Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0019_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑19/05,
[OSCURATO:PERSONA] AB, con sede in Stoccolma (Svezia),
[OSCURATO:PERSONA] AB, già [OSCURATO:PERSONA] AB, con sede in Västerås (Svezia),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & Zinc SA, con sede in Liegi (Belgio),
rappresentate inizialmente dagli avv.ti C. Wetter e O. Rislund, successivamente dagli avv.ti Wetter e M. Johansson,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA] e S. Noë, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento dell’art. 1, lett. a)‑c), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1.38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame), nella parte in cui vi si accerta che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, una domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] di aumento di tale importo,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1. Le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] AB (già [OSCURATO:PERSONA] AB), la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & Zinc SA) e la [OSCURATO:PERSONA] AB fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la cui società madre, la [OSCURATO:PERSONA], è una società di diritto svedese, quotata alla Borsa di Stoccolma (Svezia), che possiede stabilimenti in [OSCURATO:PERSONA] e in Canada. Il gruppo è specializzato, segnatamente, nello sfruttamento minerario, la trasformazione e la vendita di metalli e di prodotti minerali, principalmente il rame e lo zinco.
1. Fase amministrativa del procedimento
2. In esito alla comunicazione di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nel gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proceduto a taluni accertamenti a sorpresa, nel marzo 2001, nei locali di varie imprese attive nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).
3. Il 9 e 10 aprile 2001, sono stati effettuati controlli supplementari nei locali della KME Germany AG (già KM [OSCURATO:PERSONA] AG) nonché della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo, indicate congiuntamente, il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]»). Il 9 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] un’offerta di cooperazione ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione») sia per i tubi industriali sia per i tubi idrotermosanitari. In esito a controlli complementari, la [OSCURATO:PERSONA] ha scisso la sua indagine relativa ai tubi idrotermosanitari in rame in tre procedimenti distinti, vale a dire il caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), il caso COMP/E‑1/38.121 (Raccordi) e il caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali).
4. Con lettera del 30 maggio 2001, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un memorandum, unitamente a taluni allegati, contenente una descrizione del settore dei tubi idrotermosanitari in rame e degli accordi collusivi ad esso attinenti.
5. Il 5 giugno 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), si sono svolti incontri relativi all’offerta di cooperazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], con rappresentanti di tale impresa. Quest’ultima ha parimenti reso noto di essere disposta ad accettare che la [OSCURATO:PERSONA] interrogasse i membri del suo personale implicati negli accordi di cui al caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).
6. Nel luglio 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, da una parte, ha rivolto talune richieste di informazioni alla Wieland-Werke AG (in prosieguo: la «Wieland») e al gruppo KME [composto dalla KME Germany, dalla [OSCURATO:SOCIETA] (già Tréfimétaux SA) e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA])] e, dall’altra, ha invitato il gruppo [OSCURATO:PERSONA] a comunicarle informazioni complementari. Il 15 ottobre 2002, il gruppo KME ha risposto a tale richiesta di informazioni. La sua risposta conteneva parimenti una dichiarazione e la domanda diretta a beneficiare dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame). Inoltre, il gruppo KME ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare tutte le informazioni fornite nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali) in quello del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).
7. Il 23 gennaio 2003, la Wieland ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione comprendente la domanda diretta a beneficiare, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
8. Nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), la [OSCURATO:PERSONA], il 3 marzo 2003, ha rivolto talune richieste di informazioni al gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla HME [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «HME») e alla Chalkor AE [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Chalkor»), nonché, il 20 marzo 2003, al gruppo IMI (composto dalla IMI plc, dalla IMI [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]).
9. Il 9 aprile 2003, alcuni rappresentanti della Chalkor hanno incontrato i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e hanno chiesto, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), l’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
10. Il 29 agosto 2003, la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), ha emanato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle società interessate. Dette società, dopo aver avuto accesso agli atti, in formato elettronico, e dopo aver presentato osservazioni scritte, hanno partecipato, salvo la HME, a un’audizione svoltasi il 28 novembre 2003.
11. Il 16 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.240 – Tubi industriali), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 aprile 2004 (GU L 125, pag. 50).
2. Decisione impugnata
12. Il 3 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13 luglio 2006 (GU L 192, pag. 21).
13. La decisione impugnata contiene, segnatamente, le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell’art. 81, n. 1, [CE] e, a far data dal 1° gennaio 1994, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame:
a) la [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido con la [[OSCURATO:PERSONA]] e la [[OSCURATO:PERSONA] BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;
b) la [[OSCURATO:PERSONA]], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [[OSCURATO:PERSONA] BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;
c) la [[OSCURATO:PERSONA] BCZ], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [[OSCURATO:PERSONA]], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;
d) la [OSCURATO:PERSONA] AG:
i) in solido con la [OSCURATO:PERSONA] [GmbH], dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e
ii) in solido con la [Wieland] e la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;
e) la [OSCURATO:PERSONA] (…):
i) in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e
ii) in solido con la [Wieland] e la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;
f) la [Chalkor], almeno dal 29 agosto 1998 sino almeno all’inizio del settembre 1999;
g) la [HME] dal 29 agosto 1998 almeno sino al 22 marzo 2001;
h) la IMI (…), in solido con la IMI [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
i) la IMI [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido con la IMI (…) e la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
j) la [OSCURATO:PERSONA] […], in solido con la IMI (…) e la IMI [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
k) la [KME Germany]:
i) singolarmente, dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, e
ii) in solido con la [[OSCURATO:SOCIETA]] e la [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
l) la [[OSCURATO:SOCIETA]]:
i) in solido con la [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e
ii) in solido con la [KME Germany] e la [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
m) la [[OSCURATO:SOCIETA]]:
i) in solido con la [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e
ii) in solido con la [KME Germany] e la [[OSCURATO:SOCIETA]], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
(…)
s) la [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido con la [[OSCURATO:PERSONA]], dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
t) la [[OSCURATO:PERSONA]], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
u) la [Wieland]:
i) singolarmente dal 29 settembre 1989 all’8 luglio 1999, e
ii) in solido con la [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.
Articolo 2
Per le infrazioni di cui all’art. 1, sono inflitte le seguenti ammende:
a) alla [OSCURATO:PERSONA] […], alla [[OSCURATO:PERSONA]] e alla [[OSCURATO:PERSONA] BCZ], in solido: EUR 32,6 milioni;
b) alla [OSCURATO:PERSONA] […] e alla [OSCURATO:PERSONA] […], in solido: EUR 0,6695 milioni;
c) alla [OSCURATO:PERSONA] […], alla [OSCURATO:PERSONA] […] e alla [Wieland], in solido: EUR 2,43 milioni;
d) alla [Chalkor]: EUR 9,16 milioni;
e) alla [HME]: EUR 4,49 milioni;
f) alla IMI […], alla IMI [OSCURATO:PERSONA] […] e alla [OSCURATO:PERSONA] […], in solido: EUR 44,98 milioni;
g) alla [KME Germany]: EUR 17,96 milioni;
h) alla [KME Germany], alla [[OSCURATO:SOCIETA]] e alla [[OSCURATO:SOCIETA]], in solido: EUR 32,75 milioni;
i) alla [[OSCURATO:SOCIETA]] e alla [[OSCURATO:SOCIETA]], in solido: EUR 16,37 milioni;
j) alla [OSCURATO:PERSONA] […] e alla [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 36,14 milioni;
k) alla [Wieland], singolarmente: EUR 24,7416 milioni.
(…)».
14. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le imprese in oggetto avessero partecipato ad un’infrazione (in prosieguo: il «cartello» o l’«infrazione di cui trattasi») unica, continuata, complessa e, nel caso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], del gruppo KME e della Wieland, multiforme. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la decisione impugnata non riguardava gli accordi nazionali in quanto tali (‘considerando’ 2 e 106 della decisione impugnata).
Prodotti e mercati di cui trattasi
15. Il settore interessato, che è quello della fabbricazione di tubi idrotermosanitari in rame, comprende du e gruppi di prodotti, vale a dire, da una parte, i tubi industriali, che si suddividono in differenti sottogruppi in funzione della loro utilizzazione finale (condizionamento dell’aria e refrigerazione, impianti, riscaldamento a gas, filtri/essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e, dall’altra, i tubi idrotermosanitari, denominati anche «tubi per impianti», che vengono utilizzati nel settore edilizio per installare acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento (‘considerando’ 3 della decisione impugnata).
16. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i casi COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame) e COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali) concernessero due infrazioni distinte. Al riguardo, si è fondata principalmente sul fatto che «imprese diverse (e membri diversi del personale di tali imprese) erano implicate negli accordi relativi ai tubi sanitari, da una parte, e ai tubi industriali, dall’altra, accordi la cui organizzazione anche era diversa». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il settore dei tubi sanitari si distinguesse da quello dei tubi industriali riguardo alla clientela interessata, all’utilizzazione finale e alle caratteristiche tecniche dei prodotti (‘considerando’ 4 e 5 della decisione impugnata).
17. Quanto ai tubi sanitari in rame, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato nella decisione impugnata che tale gruppo di prodotti comprendeva due «sotto‑famiglie» di prodotti: i tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica, da una parte, e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, dall’altra. L’Istituzione ha rilevato che «i tubi idrotermosanitari in rame e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica non sono obbligatoriamente intercambiabili e possono costituire mercati di prodotti distinti alla luce della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza» (GU 1997, C 372, pag. 5). Tuttavia, ai fini della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che queste due «sotto‑famiglie» di prodotti dovessero essere considerate come «un solo e medesimo gruppo di prodotti (…) in quanto si tratta essenzialmente delle stesse imprese (e degli stessi membri del personale di tali imprese) che sono state coinvolte negli accordi su tali due sotto‑famiglie di prodotti e gli accordi erano organizzati in modo simile» (‘considerando’ 13 e 459 della decisione impugnata).
18. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti indicato che il mercato geografico rilevante era lo Spazio economico europeo (SEE). L’Istituzione ha ritenuto che, nel 2000, nel SEE, il valore del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame era di circa EUR 970,1 milioni e quello del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica di EUR 180,9 milioni. Il valore congiunto di tali due mercati, conseguentemente, è stato valutato in EUR 1 151 milioni nel 2000 nel SEE (‘considerando’ 17 e 23 della decisione impugnata).
Componenti dell’infrazione di cui trattasi
19. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi si era manifestata in tre forme distinte, ma connesse (‘considerando’ 458 e 459 della decisione impugnata). La prima parte del cartello, vale a dire gli accordi SANCO, consisteva negli accordi conclusi tra i «produttori SANCO», ove SANCO è un marchio di tubi idrotermosanitari in rame prodotti dal gruppo KME, dalla Wieland e dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 115‑118, 125‑146 e 456 della decisione impugnata).
20. La seconda parte dell’infrazione di cui trattasi, vale a dire gli accordi WICU e Cuprotherm, comprendeva gli accordi conclusi tra i «produttori WICU e Cuprotherm», ove WICU e Cuprotherm sono marchi di tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica prodotti dal gruppo KME e dalla Wieland (‘considerando’ 121 e 149 della decisione impugnata).
21. La terza parte del cartello, vale a dire gli accordi europei ampliati, riguardava gli accordi conclusi nell’ambito di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame e comprendeva le imprese di cui ai precedenti punti 19 e 20 nonché il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (composto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]), la Chalkor, la HME, il gruppo IMI, la [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 147, 148, 192 e 459‑462 della decisione impugnata).
