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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37014/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30691-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA](11 [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato lI rTRO BONANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro P( )1.11)0R1 SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1185/18/2019 della COMMISSIONE Ik113L:TARI .\ REGIONALE, del LAZIO, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.\GONV,S1.

Ric. 2019 n. 30691 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina , con sentenza n.413/17, sez 1 , accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'avviso di accertamento n.202 per pubblicità 2013 Avverso detta decisione la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1185/2019,dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'ICA sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc .

Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'ICA deduce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Il motivo è manifestamente fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l'appello è stato notificato nel termine lungo tramite spedizione in data 13.11.17 che deve ritenersi l'ultimo giorno utile per l'effettuazione dell'impugnazione.

Si osserva tale proposito che nel caso di specie deve applicarsi il termine semestrale oltre al periodo di sospensione feriale.

Il computo, deve quindi essere effettuato "ex numerazione dierum" per quanto riguarda il termine di cui all'art. 327 cpc da calcolare "a mesi",e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dall'art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014 che espressamente prevede che il termine feriale sia composto da 31 giorni da sommarsi al termine semestrale (cfr. al riguardo cfr. Cass 6592/19 ;Cass. 11491/2012; Cass. 22699/2013) Da ciò discende che nel caso di specie il termine dell'impugnazione veniva a scadere 1'11.11.17 ma ,cadendo tale ultimo giorno di sabato il termine stesso era prorogato al 13 novembre, giorno in cui è avvenuta la spedizione dell'atto per la notifica.

Il motivo va quindi accolto ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 6.10.21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30691-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA](11 [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato lI rTRO BONANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro P( )1.11)0R1 SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1185/18/2019 della COMMISSIONE Ik113L:TARI .\ REGIONALE, del LAZIO, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.\GONV,S1. Ric. 2019 n. 30691 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina , con sentenza n.413/17, sez 1 , accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'avviso di accertamento n.202 per pubblicità 2013 Avverso detta decisione la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1185/2019,dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'ICA sulla base di un motivo. La contribuente non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'ICA deduce l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il motivo è manifestamente fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l'appello è stato notificato nel termine lungo tramite spedizione in data 13.11.17 che deve ritenersi l'ultimo giorno utile per l'effettuazione dell'impugnazione. Si osserva tale proposito che nel caso di specie deve applicarsi il termine semestrale oltre al periodo di sospensione feriale. Il computo, deve quindi essere effettuato "ex numerazione dierum" per quanto riguarda il termine di cui all'art. 327 cpc da calcolare "a mesi",e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dall'art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014 che espressamente prevede che il termine feriale sia composto da 31 giorni da sommarsi al termine semestrale (cfr. al riguardo cfr. Cass 6592/19 ;Cass. 11491/2012; Cass. 22699/2013) Da ciò discende che nel caso di specie il termine dell'impugnazione veniva a scadere 1'11.11.17 ma ,cadendo tale ultimo giorno di sabato il termine stesso era prorogato al 13 novembre, giorno in cui è avvenuta la spedizione dell'atto per la notifica. Il motivo va quindi accolto ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 6.10.21
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