CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 14443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Bologna del 28 settembre 2023, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero - rispettivamente - di mesi 8 e giorni 20 di reclusione e di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato, contestato ad entrambi, di cui agli artt. 110,633 e 639/bis cod. pen. e per il reato, contestato alla sola Salkanovic, di cui agli artt. 48 e 479, 61 n. 2 cod. pen. 1.L'unico motivo di ricorso, nel dedurne mera apparenza, si duole della carenza di motivazione della sentenza, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione, in fatto e in diritto, in ordine alla responsabilità degli imputati e alla mancata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'ad. 129 cod. proc. pen.. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'ad, 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso, peraltro del tutto indeterminato, riguarda un aspetto - la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'ad. 129 cod. proc. pen. - che risulta fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità dei ricorsi conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/02/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]