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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 32929/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12787-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Agente della riscossione 2021 tributi per la regione Calabria, in persona del 1822 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 992/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 21/10/2014 R.G.N. 1761/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres.

Berrino, est.

Buffa - Rg. 12787/15 -Santoro c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 21.10.14, il tribunale di Crotone ha rigettato -in quanto tardiva- l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria di cui in atti, ritenendo quindi assorbita la questione sollevata dal debitore in ordine alla mancata notifica della cartella presupposta.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 5 motivi, cui resiste Equitalia sud con controricorso.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 437 c.p.c., per non avereAetto il dispositivo e la motivazione, avendo invece riservato la decisione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., per avere trascurato che la parte ha contestato il diritto a procedere ad esecuzione senza previa notifica della cartella e, dunque /aveva proposto una opposizione all'esecuzione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 307 c.p.c., in relazione alla posizione del litisconsorte pretermesso, ritenendolo necessario.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, per avere trascurato la prescrizione.

Deve prelimianrmente rilevarsi che il ricorso è tempestivo: infatti, la sentenza risulta depositata il 21.10.14, sicché l'impugnazione andava proposta entro il termine lungo (sei mesi), che spirava il 21 aprile 2015; nel caso, il ricorso risulta affidato per la notifica il 21 stesso (mentre poi l'atto è stato ricevuto il giorno seguente).

Il primo motivo è infondato, occorrendo far riferimento al verbale di udienza (fidefacemte fino a querela di falso), dal quale risulta la decisione della controversia all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art.429 c.p.c.

Il secondo e quarto motivo possono essere esaminati insieme per la loro connessione: la parte contesta (coe ser"Jo motivo) la qualificazione -data dal tribunale- della azione proposta quale opposizione agli atti e sottolinea (col quarto motivo) che davanti al tribunale è stata sollevata altresì la questione di prescrizione (che peraltro in materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato en grado del giudizio). [OSCURATO:PERSONA] ritiene i motivi fondati, in qantto la parte, sollevando cezione di prescrizione (anche in correlazione con l'omesk notifica della cartelal presupposta), ha in tal modo contestato il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e dunque ha introdotto un'opposizione all'esecuzione, non soggetta ai termini ristretti (propri dell'opposizione agli atti esecutivi) applicati dalla corte territoriale.

Il terzo motivo resta assorbito.

In accoglimento del motivi secondo e quarto, la sentenza deve essere cassata con rinvio a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il secondo e quarto motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa i a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12787-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Agente della riscossione 2021 tributi per la regione Calabria, in persona del 1822 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 992/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 21/10/2014 R.G.N. 1761/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 12787/15 -Santoro c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 21.10.14, il tribunale di Crotone ha rigettato -in quanto tardiva- l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria di cui in atti, ritenendo quindi assorbita la questione sollevata dal debitore in ordine alla mancata notifica della cartella presupposta. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 5 motivi, cui resiste Equitalia sud con controricorso. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 437 c.p.c., per non avereAetto il dispositivo e la motivazione, avendo invece riservato la decisione. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., per avere trascurato che la parte ha contestato il diritto a procedere ad esecuzione senza previa notifica della cartella e, dunque /aveva proposto una opposizione all'esecuzione. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 307 c.p.c., in relazione alla posizione del litisconsorte pretermesso, ritenendolo necessario. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, per avere trascurato la prescrizione. Deve prelimianrmente rilevarsi che il ricorso è tempestivo: infatti, la sentenza risulta depositata il 21.10.14, sicché l'impugnazione andava proposta entro il termine lungo (sei mesi), che spirava il 21 aprile 2015; nel caso, il ricorso risulta affidato per la notifica il 21 stesso (mentre poi l'atto è stato ricevuto il giorno seguente). Il primo motivo è infondato, occorrendo far riferimento al verbale di udienza (fidefacemte fino a querela di falso), dal quale risulta la decisione della controversia all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art.429 c.p.c. Il secondo e quarto motivo possono essere esaminati insieme per la loro connessione: la parte contesta (coe ser"Jo motivo) la qualificazione -data dal tribunale- della azione proposta quale opposizione agli atti e sottolinea (col quarto motivo) che davanti al tribunale è stata sollevata altresì la questione di prescrizione (che peraltro in materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato en grado del giudizio). [OSCURATO:PERSONA] ritiene i motivi fondati, in qantto la parte, sollevando cezione di prescrizione (anche in correlazione con l'omesk notifica della cartelal presupposta), ha in tal modo contestato il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e dunque ha introdotto un'opposizione all'esecuzione, non soggetta ai termini ristretti (propri dell'opposizione agli atti esecutivi) applicati dalla corte territoriale. Il terzo motivo resta assorbito. In accoglimento del motivi secondo e quarto, la sentenza deve essere cassata con rinvio a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il secondo e quarto motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa i a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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