Durata e carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi
22. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi aveva avuto inizio il 3 giugno 1988 riguardo al gruppo KME e al gruppo [OSCURATO:PERSONA], il 29 settembre 1989 riguardo al gruppo IMI, al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e alla Wieland, il 21 ottobre 1997 riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] e, al più tardi, il 29 agosto 1998 riguardo alla Chalkor, al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e alla HME. Quanto alla data in cui l’infrazione è venuta meno, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quella del 22 marzo 2001, salvo riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Chalkor, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], hanno rispettivamente smesso di partecipare al cartello l’8 gennaio 2001 e nel mese di settembre 1999 (‘considerando’ 597 della decisione impugnata).
23. Quanto al carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi, riguardo al gruppo [OSCURATO:PERSONA], al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed alla Wieland, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nella decisione impugnata che, benché il cartello avesse avuto periodi di attività meno intensa tra il 1990 e il dicembre 1992, da una parte, e tra luglio 1994 e luglio 1997, dall’altra, l’attività costitutiva dell’infrazione non era tuttavia mai del tutto cessata, sicché l’infrazione di cui trattasi costituiva effettivamente un’infrazione unica non prescritta (‘considerando’ 466, 471, 476, 477 e 592 della decisione impugnata).
Determinazione dell’importo delle ammende
24. Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto una serie di ammende, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al gruppo [OSCURATO:PERSONA], al gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla Chalkor, alla HME, al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e alla Wieland (‘considerando’ 842 e art. 2 della decisione impugnata).
25. Gli importi delle ammende sono stati determinati dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, e cioè i due criteri esplicitamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che era, secondo la decisione impugnata, applicabile all’epoca dell’infrazione di cui trattasi (‘considerando’ 601‑603 della decisione impugnata).
26. Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singola impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la metodologia definita negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), pur non essendosi sistematicamente riferita ad essi. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
Importo di partenza delle ammende
– Gravità
27. Quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della natura propria dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, dell’estensione del mercato geografico di cui trattasi e della misura del mercato stesso (‘considerando’ 605 e 678 della decisione impugnata).
28. L’Istituzione ha fatto valere che le pratiche di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, come quelle considerate nel caso di specie, costituivano, per la loro stessa natura, un’infrazione molto grave e ha ritenuto che il mercato geografico interessato dal cartello corrispondesse a quello del territorio del SEE. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti tenuto conto del fatto che il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame costituiva un settore industriale molto rilevante, il cui valore era stato stimato pari a EUR 1 151 milioni nel SEE nel 2000, ultimo anno compiuto del cartello (‘considerando’ 606 e 674‑678 della decisione impugnata).
29. Per quanto riguarda l’impatto concreto sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sussistevano prove sufficienti per dimostrare che il cartello aveva globalmente prodotto determinati effetti sul mercato interessato, segnatamente sui prezzi, anche se era impossibile quantificarli precisamente (‘considerando’ 670 e 673 della decisione impugnata). Ai fini di tale affermazione, l’Istituzione si è fondata, segnatamente, su diversi indici. In primo luogo, si è basata sull’attuazione dell’intesa riferendosi al fatto che i partecipanti avevano scambiato informazioni sui volumi delle vendite e sui livelli dei prezzi (‘considerando’ 629 e 630 della decisione impugnata).
30. In secondo luogo, essa ha tenuto conto della circostanza che i membri del cartello detenevano una parte rilevante, vale a dire l’84,6%, del mercato nel SEE (‘considerando’ 635 della decisione impugnata).
31. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su tabelle, memorandum e note redatte nel contesto delle riunioni del cartello da parte dei suoi stessi membri. Tali documenti attesterebbero che i prezzi erano aumentati nel corso di alcuni periodi del cartello e che i membri del cartello avevano realizzato profitti supplementari rispetto ai periodi precedenti. Alcuni di tali documenti indicherebbero che i soggetti coinvolti nel cartello ritenevano che esso avesse consentito alle imprese interessate di conseguire i loro obiettivi di prezzo. [OSCURATO:PERSONA] si è parimenti fondata sulle dichiarazioni del sig. M., ex amministratore di una delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nonché della Wieland, del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle loro rispettive cooperazioni (‘considerando’ 637‑654 della decisione impugnata).
32. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le rispettive quote di mercato dei partecipanti all’intesa erano rimaste relativamente stabili per tutta la durata del cartello, anche se i clienti dei partecipanti talvolta erano cambiati (‘considerando’ 671 della decisione impugnata).
33. [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto la conclusione che le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto grave (‘considerando’ 680 della decisione impugnata).
– Trattamento differenziato
34. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato nella decisione impugnata quattro gruppi che essa riteneva rappresentativi dell’importanza relativa delle imprese nell’infrazione di cui trattasi. La ripartizione dei membri del cartello in diverse categorie effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sulle rispettive quote di mercato dei partecipanti al cartello per le vendite dei prodotti interessati nel SEE nel corso dell’anno 2000. Conseguentemente, il gruppo KME è stato considerato come il principale attore sul mercato interessato ed è stato classificato nella prima categoria. I gruppi Wieland (composto dalla Wieland e dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui la Wieland ha assunto il controllo nel luglio 1999), IMI e [OSCURATO:PERSONA] sono stati considerati come operatori di taglia media su tale mercato e sono stati collocati nella seconda categoria. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stato collocato nella terza categoria. [OSCURATO:PERSONA] quarta categoria figurano la HME e la Chalkor (‘considerando’ 681‑692 della decisione impugnata).
