CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 20039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3480-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3725/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda del predetto, volta ad ottenere la condanna della Coop. Labor a.r.l. (sua datrice di lavoro e subappaltatrice), di [OSCURATO:SOCIETA]. (committente) e del [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore), questi ultimi due ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento in suo favore delle somme che la datrice di lavoro aveva omesso di versare a [OSCURATO:SOCIETA]. (dal gennaio 2014 al novembre 2015), nei cui confronti il lavoratore aveva ceduto il quinto dello stipendio. 2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che il contratto di cessione attribuisca al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, con la conseguenza che, a seguito della cessione, il datore di lavoro non è più obbligato verso il lavoratore cedente ma solo verso il cessionario. Le somme che, in epoca anteriore alla cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro debitore ceduto avrebbe dovuto versare a titolo di retribuzione al lavoratore, non appartengono più a quest'ultimo ma sono nella piena disponibilità del datore di lavoro, che ha solo l'obbligo contrattuale di corrisponderle al cessionario, in adempimento di un proprio debito. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- territoriale ha quindi escluso l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 29 cit., rilevando come il lavoratore neanche avesse allegato di aver assunto la garanzia dell’adempimento da parte del datore di lavoro-debitore ceduto e che non aveva neppure dimostrato di aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte della banca finanziatrice. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]. Labor a.r.l. è stata dichiarata fallita in corso di causa, con interruzione del giudizio nei suoi confronti. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 36 Cost., per avere la sentenza impugnata negato la natura retributiva del credito vantato dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro,debitrice ceduta. 6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte di merito negato l’esistenza di una obbligazione solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Consorzio rispetto all’obbligazione retributiva di parte datoriale. 7. Il primo motivo di ricorso è infondato. 8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del 2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009). 9. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria ( v. Cass., 2/2/2001, n. 1510 e già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954). 10. A tali principi si è attenuta la Corte di merito la cui pronuncia si sottrae pertanto alle censure mosse colmotivo di ricorso in esame. 11. Nessun rilievo può attribuirsi alla deduzione svolta dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., di essere “stato poi obbligato a pagare, al posto del ceduto, il credito vantato dallaBanca”. Non solo tale deduzione non compare nel ricorso per cassazione ma per la Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -5- prima volta nella memoria e, comunque, sul punto la sentenza impugnata (pag. 6) ha accertato che il Rega “(non) ha dimostrato di essere stato destinatario di alcuna richiesta di pagamento da parte della banca finanziatrice”. 12. Il secondo motivo è, di conseguenza, assorbito. 13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di