CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 maggio 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la infondatezza del ricorso; sentita per la difesa l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 giugno 2019 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione assunta in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, una volta confermato il giudizio di responsabilità ascritto a [OSCURATO:PERSONA] per le condotte illecite allo stesso ascritte (più tentativi di estorsione ai sensi del comma 2 dell'art. 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e avvinti dalla continuazione), concedeva all'appellante le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e rideterminava la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa. 2.Interposto dall'imputato ricorso per cassazione, questa Corte con sentenza del 25 novembre 2020, n. 36248 ha annullato la decisione impugnata quanto alla ritenuta recidiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte territoriale. 3. Con la sentenza in epigrafe la Corte del merito, giudicando in sede di rinvio, ha espunto la recidiva contestata all'imputato, lasciando tuttavia immodificato il trattamento sanzionatorio disposto con la sentenza fatta oggetto della pregressa decisione rescindente. 4. Propone nuovamente ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 69, comma 3, cod. pen. e 629 capoverso cod. pen.: l'avvenuto giudizio di equivalenza imponeva alla Corte del merito di considerare quale pena base non quella di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. bensì quella del comma 1 della stessa disposizione; il venir meno della recidiva, poi, svincolava il giudice dal rispetto della regola imposta dall'ultimo comma dell'art 81 cod. pen. favorendo un minor rigore sanzionatorio quanto all'aumento apportato per la continuazione, comunque non adeguatamente argomentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Delle censure proposte, solo quella afferente la motivazione spesa a sostegno degli aumenti apportati per la continuazione si è rilevata fondata, giustificando l'annullamento della sentenza impugnata dei termini precisati dal dispositivo che segue. È invece inammissibile la doglianza relativa alla erronea individuazione della pena base individuata per il fatto più grave, perché relativa ad un tema coperto dal giudicato progressivamente formatosi sul punto. 2. In esito al giudizio di rinvio, la pena finale irrogata con la sentenza impugnata è rimasta identica a quella decisa dalla precedente sentenza di merito malgrado l'intervenuta espunzione della recidiva, in precedenza riconosciuta dalla sentenza annullata. In particolare, è stata determinata in anni tre e mesi quattro di reclusione e 900 euro di multa. A tanto si è pervenuto, sempre in piena conformità alla prima decisione di appello, muovendo da una pena base rapportata alla più grave delle ipotesi di tentata estorsione contestate, determinata in anni due e mesi sei di reclusione, nonché nella multa quantificata in 600 euro. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha inteso precisare che a tale specifico momento di partenza si è pervenuti grazie a una riduzione apportata per la forma tentata estesa sino a quasi i due terzi della pena base, nel caso individuata facendo riferimento all'art. 629, comma 2, cod. pen.; aspetto, quest'ultimo, reso evidente non solo dal richiamo testuale operato alla detta disposizione ma anche ai puntuali riferimenti resi alla pena pecuniaria irrogata, espressamente rapportata al minimo edittale dettato dalla citata previsione. Argomentazioni, queste, all'evidenza errate: il confermato giudizio di equivalenza reso nel bilanciare le circostanze malgrado l'espunzione, tra le aggravanti, dalla recidiva, in linea di principio imponeva di fare riferimento alla pena di cui al comma primo del citato art. 629 e non a quella di cui al comma 2 della medesima disposizione, in considerazione dell'effetto di neutralizzazione delle circostanze contestate, diverse da quella di cui all'art 416-bis.1 cod. pen, conseguenziale al giudizio di comparazione. 