35. Le quote di mercato sono state determinate in funzione del fatturato, realizzato da ogni contravventore, proveniente dalle vendite di tubi idrotermosanitari sul mercato complessivo dei tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. Pertanto, le quote di mercato delle imprese che non vendevano tubi WICU e Cuprotherm sono state calcolate dividendo il loro fatturato relativo ai tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica per la misura complessiva del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (‘considerando’ 683 e 692 della decisione impugnata).
36. [OSCURATO:PERSONA] ha conseguentemente fissato l’importo di partenza delle ammende in EUR 70 milioni per il gruppo KME, in EUR 23,8 milioni per i gruppi Wieland, IMI e [OSCURATO:PERSONA], in EUR 16,1 milioni per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e in EUR 9,8 milioni per la Chalkor e per la HME (‘considerando’ 693 della decisione impugnata).
37. In considerazione del fatto che, dopo il luglio 1999, la Wieland e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unica impresa e che, sino al giugno 1995, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] costituivano congiuntamente un’impresa distinta dalla KME Germany, l’importo di partenza delle ammende che sono state loro rispettivamente inflitte è stato fissato come segue: EUR 35 milioni per il gruppo KME (KME Germany, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] in solido); EUR 17,5 milioni per la KME Germany; EUR 17,5 milioni per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in solido; EUR 3,25 milioni per il gruppo Wieland; EUR 19,52 milioni per la Wieland e EUR 1,03 milioni per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 694‑696 della decisione impugnata).
38. Per tener conto della necessità di fissare l’ammenda a un livello che ne garantisse l’effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] del 50%, portandolo in tal modo a EUR 35,7 milioni, ritenendo che il suo fatturato mondiale, superiore a EUR 5 miliardi, indicasse che esso disponesse di una misura e di un potere economico tali da giustificare detta maggiorazione (‘considerando’ 703 della decisione impugnata).
Importo di base delle ammende
39. Dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Così, si è concluso nel senso che:
– doveva essere applicata al gruppo IMI, dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 23,8 milioni;
– doveva essere applicata al gruppo [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda, fissato in EUR 35,7 milioni in seguito al suo aumento a fini dissuasivi;
– doveva essere applicata al gruppo [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ha partecipato al cartello per dodici anni e nove mesi, una maggiorazione del 125% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 16,1 milioni;
– doveva essere applicata alla Chalkor, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici mesi, una maggiorazione del 10% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;
– doveva essere applicata alla HME, dal momento che ha partecipato al cartello per due anni e sei mesi, una maggiorazione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;
– doveva essere applicata al gruppo KME, dal momento che ha partecipato al cartello per cinque anni e sette mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 35 milioni;
– doveva essere applicata al gruppo KME Germany, dal momento che ha partecipato al cartello per sette anni e due mesi, una maggiorazione del 70% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;
– doveva essere applicata alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che hanno partecipato al cartello per cinque anni e dieci mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;
– sono state applicate alla Wieland, dal momento che è stata ritenuta responsabile, da una parte, singolarmente, per un periodo di nove anni e nove mesi e, dall’altra, in solido con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per un periodo ulteriore di un anno e otto mesi, una maggiorazione del 95% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 19,52 milioni, per il quale la Wieland è l’unica responsabile, e una maggiorazione del 15% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 3,25 milioni, per il quale la Wieland e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono responsabili in solido (‘considerando’ 706‑714 della decisione impugnata).
40. Pertanto, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese di cui trattasi sono stati determinati come segue:
– per il gruppo KME: EUR 54,25 milioni;
– per la KME Germany: EUR 29,75 milioni;
– per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in solido): EUR 27,13 milioni;
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 1,03 milioni;
– per il gruppo Wieland: EUR 3,74 milioni;
– per la Wieland: EUR 38,06 milioni;
– per il gruppo IMI: EUR 49,98 milioni;
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 74,97 milioni;
– per la Chalkor: EUR 10,78 milioni;
– per la HME: EUR 12,25 milioni;
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 36,225 milioni (‘considerando’ 719 della decisione impugnata).
Circostanze aggravanti e attenuanti
41. L’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 50% argomentando che detto gruppo era autore di una recidiva, essendo stato destinatario della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 [CA] concernente l’accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabil[e] laminati a freddo (GU L 220, pag. 28) (‘considerando’ 720‑726 della decisione impugnata).
42. Quali circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che i gruppi KME e [OSCURATO:PERSONA] le avevano fornito talune informazioni, nel contesto delle loro rispettive cooperazioni, che non ricadevano nella comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
43. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] di EUR 40,17 milioni, il che corrisponderebbe all’ammenda che sarebbe stata inflitta a detto gruppo per il periodo di durata dell’infrazione da settembre 1989 a luglio 1997, il cui accertamento era stato reso possibile dalle informazioni che il gruppo medesimo aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 758 e 759 della decisione impugnata).
44. Quanto al gruppo KME, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta è stato ridotto di EUR 7,93 milioni in ragione della sua cooperazione, che aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare che l’infrazione di cui trattasi comprendeva i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (‘considerando’ 760 e 761 della decisione impugnata).
Applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione
45. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, ha concesso una riduzione dell’importo delle ammende del 50% al gruppo [OSCURATO:PERSONA], del 35% al gruppo Wieland, del 15% alla Chalkor, del 10% al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e al gruppo IMI e del 35% al gruppo KME. La HME non ha beneficiato di alcuna riduzione ai sensi di tale comunicazione (‘considerando’ 815 della decisione impugnata).
Importo definitivo delle ammende
46. Conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato gli importi delle ammende da infliggere alle imprese destinatarie della decisione impugnata come segue:
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 32,6 milioni;
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0,6695 milioni;
– per la Chalkor: EUR 9,16 milioni;
– per la HME: EUR 4,49 milioni;
– per il gruppo IMI: EUR 44,98 milioni;
– per il gruppo KME: EUR 32,75 milioni;
– per la KME Germany: EUR 17,96 milioni;
– per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in solido): EUR 16,37 milioni;
– per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]: EUR 36,14 milioni;
– per il gruppo Wieland: EUR 2,43 milioni;
– per la Wieland: EUR 24,7416 milioni (‘considerando’ 842 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
47. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
48. Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
49. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, lett. a)‑c), della decisione impugnata per quanto riguarda i periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998 e tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999;
– in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
50. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– aumentare l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
51. Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, da una parte, l’annullamento parziale della decisione impugnata e, dall’altra, la riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta.
1. 1. Sulla domanda intesa all’annullamento parziale della decisione impugnata
Argomenti delle parti
52. A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono un motivo unico, attinente ad un errore di diritto che vizia l’accertamento della loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata.
53. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia provato a sufficienza e conformemente alla giurisprudenza che esse, nei periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, avevano inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti al cartello e che erano a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altri contravventori nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che potevano ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne il rischio.
54. Quanto al periodo dal 1° luglio 1995 al 27 agosto 1998, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, dal 1° luglio 1995, gli accordi SANCO non costituivano più una parte del cartello. Pertanto, il cartello sarebbe stato costituito esclusivamente da due parti, vale a dire gli accordi WICU e Cuprotherm e gli accordi europei ampliati.
55. In considerazione del fatto che sarebbe pacifico che le ricorrenti non hanno mai partecipato agli accordi WICU e Cuprotherm e che hanno smesso di assistere alle riunioni svolte nel contesto degli accordi europei ampliati tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, l’infrazione contestata alle ricorrenti non sarebbe stata continua, ma sarebbe stata interrotta.
56. Secondo le ricorrenti, il fatto che esse abbiano continuato, dopo il 1° luglio 1995, a partecipare alla rete di scambio di informazioni tra i «produttori SANCO» non rileva affatto quanto alla questione se la loro partecipazione al cartello sia stata interrotta o meno. Infatti, dopo che, nel periodo centrale del 1995, il sig. M., uno dei loro direttori generali all’epoca, aveva lasciato il servizio, e sino al 21 novembre 1997, esse avrebbero ignorato l’esistenza delle riunioni del cartello, se non addirittura l’esistenza del cartello in quanto tale. Le ricorrenti avrebbero preso coscienza dell’esistenza degli accordi europei ampliati solo il 21 novembre 1997, data in cui sarebbero state invitate dal gruppo KME a partecipare a tale cooperazione, ciò che esse avrebbero rifiutato.
57. Peraltro, il sistema di scambio di informazioni esistente tra i «produttori SANCO» dal 1998 sarebbe stato il risultato dell’attuazione di accordi di licenze lecite. Pertanto, l’obiettivo originario e principale di detto sistema sarebbe stato lecito. All’udienza, le ricorrenti hanno tuttavia riconosciuto che, tra il 1988 e il periodo centrale del 1995, detto sistema di scambio di informazioni aveva parimenti costituito uno strumento nell’ambito del cartello. Esse affermano che, dal momento che non erano a conoscenza del carattere continuato delle riunioni e dei contatti collusori nell’ambito del cartello dopo il periodo centrale del 1995, la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni successivamente a tale data non aveva più costituito una partecipazione al cartello, ma unicamente all’attuazione di accordi di licenze lecite.
58. Quanto al periodo dal 10 dicembre 1998 al 7 ottobre 1999, le ricorrenti sostengono che, alla riunione del 10 dicembre 1998, esse hanno annunciato, in termini chiari ed espliciti, il loro ritiro dalla cooperazione nel contesto degli accordi europei ampliati. Le ricorrenti avrebbero partecipato nuovamente al cartello solo in una riunione generale organizzata l’8 ottobre 1999.
59. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
60. In limine, occorre ricordare che la Corte ha affermato che una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione della detta disposizione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 81). Ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 258).
61. Del pari, un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi di tale intesa, allorché, da un lato, le era noto, o doveva necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava rientrava in un piano globale e, dall’altro, questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 773, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 231).
62. Nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti abbiano partecipato agli accordi europei ampliati dal 3 giugno 1988 al 30 giugno 1995, dal 27 agosto 1998 al 10 dicembre 1998 e dall’8 ottobre 1999 al 22 marzo 2001. È parimenti pacifico che esse abbiano frequentemente e continuamente scambiato con il gruppo KME e con la Wieland dati dettagliati in ordine ai volumi delle vendite dei tubi idrotermosanitari della marca SANCO per tutta la durata del cartello, vale a dire dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001.
63. Conseguentemente, occorre determinare se tale scambio di dati costituiva uno degli elementi costitutivi del piano globale del cartello e se le ricorrenti avrebbero dovuto essere a conoscenza del cartello e del suo funzionamento nel corso dei periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999.
64. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata (‘considerando’ 449‑457), la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che gli elementi del piano globale del cartello comprendevano:
– il congelamento delle quote di mercato rispettive mediante la ripartizione dei volumi delle vendite per paese;
– un accordo su maggiorazioni di prezzo o su prezzi coordinati e l’applicazione di tali maggiorazioni o di tali prezzi coordinati;
– l’attuazione della ripartizione dei mercati e della coordinazione dei prezzi mediante un meccanismo di sorveglianza che si fonda sulla designazione di posizioni dominanti per diversi territori europei, nonché sullo scambio regolare di informazioni confidenziali sulle strategie commerciali, i volumi e gli obiettivi di di vendita, nonché, puntualmente, sui prezzi e sulle riduzioni.
