CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 24763/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del pubblico ministero, revocava ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VincenzoD'Aguanno con sentenza del 22.9.2021, irrevocabile il 26.1.2022, in base aldisposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., in quanto nel quinquennio dalpassaggio in giudicato della sentenza, l’odierno ricorrente aveva commesso altridelitti per i quali aveva riportato condanna a pena detentiva.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, la quale eccepisce che il beneficio non poteva essere revocato inquanto i successivi fatti di reato non avevano costituito oggetto di accertamentogiudiziale per essere stato il relativo procedimento definito con sentenza diapplicazione della pena a richiesta delle parti. Osserva che l’orientamento diquesta Corte che, ai fini della revoca del beneficio, equipara la sentenza diapplicazione della pena a quella di condanna, deve essere rivisto alla luce dellariforma dell’istituto attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 che, escludendol’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a quella di condannanei giudizi disciplinari e la rilevanza “ai fini di prova” nei giudici civili, disciplinari,tributari o amministrativi, ha reso ancora più labile l’equiparazione ad unasentenza di condanna, non potendo ritenersi che ad essa consegua unaccertamento di responsabilità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che giurisprudenza costante ha equiparatola sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini della revoca delbeneficio e che la modifica introdotta all’art. 445 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150del 2022 non ha inciso sulla questione in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve essere,pertanto, rigettato.2. Deve premettersi che questa Corte, con sentenza delleSezioni Unite n. 17781del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518 - 01,ha affermato che «La sentenza di patteggiamento, in ragionedell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna inmancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titoloidoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod.pen., della sospensione condizionale della pena precedentementeconcessa. (Conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman,non massimata)».3. La riforma dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs.n. 150 del 2022 non ha apportato modifiche idonee a superare ilprincipio enunciato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «[...] la sentenza dipatteggiamento, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia dicondanna (art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dalmomento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia hainteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento neigiudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensidell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «aifini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi(compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile)e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, nonproducono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali cheequiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, allasentenza di condanna» (Sez. 3, Sentenza n. 17728 del 2025, n.m.).Tale principio è del tutto condivisibile perchè aderente al testo delladisposizione modificata e regola correttamente il caso specifico poichèl'effetto della sentenza di patteggiamento è stato applicato in unprocedimento di esecuzione penale.4. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo riscontrato che, nelquinquennio dal passaggio in giudicato (26.1.2022) della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha commessonuovi delitti (il 6 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) per i quali gli è stata inflitta, consentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi ottodi reclusione ed euro 1000,00 di multa, venendo così a realizzarsi ipresupposti cui l’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. subordina larevoca della sospensione condizionale della pena.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]