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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 38927/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., consumato il 12 dicembre 2016, per avere prodotto, al notaio rogante la vendita di un terreno, la falsa procura a vendere, a lui apparentemente rilasciata, del proprietario del medesimo, irrogando, con la recidiva reiterata e specifica, la pena di mesi otto e giorni ventisei di reclusione.

2. Propone ricorso l’imputato, personalmente, lamentando, con l’unico motivo, il mancato accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sulla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L’art. 613 cod. proc. pen., al comma primo, prevede che: L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Se ne deduce che l’odierno ricorso per cassazione, proposto personalmente dall’imputato, è inammissibile.

L’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedure ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., consumato il 12 dicembre 2016, per avere prodotto, al notaio rogante la vendita di un terreno, la falsa procura a vendere, a lui apparentemente rilasciata, del proprietario del medesimo, irrogando, con la recidiva reiterata e specifica, la pena di mesi otto e giorni ventisei di reclusione. 2. Propone ricorso l’imputato, personalmente, lamentando, con l’unico motivo, il mancato accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sulla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L’art. 613 cod. proc. pen., al comma primo, prevede che: L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Se ne deduce che l’odierno ricorso per cassazione, proposto personalmente dall’imputato, è inammissibile. L’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedure ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris