Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15204/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; considerato, invero, che la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla configurazione della fattispecie incriminatrice contestata e, in particolare, all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; considerato, invero, che la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla configurazione della fattispecie incriminatrice contestata e, in particolare, all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 15204/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris