CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32710/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17217/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona del 12 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione A (art. 3, comma 1 lett. a) anche in relaz. agli artt. 18 e 30, comma 1, lett. o I. 157/1992), B (artt. 624 e 625 cod. pen.) e C (art. 544 ter cod. pen.), commessi in [OSCURATO:PERSONA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità per i fatti di cui ai capi A e B dell'imputazione, non potendo lo stesso trovare fondamento nella sola prova indiziaria individuata nel ritrovamento, all'interno del bagagliaio dell'au- tovettura dell'imputato, di taluni volatili e degli strumenti utilizzabili per la loro cacciagione; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle cir- costanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; c. vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adegua- tamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì censurando, quanto al secondo e al terzo motivo, il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova indiziaria in ordine alla responsabilità del prevenuto, i quali, in un quadro di valutazione globale di insieme e in assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa 2 )1 N. 17217/2025 R.G. prospettata dalla difesa, si presentano chiari precisi e convergenti per la loro uni- voca significazione, in conformità al dettato dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. La Corte territoriale dà atto della genericità dell'obiezione, riproposta in questa sede, che non sia sufficiente prova di responsabilità la circostanza del ri- trovamento nel bagagliaio della autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA] delle specie catturate e degli strumenti utilizzabili per la cattura (quali spiegazioni alternative fornisce in- fatti l'imputato una volta emerso questo univoco elemento indiziante a suo carico, ci si domanda in sentenza), e di come il dato oggettivo rimandi senza alcun dubbio all'impossessamento dei volatili avvenuto poco prima da parte dell'imputato me- desimo (e peraltro la ricettazione, ove li avesse ricevuti da terzi, comporterebbe un reato ancora più grave). Dalle dichiarazioni della veterinaria sentita poi, con- trariamente a quanto argomenta la difesa, si desume non solo la condizione di cattività non congenita degli animali, e quindi indirettamente la prova della loro appartenenza alla fauna selvatica e della cattura, ma anche l'incompatibilità delle modalità di detenzione e trasporto con il benessere dei volatili, indotti a procurarsi lesioni continue nel vano tentativo di spiccare il volo e nel conseguente urto con le barre delle gabbiette trasportate dall'imputato in buste di plastica poste nel cofano dell'autovettura. Nulla induce a ritenere - è la logica conclusione cui pervengono i giudici del gravame del merito- che le condizioni di stress dei volatili e le loro condizioni pre- carie di salute - riscontrate dal [OSCURATO:PERSONA] - non fossero legate alla cattura ed al trasporto in quelle condizioni, ma dovute a fattori anteriori. Ebbene, va ricordato che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla corret- tezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivaluta- zione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 30/01/2014; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). 2.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. la Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarle sul rilievo che nessun ele- mento positivo è stato a tal fine dedotto dalla difesa. Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice 3 N. 17217/2025 R.G. con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 2.3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, occorre osservare che, come rileva la Corte territoriale, la pena è prossima al minimo edittale e, dunque, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella de- terminazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risul- tando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicita- mente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della