65. Per quanto riguarda, più precisamente, gli scambi di informazioni relative ai tubi SANCO, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al ‘considerando’ 143 della decisione impugnata, che essi consentivano di controllare il volume delle vendite. Occorre parimenti ricordare che, al ‘considerando’ 138 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la ripartizione dei volumi delle vendite era oggetto di una coordinazione regolare tra i «produttori SANCO» e i membri degli accordi europei ampliati. Infine, al ‘considerando’ 486 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il cartello «consisteva essenzialmente in scambi di informazioni sui volumi delle vendite e, su tale base, nella ripartizione delle quote».
66. Le ricorrenti non hanno contestato tali affermazioni riguardo al periodo dal 3 giugno 1988 al 1° luglio 1995. Quanto al periodo dal 1° luglio 1995 al 22 marzo 2001, esse fanno valere che non potevano ragionevolmente aver previsto che la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni dopo il periodo centrale del 1995 avrebbe contribuito al funzionamento del cartello.
67. Gli argomenti delle ricorrenti, tuttavia, non sono persuasivi. Infatti, avendo partecipato per diversi anni sia agli accordi SANCO sia agli accordi europei ampliati, che comprendevano la ripartizione della produzione e la sorveglianza dell’attuazione di tale ripartizione mediante scambi frequenti e dettagliati relativi ai volumi delle vendite, le ricorrenti non possono pretendere che la partenza, nel periodo centrale del 1995, del sig. M., abbia provocato un’amnesia acuta nell’ambito dell’impresa riguardo all’esistenza del cartello o al suo modus operandi.
68. Le ricorrenti non pretendono, del resto, che il sig. M. fosse il solo dipendente o dirigente a conoscenza della loro partecipazione al cartello tra il 1988 e il 1995.
69. Si deve rilevare che, durante tutto il periodo della loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni, le ricorrenti hanno sostenuto il meccanismo anticoncorrenziale convenuto nell’ambito del cartello. La loro implicazione in tale sistema di scambio di informazioni ha pertanto costituito la prosecuzione della loro partecipazione al cartello (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 60 supra, punto 281). Infatti, per le ragioni menzionate ai precedenti punti 64‑68, le ricorrenti dovevano necessariamente essere a conoscenza del fatto che la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni si inscriveva nel piano globale del cartello.
70. Infine, si deve rilevare che l’argomento delle ricorrenti secondo cui gli accordi SANCO non costituivano più una parte del cartello dopo il periodo centrale del 1995 è inoperante. Infatti, come già esposto al precedente punto 69, la partecipazione continua delle ricorrenti al cartello è dimostrata dal fatto che esse hanno partecipato senza soluzione di continuità a un sistema di scambio di informazioni e che dovevano necessariamente sapere che tale sistema faceva parte del piano globale dell’infrazione di cui trattasi.
71. Ne consegue che la domanda di annullamento parziale proposta dalle ricorrenti deve essere respinta.
2. 2. Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda
72. A sostegno di tale domanda, le ricorrenti invocano tre motivi, attinenti, rispettivamente, a un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative ai termini di prescrizione, a un aumento erroneo dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione e a un’applicazione erronea della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
73. Prima di esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti, si deve ricordare che dai ‘considerando’ 601 e 842 della decisione impugnata risulta che le ammende imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’infrazione sono state inflitte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende applicando la metodologia definita negli orientamenti e la comunicazione del 1996 sulla cooperazione (v. punto 26 supra).
74. Gli orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche, sono pur sempre indicativi della prassi da seguire, dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429, punto 91, e la giurisprudenza citata).
75. Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla decisione impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, se dovesse accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e motivato sufficientemente in diritto. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da una parte, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altra, del metodo generale ivi indicato (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 252‑255, 266‑267, 312 e 313).
76. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] risultante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la [OSCURATO:PERSONA]. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75 supra, punto 267).
77. Pertanto, nei settori in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha conservato un potere discrezionale, per esempio in ordine all’importo di partenza o alla percentuale di maggiorazione a causa della durata, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punti 64 e 79).
78. Il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] ed i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza anche di merito (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331, punti 60‑62, e sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4491, punto 181).
Sul motivo attinente a un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative ai termini di prescrizione
Argomenti delle parti
79. Le ricorrenti fanno valere che, dal momento che esse non hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le norme applicabili in materia di termini di prescrizione infliggendo un’ammenda per il periodo precedente il 22 marzo 1996, atteso che la sua indagine è iniziata solo il 22 marzo 2001. Al riguardo, le ricorrenti sottolineano che lo scambio di informazioni relative ai volumi delle vendite in applicazione delle licenze SANCO dopo il periodo centrale del 1995 non ricadeva nel cartello e che l’intesa alla quale esse hanno aderito il 27 agosto 1988 non corrispondeva all’intesa che avevano lasciato nel periodo centrale del 1995.
80. Le ricorrenti fanno parimenti valere che avrebbero dovuto beneficiare del medesimo trattamento della HME, della [OSCURATO:PERSONA], del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della Chalkor quanto ai termini di prescrizione, conformemente al principio di parità di trattamento.
81. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo.
Giudizio del Tribunale
82. In limine, occorre ricordare che dai precedenti punti 60‑71 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente dichiarato, nella decisione impugnata, che le ricorrenti avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata tra il 3 giugno 1988 e il 22 marzo 2001. Infatti, la loro partecipazione ininterrotta al sistema di scambio di informazioni era sufficiente per dimostrare la loro partecipazione continuata al cartello.
83. Ne consegue che, indipendentemente dalle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla HME, alla [OSCURATO:PERSONA], al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e alla Chalkor, la prescrizione ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003 non trova applicazione nei confronti delle ricorrenti.
84. In ogni caso, e ad abundantiam, si deve rilevare che dai ‘considerando’ 216, 449 e 450 della decisione impugnata nonché dal suo art. 1 risulta che la HME, la [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la Chalkor sono state ritenute responsabili per le loro partecipazioni rispettive al cartello a far data dal 1997 o dal 1998, mentre le ricorrenti sono state ritenute responsabili a far data dal 1988.
