CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28832/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24891/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in [OSCURATO:PERSONA](FR) , loc. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IVA-IRAP 2011. R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio –sezione staccata di Latina n. 979/2021, depositata il 17 febbraio 2021; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso –terzo profilo; - Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 30 novembre 2016, alla [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento n. TKQ045B01853, con il quale, all’esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, veniva disconosciuta l’attività di associazione sportiva dilettantistica, ed i redditi relativi all’anno d’imposta 2011 erano assoggettati a regime ordinario, come redditi da attività commerciale, con rideterminazione di maggiore IRES (€ 30.607,00), IRAP (€ 4.341,00) ed IVA (€ 23.436,00). L’avviso di accertamento in questione veniva notificato anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale legale rappresentante), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’associazione ed i soci impugnavano l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1124/2017, depositata il 18 dicembre 2017, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. 3. Interposto gravame da parte dei contribuenti, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio –sezione staccata di Latina, con sentenza n. 979/2021, pronunciata il 19 dicembre R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2019 e depositata in segreteria il 17 febbraio 2021, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 17 settembre 2021). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo di ricorso, rigettato il resto. -Rilevato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deducono, in particolare, i ricorrenti che la sentenza impugnata era nulla per vizio di motivazione (mancanza di motivazione o motivazione apparente), in quanto il contenuto di detta motivazione era assolutamente generico, non prendendo, la C.T.R., posizione sugli specifici motivi di appello, e non confrontandosi con le questioni di fatto e di diritto sollevate dai contribuenti. R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Con il secondo motivo i contribuenti eccepiscono violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deducono, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi su specifici motivi di appello, ed in particolare: a) sul motivo di appello riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.P. pronunciata sulla questione riguardante il «difetto di motivazione dell’atto impugnato, anche rispetto al presunto impiego di mano d’opera in nero, al numero di cavalli a disposizione, soprattutto rispetto alla questione nodale della quantificazione degli importi che sarebbero stati occultati; b) sul motivo di appello riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c.da parte della Corte di primo grado, che non si sarebbe pronunciata sulla questione del «mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso gravante. Ciò soprattutto rispetto al tema nodale della quantificazione dei redditi asseritamente occultati dall’associazione»; c) sul motivo di appello riguardante, ancora, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la C.T.P. non si sarebbe pronunciata sulla questione del «coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come obbligati in solido dell’associazione, pur non avendo gli stessi posto in essere nessuna attività nell’interesse dell’associazione e pur non avendo essi mai agito in nome e per conto della stessa»; d) sul motivo di appello riguardante la violazione, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso incombente, ai sensi dell’art.2697 c.c. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata, in fine, violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 398/1991 e negli artt. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e 5 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rilevano, in particolare, i contribuenti che la sentenza di appello non avrebbe, a loro avviso, adottato una «posizione univoca» sulla natura dell’Associazione, ritenendo, in maniera contraddittoria, che «l’Associazione sia priva dei requisiti per beneficiare del regime agevolato sia priva delle caratteristiche richieste “per qualificarsi come ente commerciale”». 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. 2.1.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate, i motivi in questione sono pienamente ammissibili. I motivi in questione, infatti, lungi dall’essere generici ed indeterminati, indicano specificamente quali sarebbero i vizi della sentenza impugnata, e cioè, da un lato, la sostanziale mancanza di motivazione (e quindi il mancato raggiungimento del c.d. minimo costituzionale necessario per la comprensione del percorso logico-giuridico della decisione), e, dall’altro, l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello. Né, peraltro, con i vizi in questione i ricorrenti trasmodano nella censura delle valutazioni in fatto operata dalla Corte regionale. 2.1.2. Orbene, con riferimento al lamentato vizio di motivazione, è noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808). In particolare, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618). Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non può dirsi raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermazioni puramente assertive ed apodittiche [«la sentenza del primo giudice (…) fornisce una esauriente e convincente risposta a tute le eccezioni e contestazioni sollevate dalla parte»; «riguardo alla censura relativa alla sottoscrizione dell’atto di accertamento rilevano il timbro dell’Ufficio e la firma leggibile di chi lo ha sottoscritto»; «la motivazione dell’avviso non è carente perché vi sono tutti i riferimenti richiesti dalla normativa per la legittimità della stessa»; «l’Associazione è risultata priva dei requisiti previsti dalla legge n. 398/91 e delle caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento per qualificarsi come ente commerciale e per godere del trattamento agevolato previsto dall’art. 148 TUIR»; «l’Ufficio ha tenuto conto dei costi documentati dalle fatture esibite in sede di verifica»], senza una valutazione effettiva dei motivi di appello e delle censure sollevate con l’atto di gravame. In questo senso, la motivazione della sentenza è assolutamente carente, e la C.T.R. ha anche omesso di R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esaminare specificamente le censure sollevate dagli appellanti, che di per sé erano invece specifiche e puntuali, con particolare riferimento a quelle indicate nel secondo motivo di ricorso [a) motivo di appello riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.P. pronunciata sulla questione riguardante il «difetto di motivazione dell’atto impugnato, anche rispetto al presunto impiego di mano d’opera in nero, al numero di cavalli a disposizione, soprattutto rispetto alla questione nodale della quantificazione degli importi che sarebbero stati occultati; b) motivo di appello riguardante la violazione dell’art.112 c.p.c. da parte della Corte di primo grado, che non si sarebbe pronunciata sulla questione del «mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso gravante. Ciò soprattutto rispetto al tema nodale della quantificazione dei redditi asseritamente occultati dall’associazione»; c) motivo di appello riguardante, ancora, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la C.T.P. non si sarebbe pronunciata sulla questione del «coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come obbligati in solido dell’associazione, pur non avendo gli stessi posto in essere nessuna attività nell’interesse dell’associazione e pur non avendo essi mai agito in nome e per conto della stessa»; d) motivo di appello riguardante la violazione, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova su di esso incombente, ai sensi dell’art.2697 c.c.]. 2.2. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al primo e secondo motivo, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo R.G. N.24891/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi acc