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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 32752/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 9 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 7 dicembre 2021, reso ai sensi dell'art. 6

I. n.401 del 1989, con il quale è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso agli stadi o altri impianti sportivi in occasione di eventi calcistici di qualsiasi società sportiva e di qualsiasi livello agonistico per tre anni, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura per due volte in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra Pavia 1911.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 per la compressione del diritto di difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore necessario per l'esercizio del diritto di difesa.

Tale provvedimento sarebbe stato notificato, come risulterebbe dalla relata di notifica, in data 8 dicembre 2021, alle ore 13:40, e sarebbe stato convalidato in data 9 dicembre 2021, alle ore 14:34, a distanza di meno di 48 ore.

2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241 del 1990, e il vizio della motivazione con riferimento al provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della memoria difensiva.

2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione, con riferimento alla necessità di imporre anche l'obbligo prescrittivo di cui all'articolo 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 oltre al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, stessa legge. 2.5 Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 e il vizio della motivazione con riferimento alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in questura due volte in occasione delle partite di calcio del Pavia 1911 sia in casa che in trasferta.

2.6. Il difensore ha poi depositato una memoria difensiva a sostegno delle tesi proposte nel primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.1.1.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto.

L'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., ed integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769).

1.2. Il provvedimento impositivo del Questore di Pavia è stato emesso in data 7 dicembre 2021, notificato in data 8 dicembre 2021, ore 13:40 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 9 dicembre 2021, ore 14:34.

Pertanto, tra la notifica del provvedimento del Questore e il deposito dell'ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore.

Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Pavia del 7 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 9 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 7 dicembre 2021, reso ai sensi dell'art. 6 I. n.401 del 1989, con il quale è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso agli stadi o altri impianti sportivi in occasione di eventi calcistici di qualsiasi società sportiva e di qualsiasi livello agonistico per tre anni, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura per due volte in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra Pavia 1911. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 per la compressione del diritto di difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore necessario per l'esercizio del diritto di difesa. Tale provvedimento sarebbe stato notificato, come risulterebbe dalla relata di notifica, in data 8 dicembre 2021, alle ore 13:40, e sarebbe stato convalidato in data 9 dicembre 2021, alle ore 14:34, a distanza di meno di 48 ore. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241 del 1990, e il vizio della motivazione con riferimento al provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della memoria difensiva. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione, con riferimento alla necessità di imporre anche l'obbligo prescrittivo di cui all'articolo 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 oltre al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, stessa legge. 2.5 Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 e il vizio della motivazione con riferimento alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in questura due volte in occasione delle partite di calcio del Pavia 1911 sia in casa che in trasferta. 2.6. Il difensore ha poi depositato una memoria difensiva a sostegno delle tesi proposte nel primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.1.1. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. L'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., ed integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769). 1.2. Il provvedimento impositivo del Questore di Pavia è stato emesso in data 7 dicembre 2021, notificato in data 8 dicembre 2021, ore 13:40 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 9 dicembre 2021, ore 14:34. Pertanto, tra la notifica del provvedimento del Questore e il deposito dell'ordinanza di convalida non è decorso il termine di quarantotto ore. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa. 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Pavia del 7 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo a
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