2.2. La sentenza tuttavia non consente comunque censure sul punto. L'unica possibilità per il giudice del rinvio di influire sulla pena individuata dalla prima sentenza di appello sulla quale poi apportare gli aumenti per la continuazione interna era quella di modificare il giudizio di equivalenza delle circostanze, favorendo la prevalenza delle generiche quale ricaduta indiretta della disposta espunzione della recidiva, che in precedenza precludeva valutazioni di segno diverso alla luce del disposto di cui al comma quarto dell'art. 69 cod. pen. Opzione questa che avrebbe imposto di considerare la diminuzione di pena correlata al prevalere delle generiche ma che il giudice del rinvio non ha inteso assecondare, senza che sul punto il ricorso in esame abbia formulato alcun rilievo critico. In altre parole, poiché il devoluto dalla sentenza rescindente afferiva unicamente alla recidiva senza mettere in discussione le valutazioni in origine operate dalla prima sentenza di appello nel rintracciare la cornice edittale di riferimento utile per pervenire alla pena base sulla quale apportare gli aumenti ex art. 81 cod. pen., il relativo punto, in ragione del confermato giudizio di equivalenza tra le circostanze comparabili, doveva ritenersi coperto dal giudicato progressivo formatosi per effetto dell'intervento rescindente, impedendo ogni decisione diversa, così da rendere indifferenti al fine le superiori considerazioni in diritto, (inutilmente) dirette a supportarne il portato. In questa ottica, che siffatta determinazione, ribadita dalla decisione ora impugnata, abbia replicato, non solo nel risultato finale ma anche nel percorso logico-giuridico che ne ha fatto da presupposto, le medesime valutazioni rese dalla prima sentenza di appello, viziandone il portato, è aspetto che finisce parimenti per rimanere indifferente rispetto alla odierna regiudicanda. Anche a ritenere, infatti, che una tale valutazione giuridica sia stata resa dalla prima sentenza di appello, anticipando i profili di illegittimità ora reclamati dal ricorso che occupa (atteso che, in presenza del già reso giudizio di equivalenza tra le circostanze comparabili, anche la sentenza poi annullata avrebbe dovuto considerare l'ipotesi semplice e non circostanziata della estorsione nel rintracciare la cornice edittale del reato consumato sulla quale apportare la riduzione imposta dalla forma tentata), resta da dire che il supposto vizio - destinato a concretare una ipotesi di pena non illegale ma solo illegittima e rimasto estraneo al devoluto dal primo ricorso di legittimità - non avrebbe potuto essere rilevato d'ufficio né può essere prospettato ora, perché divenuto intangibile per effetto del giudicato progressivo all'uopo formatosi in esito al precedente intervento rescindente. 3. Ad una soluzione diversa si perviene in relazione all'altra censura della quale si compone l'odierno ricorso. Determinata nei termini sopra riferiti la pena base di riferimento, la Corte, quale giudice del rinvio, sempre ribadendo il percorso già tracciato dalla precedente sentenza, ha apportato l'aumento contestato ai sensi dell'attuale art. 416-bis.1. cod. pen. (aggravando la reclusione sino ad anni tre e mesi nove e la multa sino ad euro 900), e innestando su tale base di riferimento gli incrementi ex art. 81, cpv., cod. pen. per la continuazione interna (in misura di un terzo sulla pena della reclusione, aumentata sino ad anni cinque e più di un terzo per la multa, elevata sino ad euro 1350). Da qui la pena finale nei termini già rassegnati all'esito della riduzione per il rito. 3.1. Sugli aumenti legati alla continuazione interna va tuttavia ribadito che, in linea con quanto recentemente rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, Pizzone), il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, modulando il relativo onere argomentativo in correlazione all'entità degli stessi così da consentire una puntuale verifica in ordine al rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., così da evitare surrettizi cumuli materiali di pene. 3.2. Nel caso, la Corte del merito non si è attenuta in alcun modo a tale indicazione di principio, operando un indistinto aumento unitario per tutte le condotte contestate in continuazione senza alcuna ulteriore precisazione. E il difetto di argomentazione risulta vieppiù acuito se si considera che mentre la prima sentenza di appello, ribadita anche in relazione a tale momento della decisione assunta, risultava favorita, nel supportare quantitativamente la decisione assunta, dalla presenza della recidiva e dal portato imposto, quanto alla soglia minima dell'aumento da computare, dal disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen.; per contro, nel giudizio di rinvio, all'esito della intervenuta espunzione della recidiva, siffatta soglia insindacabile di aumento, sulla quale risultava prima e risulta ancora oggi sostanzialmente attestata la misura degli aumenti apportati, è venuta meno, così da imporre al giudice del rinvio un ancora più compiuto onere giustificativo, in linea con le superiori indicazioni di principio. 4. Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio volto a consentire alla Corte del merito di colmare i vuoti argomentativi sopra riscontrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conseguente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto