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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 aprile 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello della sola parte civile, ha riformato la pronuncia di assoluzione emessa in data 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Locri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen., condannando il suddetto imputato al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.47 cod. pen. e 54-54-bis [OSCURATO:PERSONA] e di ulteriore, cospicua normativa di settore in tema di assicurazioni.

In particolare, la Corte avrebbe fatto confusione tra i premi assicurativi versati dai contraenti e le provvigioni spettanti al subagente e avrebbe erroneamente ritenuto non suscettibili di compensazione tali crediti preesistenti, omettendo di considerare adeguatamente il libro giornale e le tabelle di liquidazione.

2.2. Con il secondo motivo, si censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione.

Da un lato, a detta della difesa, è stato ritenuto il dolo dell'imputato solo a causa del grave travisamento delle prove documentali, che attestavano viceversa la correttezza del comportamento di Cherubino, e anche testimoniali, dal momento che Ripepi non ha mai fatto riferimento ai compensi (innegabilmente dovuti al sub- agente).

Dall'altro, è incongrua l'argomentazione che confonde il mancato versamento dei premi con il trattenimento delle provvigioni, non rilevando come in nessun documento risulti un ammanco. 2.3.

Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen., laddove è stato ritenuto ammissibile un gravame diretto a rileggere arbitrariamente i fatti oggetto di imputazione ed è stata in ogni caso pronunciata una condanna generica in difetto dei presupposti di legge.

2.4. Il quarto motivo lamenta la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità della persona offesa, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen. 3.

All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.1.

Quanto al primo motivo, si osserva, in primo luogo, come il ricorrente contesti in realtà, sotto il formale profilo della violazione di legge, la ricostruzione della vicenda, storica e contrattuale, alla base dell'imputazione ascrittagli.

Secondo i giudici di appello - la cui motivazione è scevra di vizi logico-giuridici e pertanto intangibile in questa sede - c'è stata piena consapevolezza nel trattenersi quanto asseritamente spettante per provvigioni (e per altre voci di credito), con chiara finalità di procurarsi in tal modo un profitto ingiusto.

Al contrario di quanto lumeggiato nell'atto di impugnazione, la Corte territoriale non contesta l'astratto diritto del sub-agente alle provvigioni, riconosciuto dal codice delle assicurazioni, ma la sua facoltà - avuto riguardo alla concreta prassi nell'esecuzione del mandato - di ritenere direttamente per sé una parte delle somme ricevute a titolo di premio, detraendo le sue pretese spettanze.

Le censure si profilano altresì generiche, laddove nel dolersi della supposta confusione tra premi e provvigioni, omettono di dare compiuta confutazione all'assunto dei giudici di appello sulla impossibilità di compensazione per la natura incerta, illiquida e inesigibile del credito, non quantificando le singole voci asseritamente dovute e viceversa contestate (in parte anche nel quantum) dalla controparte (rectius, delle controparti, perché una parte dei rapporti negoziali erano pendenti con [OSCURATO:PERSONA] e un'altra direttamente con Ripepi).

Oltre alle provvigioni, peraltro, le somme controverse riguardavano anche taluni rimborsi spese e, secondo quanto riportato nello stesso ricorso (pp. 10-11, dove si riporta un momento istruttorio da cui non si desume affatto la certezza e liquidità di quanto richiesto), anche una frazione del trattamento di fine rapporto.

3. Analogamente, non sono ravvisabili assenza, cesure logiche o contraddizioni dell'apparato motivazionale.

La Corte reggina ha valutato, nei termini sopra accennati, il complessivo compendio istruttorio, concludendo per l'impossibilità di compensazione, a fronte dell'insussistenza del diritto di ritenzione, diretto a compensare un credito vantato nei confronti della persona offesa, controverso nel suo titolo e indeterminato nel suo preciso ammontare (anche «in difetto di identità soggettiva tra presunto creditore e debitore», dato che i premi assicurativi spettavano alla società assicuratrice e non all'agente Ripepi), oltre che non esigibile per consolidata prassi tra agente e subagenti.

Non si ravvisa dunque nessun travisamento della prova, lamentato in termini affatto generici dal ricorrente, laddove la supposta omessa valutazione delle scritture contabili non sarebbe stata idonea a modificare la riflessioni che precedono: il fatto che Cherubino avesse consegnato o «cartolarizzato» quanto in suo possesso, escluso le provvigioni maturate e non riscosse (a cui occorre aggiungere ulteriori voci di preteso credito), è esattamente l'oggetto della contestazione.

D'altronde, lo stesso Tribunale aveva ritenuto integrato il fatto tipico, dubitando soltanto della sussistenza del dolo di legge.

4. Il terzo motivo è incongruamente diretto, per la gran parte, a muovere una serrata critica al letterale contenuto dell'atto di appello a suo tempo proposto dalla parte civile; il che è un fuor d'opera in questa sede.

Non emerge in sentenza, invero, nessuna modifica del «fatto cristallizzato in querela» (recte: nell'imputazione, estranea alle considerazioni defensionali nel prosieguo del procedimento).

Per il resto, può sottolinearsi come la condanna generica - che postula l'impossibilità di liquidazione del danno - derivi con ogni evidenza dalla accertata responsabilità per il fatto di reato contestato e dalla natura dei crediti e dei controcrediti (pretesi ma in realtà controversi e non verificati nel loro preciso ammontare), senza alcun elemento arbitrariamente inserito nel materiale probatorio.

Non risulta dunque dirimente, avuto riguardo alla impossibilità di rituale compensazione, la chiusura del mandato di subagenzia sfalsata rispetto alla data di (presunta) regolarizzazione delle partite di dare e avere; anzi, la circostanza lascerebbe in qualche modo lumeggiare la natura almeno parzialmente litigiosa delle questioni.

5. Infine, si rileva come il giudice d'appello ben può procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non avendo l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562.

Cfr. anche Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, relativa a prova travisata in primo grado).

