicazione di una misura di carattere personale, in caso di pendenza del giudizio di secondo grado spetta alla Corte d'appello, e non al Tribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura correlata all'emersione di fatti nuovi (Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021, conti. comp. in proc. Accalai, Rv. 281445-01). In tutte le decisioni si è opportunamente sottolineato che la competenza del Tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca, modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva, atteggiandosi a competenza di tipo esecutivo, lì dove, in pendenza del giudizio di secondo grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l'oggetto della domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolosità del proposto, intestato al giudice superiore, e fa competenza è attratta in capo a quest'ultimo. 4. Gli stessi principi governano il rapporto tra giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale, ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto a misura solo provvisoriamente esecutiva, e giudizio di impugnazione del provvedimento impositivo della misura medesima. Ragioni di ordine logico, prima ancora che esigenze di economicità dei giudizi, impongono anche in questo caso, nell'ambito del procedimento di prevenzione, la concentrazione in capo ad un unico giudice (quello superiore) di decisioni tra loro evidentemente connesse, quali sono la decisione di gravame in fase genetica, centrata sulla verifica della pericolosità sociale iniziale del proposto, e la decisione riguardante il sollecitato riscontro della persistenza nel tempo della medesima pericolosità, condizionata nell'an dall'esito della valutazione precedente. 5. L'applicazione dei richiamati principi al caso di specie porta appunto ad individuare il giudice competente a provvedere nella Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], cui gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso, atteso che per regola generale la competenza si radica al momento della domanda. Non rileverebbe, pertanto, l'eventuale avvenuta definizione, nelle more, del giudizio di secondo grado. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]
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