CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per assumere la perizia dattiloscopica sul reperto- sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, quanto al secondo- relativo al giudizio di responsabilità- perché volto a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, e, quanto al terzo - relativo alla recidiva- perché formulato in modo aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in !l'orna, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore