CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha convalidato l'arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA], effettuato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen. e ha respinto la richiesta di applicazione di misura coercitiva, ordinandone l'immediata liberazione. La Corte non ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'applicazione di una misura cautelare provvisoria, in quanto, sulla base dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della red notice dell'Interpol, non risultava soddisfatto il requisito della doppia incriminazione, non essendo chiaro il titolo di reato ascritto all'estradando.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione degli artt. 13, comma 2, cod. pen. e 696 cod. proc. pen., in relazione all'art. 716, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il fatto di reato ascritto all'estradando, indipendentemente dalla sua esatta qualificazione giuridica, è stato dettagliatamente descritto, mediante indicazione del luogo e del tempo della sua commissione e della condotta tenuta, avente sicura rilevanza penale anche nell'ordinamento interno, sia che si tratti di tentata estorsione, sia che si tratti di tentata rapina aggravata o, anche, di partecipazione a un gruppo criminale armato. Del resto, la doppia incriminazione non implica identità assoluta tra fattispecie incriminatrici ma solo l'applicabilità di sanzioni penali in entrambi gli ordinamenti per i fatti per cui si procede. 2.2. Violazione degli artt. 715, comma 2 lett. b), e 716, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Erroneamente non è stata applicata la misura cautelare, in quanto la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell'Interpol impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 2.3. Violazione dell'art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione del concreto pericolo di fuga, che costituiva circostanza essenziale ai fini dell'applicazione della misura cautelare richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 2. La materia è regolata dagli artt. 714, 715 e 716 cod. proc. pen. Tale ultima disposizione (arresto da parte della polizia giudiziaria) stabilisce, al comma 1, che «nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715, comma 2» e, al successivo comma 3, che «quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida 2l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva». L'art. 715 (applicazione provvisoria di misura cautelare), al comma 2, prevede che «la misura può essere disposta se: a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l'esatta identificazione della persona; c) vi è pericolo di fuga». L'art. 714 prevede, in linea generale, che «le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione» (comma 3). 3. Tale sistema attribuisce all'arresto provvisorio e alle misure coercitive preordinate all'estradizione una funzione strumentale, volta ad assicurare il buon esito della procedura nelle more della trasmissione della domanda estradizionale. La giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente precisato l'estensione del sindacato demandato al giudice della convalida. Secondo un consolidato orientamento, la convalida dell'arresto provvisorio disposto,. sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell'Interpol impone di verificare esclusivamente la ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., senza che in tale sede possano essere anticipate le valutazioni concernenti l'esistenza di eventuali cause ostative all'estradizione, riservate alla successiva fase del procedimento (Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, Volkan, Rv. 287795; Sez. 6, n. 37636 del 24/09/2025, Basharat, non mass.; Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, dep. 2021, Marogna). In senso apparentemente contrario si è pronunciata Sez. 6, n. 22945 del 15/05/2024, Parvaiz, Rv. 286571 - 01, citata nel provvedimento impugnato, relativa all'arresto a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte. Secondo tale pronuncia la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, poiché l'arresto è funzionale al proficuo esperimento della procedura estradizionale, sostenere che ad esso possa legittimamente farsi luogo anche quando, già al momento della sua esecuzione, dagli atti in possesso della polizia giudiziaria risulti l'esistenza di una 3condizione ostativa non derogabile non solo sarebbe irragionevole, ma si porrebbe in contrasto con il dato testuale dell'art. 714, comma 3, citato, disposizione, questa, che si riferisce - vietandole in caso d'inesistenza delle condizioni per l'estradizione - a tutte le misure coercitive, nel cui ambito si collocano, quale specie di esse, quelle previste dal successivo art. 715, alle cui condizioni è consentito alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto. Tale indirizzo è stato successivamente puntualizzato da Sez. 6, n. 16482 del 25/03/2026, Waqas, Rv. 289902, secondo cui l'arresto provvisorio non può essere eseguito né convalidato quando, già sulla base degli atti posti a disposizione dell'autorità procedente, emerga una causa ostativa assoluta ed insuperabile all'estradizione, tale da non lasciare alcun margine di apprezzamento all'autorità giudiziaria. Anche in questo caso, come nel precedente, dagli stessi atti trasmessi all'autorità italiana risultava che il reato per il quale era richiesta l'estradizione processuale era astrattamente punito, nello Stato richiedente, con la pena di morte, con conseguente operatività dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. e della preclusione prevista dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. 