85. Il presente motivo deve pertanto essere dichiarato infondato.
Sul motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
86. Le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità non tenendo conto, nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda per la durata, della loro ridotta partecipazione al cartello nel corso di un periodo considerevole. Al riguardo, esse deducono che, nel corso di due periodi di interruzione della loro partecipazione al cartello, esse hanno solo sottoposto e ricevuto informazioni sui volumi delle vendite in forza dell’accordo di licenza SANCO.
87. [OSCURATO:PERSONA] loro replica, le ricorrenti deducono che la [OSCURATO:PERSONA], nel fissare l’importo dell’ammenda, ha tenuto conto solo della gravità del cartello, in quanto tale, omettendo di prendere in considerazione, nel suo giusto valore, il loro ruolo nell’infrazione di cui trattasi. Al riguardo, le ricorrenti sostengono, riferendosi alla giurisprudenza, che la gravità di un’infrazione non si valuta unicamente in funzione degli elementi ad essa propri, ma parimenti in funzione delle circostanze attinenti l’impresa interessata.
88. Pertanto, anche se non doveva ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a tener conto della ridotta intensità della partecipazione delle ricorrenti al fine di maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda inflitta per la durata, essa era tuttavia tenuta a farlo fissando l’importo dell’ammenda in considerazione della gravità.
89. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo e eccepisce l’irricevibilità riguardo alla censura secondo cui essa, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, avrebbe omesso di tener conto del ruolo svolto dalle ricorrenti nel cartello. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta censura costituisce un motivo nuovo, che non era menzionato nel ricorso e dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile.
Giudizio del Tribunale
90. Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare come dal combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia nonché un’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, dev’essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo enunciato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso, e che presenti uno stretto collegamento con questo (sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 51; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1755, punti 9 e 10). Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2085, punto 156, e 15 ottobre 2008, causa T‑345/05, Mote/[OSCURATO:PERSONA], punto 85).
91. Occorre rilevare che, nel ricorso, le ricorrenti hanno sottolineato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolo dell’importo dell’ammenda loro inflitta, non avrebbe tenuto conto della loro partecipazione asseritamente ridotta al cartello. Dal ricorso risulta che il loro motivo verte sul carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda inflitta. Tuttavia, la censura ivi presentata dalle ricorrenti riguarda unicamente la maggiorazione dell’importo di partenza per la durata.
92. [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti non fanno riferimento a nuovi elementi di fatto, ma tendono a ampliare la portata del loro motivo per includere parimenti un motivo attinente alla valutazione della gravità della loro partecipazione al cartello. Tuttavia quest’ultimo motivo non può essere considerato come ampliamento del motivo attinente al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda inflitta, come esposto nel ricorso, e che presenti uno stretto collegamento con questo. Infatti, la contestazione di un elemento essenziale di una decisione, come, nella specie, la valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, deve essere specificamente formulata dinanzi al Tribunale sin dall’introduzione del ricorso.
93. Conseguentemente, la censura delle ricorrenti relativa alla valutazione della gravità della loro partecipazione al cartello deve essere dichiarata irricevibile.
94. Quanto alla fondatezza del motivo, si deve ricordare che esso riguarda un elemento rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA], in forza degli orientamenti, ha conservato un margine di discrezionalità. Pertanto, detto motivo potrà essere accolto solo nell’ipotesi in cui il Tribunale accertasse un errore manifesto nella valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 77).
95. Al riguardo, va rammentato che un aumento dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della durata non è limitato all’ipotesi in cui sussiste un nesso diretto tra la durata e un danno maggiore apportato agli obiettivi sanciti dalle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 278, e la giurisprudenza citata).
96. Dagli orientamenti emerge inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non ha stabilito alcuna sovrapposizione né alcuna interdipendenza tra la valutazione della gravità e quella della durata dell’infrazione.
97. Al contrario, in primo luogo, dagli orientamenti emerge che essi prevedono la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione viene analizzata in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, segnatamente le sue dimensioni e la sua posizione sul mercato rilevante, il che può dare luogo ad una ponderazione dell’importo di partenza, alla suddivisione delle imprese in categorie e alla fissazione di un importo di partenza specifico. In terzo luogo, la durata dell’infrazione è presa in considerazione per fissare l’importo di base e, in quarto luogo, gli orientamenti prevedono la considerazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti che consentano di modulare l’importo dell’ammenda, in particolare in funzione del ruolo attivo o passivo delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’infrazione.
98. Ne consegue che la mera circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione che, per le infrazioni di lunga durata, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, ovvero della gravità dell’infrazione. Infatti, compete alla [OSCURATO:PERSONA] scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale (v. supra, punto 77), la percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione.
99. [OSCURATO:PERSONA] specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in particolare al ‘considerando’ 706 della decisione impugnata, che le ricorrenti avevano partecipato al cartello per una durata di dodici anni e nove mesi (v., al riguardo, i precedenti punti 60‑71), vale a dire una lunga durata ai sensi degli orientamenti. Conseguentemente, ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda del 125%. Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non si è discostata dalle regole che essa si è imposta negli orientamenti.
100. Del resto, il Tribunale ritiene che detta maggiorazione del 125%, in considerazione della durata dell’infrazione di cui tratta si, nella specie, non sia manifestamente sproporzionata.
Sul motivo attinente alla insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda, alla luce della cooperazione delle ricorrenti ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione
Argomenti delle parti
101. Le ricorrenti fanno valere che la loro cooperazione avrebbe meritato una più rilevante riduzione dell’importo della loro ammenda, atteso che esse hanno confermato l’esattezza delle informazioni fornite dal sig. M. e che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una descrizione dettagliata degli accordi SANCO.
102. Esse affermano anche che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento concedendo loro la medesima riduzione dell’importo dell’ammenda concessa al gruppo IMI, mentre esse avrebbero cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] più di detto gruppo. La riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta al gruppo IMI sarebbe stata motivata dal solo fatto che detto gruppo avrebbe riconosciuto l’infrazione e che non avrebbe contestato i fatti su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, le ricorrenti avrebbero, inoltre, inviato informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] nonché chiarito o confermato fatti rilevanti che hanno facilitato l’indagine e sui quali essa si sarebbe fondata nella decisione impugnata.
103. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo
Giudizio del Tribunale
104. In limine, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo si fonda sulla considerazione che una siffatta collaborazione consente alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un’infrazione con minore difficoltà (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 325, e causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punto 363).
105. Va altresì ricordato che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di questa valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] non può disattendere il principio della parità di trattamento.
106. Peraltro, si deve rilevare che dal punto D 2 della comunicazione del 1996 sulla cooperazione risulta che un’impresa può beneficiare dell’applicazione della comunicazione medesima se, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, essa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione commessa o se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, essa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue accuse.
107. Nel caso di specie, sia il gruppo IMI sia le ricorrenti hanno iniziato a cooperare dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. Pertanto, le ricorrenti non possono pretendere di ottenere una riduzione più rilevante di quella attribuita al gruppo IMI, fatta salva l’ipotesi in cui, per accertare l’infrazione, la loro cooperazione abbia facilitato il compito della [OSCURATO:PERSONA] più di quella fornita dal gruppo IMI.
108. Al riguardo, è giocoforza rilevare che dalla decisione impugnata risulta che la cooperazione fornita dalle ricorrenti si distingue unicamente da quella fornita dal gruppo IMI in quanto solo le ricorrenti hanno «chiarito taluni dettagli di fatto» (‘considerando’ 809 e 812 della decisione impugnata). Inoltre, dalla decisione impugnata risulta implicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’utilità delle cooperazioni rispettive del gruppo IMI e delle ricorrenti era stata di un livello comparabile, dal momento che entrambe avevano iniziato a collaborare in una fase in cui la [OSCURATO:PERSONA] era già in grado, segnatamente in ragione della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA], dei gruppi [OSCURATO:PERSONA] e KME, della Wieland e della Chalkor, di comprovare l’esistenza dell’integralità dell’infrazione di cui trattasi. Le ricorrenti non sostengono, d’altronde, che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di comprovare l’esistenza del cartello nella sua integralità al momento della loro cooperazione.
109. Si deve inoltre sottolineare che una dichiarazione come quella di cui al precedente punto 102, che si limita a confermare informazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] da un’altra impresa in una fase anteriore dell’indagine, non agevola in misura significativa l’assolvimento dei compiti della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 301, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 455).
110. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella considerazione dell’utilità della cooperazione delle ricorrenti e non ha violato il principio di parità di trattamento concedendo una percentuale di riduzione identica, ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, alle ricorrenti e al gruppo IMI. Conseguentemente, anche il presente motivo non è fondato.
111. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
3. Sulla domanda riconvenzionale, fondata sul trattamento potenzialmente favorevole delle ricorrenti rispetto alla Chalkor e al gruppo IMI
Argomenti delle parti
112. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il gruppo IMI e la Chalkor hanno fatto valere, rispettivamente, nei loro ricorsi nelle cause T‑18/05 e T‑21/05, che, nella determinazione dell’importo delle ammende, essa non ha tenuto conto del fatto che non erano stati implicati negli accordi SANCO e negli accordi WICU e Cuprotherm e che, pertanto, avevano commesso un’infrazione meno grave di quella commessa dalle ricorrenti, la Wieland e il gruppo KME. Gli argomenti del gruppo IMI e della Chalkor solleverebbero la questione dell’asserita discriminazione tra i partecipanti al cartello nel contesto di quella che è stata considerata un’infrazione unica.
113. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se il Tribunale dovesse accogliere gli argomenti del gruppo IMI e della Chalkor su tale punto, dovrebbe, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, aumentare l’importo delle ammende inflitte al gruppo KME, alle ricorrenti e alla Wieland, piuttosto che ridurre quello delle ammende inflitte al gruppo IMI e alla Chalkor.
114. Le ricorrenti concludono per il rigetto della domanda.
Giudizio del Tribunale
115. Si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato, nelle sue sentenze pronunciate in data odierna, causa T‑18/05, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), e causa T‑21/05, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), che il gruppo IMI e la Chalkor hanno commesso un’infrazione meno grave di quella commessa dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], dal gruppo KME e dalla Wieland e che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore omettendo di tener conto di tali elementi nel calcolo degli importi delle ammende.
116. Il Tribunale ha inoltre affermato, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, che l’importo di partenza delle ammende assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] era adeguato rispetto alla gravità dell’insieme delle tre parti del cartello e che occorreva ridurre l’importo di partenza delle ammende inflitte al gruppo IMI e alla Chalkor per tener conto della circostanza che esse non sono state ritenute responsabili dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli accordi SANCO (sentenze IMI e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 115 supra, punti 166, 167 e 189, e Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 115 supra, punti 104, 105 e 185).
117. Ne consegue che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
Sulle spese
118. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, di detto regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
119. Nel caso di specie, le ricorrenti sono risultate soccombenti per quel che riguarda il loro ricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è risultata soccombente riguardo alla sua domanda riconvenzionale. Tuttavia, è giocoforza concludere che le ricorrenti risultano sostanzialmente soccombenti. Ciò premesso, si deve disporre che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima sopporterà il 10% delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta.
3) [OSCURATO:PERSONA] AB, la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 10 % delle proprie spese.