CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1964
Cassazione n. 12298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1968 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] essendo il reato estinto per morte dell'imputato in data 1/8/21; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che i motivi dedotti nel ricorso in ordine alla affermazione di responsabilità sono manifestamente infondati quando non meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito allorchè ha affermato la complicità con il marito nello sporgere querela, dopo aver falsificato le firme del contratto di finanziamento ( v. pg.5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il residente Angel9Capozzi A elo Costanzo DE7f- ----• ,. i :7, . 04 A k":9 022