4. I due orientamenti non sono, in realtà, tra loro contrastanti, in quanto muovono da premesse di fatto totalmente diverse. Il contenuto cognitivo del giudizio di convalida dell'arresto è limitato, con valutazione ex ente, ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, così come limitato è il perimetro cognitivo del giudice nell'applicazione della misura cautelare provvisoria. Come sopra ricordato, a norma dell'art. 716, comma 1, cod. proc. pen., infatti, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto del soggetto destinatario di un mandato d'arresto provvisorio a fini estradizionali «se ricorrono le condizioni previste . dall'art. 715, comma 2», quelle, cioè, specificamente riguardanti l'applicazione provvisoria di misure cautelari personali prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. Tali disposizioni, tuttavia, debbono coordinarsi con quella più generale contenuta nel comma 3 del precedente art. 714, secondo la quale le misure coercitive non possono essere disposte «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione». Le due previsioni esprimono la stretta natura funzionale della misura coercitiva - e del prodromico arresto da parte della polizia giudiziaria - alla procedura estradizionale. Per questo, ove emerga ictu oculi una causa ostativa, destinata a condurre a una sentenza contraria all'estradizione, difetta sin dall'origine la funzione 4strumentale dell'arresto provvisorio e della misura coercitiva, i quali non possono essere né convalidati né disposti. Diversamente, qualora la verifica della causa ostativa richieda un apprezzamento giuridico ovvero l'esame della documentazione destinata a pervenire soltanto con la domanda formale di estradizione, permane la funzione propria della misura cautelare provvisoria, che è appunto quella di assicurare la disponibilità dell'estradando sino alla definizione delle valutazioni demandate alla Corte d'appello, come affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, Volkan, citata. In tutte le ipotesi nelle quali l'inesistenza delle condizioni per una futura sentenza favorevole all'estradizione presupponga accertamenti ulteriori ovvero valutazioni discrezionali, incompatibili con la natura e con la funzione dell'arresto provvisorio, infatti, la convalida impone di verificare esclusivamente la ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., senza che in tale sede possano essere anticipate le valutazioni concernenti l'esistenza di eventuali cause ostative all'estradizione. Il discrimine, pertanto, non è rappresentato dalla mera prospettazione di una possibile causa ostativa all'estradizione, bensì dalla circostanza che essa risulti già immediatamente evidente, oggettiva ed insuperabile sulla base degli atti disponibili al momento della convalida. 5. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La richiesta di misura cautelare è stata rigettata essendo stata ritenuta imprecisa, sulla base della red notice dell'Interpol, la qualificazione giuridica del fatto, avente, comunque, certamente rilevanza penale anche nell'ordinamento interno. Ebbene, l'accertamento della corrispondenza tra la fattispecie contestata nello Stato richiedente e quella prevista dall'ordinamento italiano implica una valutazione comparativa che presuppone l'esame della descrizione del fatto storico contenuta nella domanda estradizionale e della documentazione ad essa allegata, non ancora disponibili nella fase dell'arresto provvisorio. Ne consegue che, al momento della convalida, non ricorreva una causa ostativa manifesta ed insuperabile, ma soltanto una questione suscettibile di essere definita nella successiva fase del procedimento estradizionale. Una volta esclusa la sussistenza di una causa ostativa manifesta all'estradizione, tale da impedire la stessa convalida dell'arresto, oltre che l'applicazione della misura cautelare, il giudice era tenuto a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, 5la concreta sussistenza del pericolo di fuga dell'estradando, elemento che costituisce il presupposto centrale della misura cautelare provvisoria. 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, essendo la relativa fase oramai conclusa. Va, disposta, invece, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze perché il pubblico ministero possa eventualmente valutare la sussistenza dei presupposti per una nuova richiesta di misura, laddove essi ricorrano, secondo lo stato della procedura estradizionale. P.Q P.Q.M