Nel caso di specie, la condanna pronunciata dalla Corte calabrese si fonda, in buona sostanza, sulla diversa conclusione in iure in tema di compensabilità dei crediti di Cherubino, senza procedere a nuova valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Anche questo motivo è dunque manifestamente infondato.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 aprile 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello della sola parte civile, ha riformato la pronuncia di assoluzione emessa in data 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Locri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen., condannando il suddetto imputato al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.47 cod. pen. e 54-54-bis [OSCURATO:PERSONA] e di ulteriore, cospicua normativa di settore in tema di assicurazioni. In particolare, la Corte avrebbe fatto confusione tra i premi assicurativi versati dai contraenti e le provvigioni spettanti al subagente e avrebbe erroneamente ritenuto non suscettibili di compensazione tali crediti preesistenti, omettendo di considerare adeguatamente il libro giornale e le tabelle di liquidazione. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. Da un lato, a detta della difesa, è stato ritenuto il dolo dell'imputato solo a causa del grave travisamento delle prove documentali, che attestavano viceversa la correttezza del comportamento di Cherubino, e anche testimoniali, dal momento che Ripepi non ha mai fatto riferimento ai compensi (innegabilmente dovuti al sub- agente). Dall'altro, è incongrua l'argomentazione che confonde il mancato versamento dei premi con il trattenimento delle provvigioni, non rilevando come in nessun documento risulti un ammanco. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen., laddove è stato ritenuto ammissibile un gravame diretto a rileggere arbitrariamente i fatti oggetto di imputazione ed è stata in ogni caso pronunciata una condanna generica in difetto dei presupposti di legge. 2.4. Il quarto motivo lamenta la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità della persona offesa, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.1. Quanto al primo motivo, si osserva, in primo luogo, come il ricorrente contesti in realtà, sotto il formale profilo della violazione di legge, la ricostruzione della vicenda, storica e contrattuale, alla base dell'imputazione ascrittagli. Secondo i giudici di appello - la cui motivazione è scevra di vizi logico-giuridici e pertanto intangibile in questa sede - c'è stata piena consapevolezza nel trattenersi quanto asseritamente spettante per provvigioni (e per altre voci di credito), con chiara finalità di procurarsi in tal modo un profitto ingiusto. Al contrario di quanto lumeggiato nell'atto di impugnazione, la Corte territoriale non contesta l'astratto diritto del sub-agente alle provvigioni, riconosciuto dal codice delle assicurazioni, ma la sua facoltà - avuto riguardo alla concreta prassi nell'esecuzione del mandato - di ritenere direttamente per sé una parte delle somme ricevute a titolo di premio, detraendo le sue pretese spettanze. Le censure si profilano altresì generiche, laddove nel dolersi della supposta confusione tra premi e provvigioni, omettono di dare compiuta confutazione all'assunto dei giudici di appello sulla impossibilità di compensazione per la natura incerta, illiquida e inesigibile del credito, non quantificando le singole voci asseritamente dovute e viceversa contestate (in parte anche nel quantum) dalla controparte (rectius, delle controparti, perché una parte dei rapporti negoziali erano pendenti con [OSCURATO:PERSONA] e un'altra direttamente con Ripepi). Oltre alle provvigioni, peraltro, le somme controverse riguardavano anche taluni rimborsi spese e, secondo quanto riportato nello stesso ricorso (pp. 10-11, dove si riporta un momento istruttorio da cui non si desume affatto la certezza e liquidità di quanto richiesto), anche una frazione del trattamento di fine rapporto. 3. Analogamente, non sono ravvisabili assenza, cesure logiche o contraddizioni dell'apparato motivazionale. La Corte reggina ha valutato, nei termini sopra accennati, il complessivo compendio istruttorio, concludendo per l'impossibilità di compensazione, a fronte dell'insussistenza del diritto di ritenzione, diretto a compensare un credito vantato nei confronti della persona offesa, controverso nel suo titolo e indeterminato nel suo preciso ammontare (anche «in difetto di identità soggettiva tra presunto creditore e debitore», dato che i premi assicurativi spettavano alla società assicuratrice e non all'agente Ripepi), oltre che non esigibile per consolidata prassi tra agente e subagenti. Non si ravvisa dunque nessun travisamento della prova, lamentato in termini affatto generici dal ricorrente, laddove la supposta omessa valutazione delle scritture contabili non sarebbe stata idonea a modificare la riflessioni che precedono: il fatto che Cherubino avesse consegnato o «cartolarizzato» quanto in suo possesso, escluso le provvigioni maturate e non riscosse (a cui occorre aggiungere ulteriori voci di preteso credito), è esattamente l'oggetto della contestazione. D'altronde, lo stesso Tribunale aveva ritenuto integrato il fatto tipico, dubitando soltanto della sussistenza del dolo di legge. 4. Il terzo motivo è incongruamente diretto, per la gran parte, a muovere una serrata critica al letterale contenuto dell'atto di appello a suo tempo proposto dalla parte civile; il che è un fuor d'opera in questa sede. Non emerge in sentenza, invero, nessuna modifica del «fatto cristallizzato in querela» (recte: nell'imputazione, estranea alle considerazioni defensionali nel prosieguo del procedimento). Per il resto, può sottolinearsi come la condanna generica - che postula l'impossibilità di liquidazione del danno - derivi con ogni evidenza dalla accertata responsabilità per il fatto di reato contestato e dalla natura dei crediti e dei controcrediti (pretesi ma in realtà controversi e non verificati nel loro preciso ammontare), senza alcun elemento arbitrariamente inserito nel materiale probatorio. Non risulta dunque dirimente, avuto riguardo alla impossibilità di rituale compensazione, la chiusura del mandato di subagenzia sfalsata rispetto alla data di (presunta) regolarizzazione delle partite di dare e avere; anzi, la circostanza lascerebbe in qualche modo lumeggiare la natura almeno parzialmente litigiosa delle questioni. 5. Infine, si rileva come il giudice d'appello ben può procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non avendo l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562. Cfr. anche Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786, relativa a prova travisata in primo grado). Nel caso di specie, la condanna pronunciata dalla Corte calabrese si fonda, in buona sostanza, sulla diversa conclusione in iure in tema di compensabilità dei crediti di Cherubino, senza procedere a nuova valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Anche questo motivo è dunque manifestamente infondato. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessiv
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