CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA st.P ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uc5 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ctí ha concluso chiedendo udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione della legge penale in relazione all'articolo 624-bis cod. pen. non rientrando un locale commerciale nella nozione di luogo di privata dimora, nonché il vizio argomentativo non avendo la Corte motivato in relazione alla circostanza che il locale commerciale in questione avesse luoghi destinati in tutto in parte a privata dimora. Nel caso di specie l'imputato ha specificato di essersi introdotto nei locali della società denominata [OSCURATO:SOCIETA], sita nei pressi della [OSCURATO:PERSONA] in Roma, indicando specificamente tali locali come 'magazzino' e di essersi impossessato delle chiavi del veicolo, trovate all'interno di una bacheca, mettendo così in moto senza difficoltà e senza alcune effrazione il veicolo sottratto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile, essendo il motivo, nei termini articolati in ricorso e sopra riportati, nuovo. E' vero che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile, ma è altrettanto vero che essa è valutabile in questa sede di legittimità sempre che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651). Ed invero, il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera rispetto a determinate censure (così ad esempio anche per quelle attinenti alla procedibilità dell'azione penale), tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferente a censure deducibili in ogni stato e grado, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, Rv. 280045 - 01; conforme Sez. 3, n. 2253 del 21/01/1972 Rv. 120734?01). Nel caso di specie il ricorrente in appello - come risulta anche dalla sentenza impugnata - si era limitato a contestare non già le caratteristiche del luogo ove è stata sottratta l'autovettura ma unicamente il nesso di pertinenzialità tra l'introduzione dell'imputato all'interno dei locali ove erano custodite sia le chiavi che il veicolo aziendale e l'asportazione del veicolo stesso; nesso di strumentalità ritenuto non ravvisabile perché l'imputato non si sarebbe introdotto all'interno dei locali della società per rubare ma a tanto sarebbe giunto solo dopo essersi accorto della presenza di un'autovettura e delle relative chiavi custodite in una bacheca che si trovava poco distante da essa; l'occasionalità della condotta non consentiva, secondo la prospettiva dell'appellante, di affermare che egli con la sua introduzione all'interno di quei locali avesse inteso operare violenza alla persona (la cui tutela costituisce il motivo per il quale il furto in abitazione è figura autonoma di furto punita più gravemente del furto semplice sicchè, secondo il ricorrente, ove difetti la ragione giustificatrice di tale fattispecie, da valutarsi tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo di colui che si introduce nell'abitazione, essa non ricorre). In ogni caso, la corte territoriale, nel rispondere alla deduzione svolta in quella sede ha affermato che il nesso strumentale emergesse con evidenza e ha, al contempo, evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il locale di pertinenza dell'attività commerciale è equiparato ai luoghi ove si svolge la vita privata della persona, sicché il furto avvenuto all'interno di magazzini facenti parte del compendio aziendale è qualificabile ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., nonché precisato che tale dovesse ritenersi anche il locale magazzino dove erano conservate le chiavi dell'autovettura rubata dal piazzale antistante, in quanto in tali locali non era consentito l'accesso indiscriminato di terzi senza l'assenso del titolare, che nel caso in esame non era presente. Nè la corte territoriale era tenuta ad una motIvazione più articolata e concreta sul punto in mancanza di una doglianza specifica al riguardo, come detto, non svolta in appello. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso