CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MTETE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 115) [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., eccependo violazione di legge e nullità della sentenza, stante la sua mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato (cittadino albanese). La censura proposta è manifestamente infondata, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra alcuna ipotesi di nullità, ma comporta soltanto, qualora vi sia stata specifica richiesta della traduzione, che i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (cfr. Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 re estensor