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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 17998/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8622-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 7461/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 4/9/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello principale proposto da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione (ADER) ed accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito «la Società») avverso la pronuncia n. 44/2017 della Commissione tributaria provinciale di Caserta in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e relative cartelle esattoriali, ad essa sottese; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione (ADER) propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la Società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente accolto l’appello incidentale della Società annullando tutte le cartelle sottese all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria, nonostante la Società, in primo grado, avesse tardivamente contestato la documentazione, prodotta dalle controricorrenti, circa la notifica delle suddette cartelle, così come rilevato dal Giudice di prime cure;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. come riportato nella sentenza impugnata, la Società, nel ricorso introduttivo, aveva eccepito «l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione della pretesa tributaria comunale, la nullità del preavviso per violazione della l. 212/2000, l'omessa e/o insufficiente motivazione»;

1.4. la sentenza di primo grado accolse le domande della Società solo con riguardo a due delle cartelle impugnate, respingendo le ulteriori eccezioni della ricorrente con riguardo alle rimanenti cartelle, per le quali era «stata prodotta documentazione in relazione alle notifiche delle stesse..., in mancanza di specifiche e tempestive — ... in relazione alle memorie depositate tardivamente dal contribuente — contestazioni in relazione a tali notifiche»;

1.5. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8470 del 06/04/2018), in tema di iscrizione ipotecaria, qualora parte ricorrente sollevi in primo grado questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e successivamente, al fine di contestare la tesi difensiva dell'agente della riscossione il quale sostenga di avere correttamente notificato le predette cartelle, deduca, con memoria ex art. 32 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992, il vizio del procedimento notificatorio, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum , delineato dalle allegazioni e dalle difese della parti nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte, integrando tale precisazione, per converso, una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volta a paralizzare le allegazioni difensive di controparte;

1.6. deve, infatti, ritenersi acquisito al thema decidenduml'esame del vizio del procedimento notificatorio in conseguenza della proposizione della eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria, non potendo ritenersi possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio «l'omessa notifica» dell'atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell'Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti;

2.1. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. e lamentano la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nel rigettare l’appello principale con il riaffermare «l’impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte», trattandosi di «principio ...estraneo ed inconferente rispetto alla materia del contendere e ... mai utilizzato dalla parte come fondamento del ricorso introduttivo»;

2.2. la doglianza è parimenti infondata atteso che la questione relativa all’ammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n. 16520del 05/07/2017; Cass. n. 21356 del 30/11/2012);

3.1. con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 atteso che, dovendo ritenersi, ad avviso delle ricorrenti, regolarmente notificate e non impugnate le cartelle esattoriali, il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi inammissibile laddove era contestata la prescrizione dei crediti comunali ad esse sottesi;

3.2. la doglianza, stante il rigetto del primo motivo di ricorso e le considerazioni ivi illustrate, va conseguentemente respinta;

4.1. con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, comma 3, d.lgs. 18/12/1997, n. 472, 2946 e 2948, n. 4, cod. civ., e lamentano che la Commissione tributaria regionale, nel caso in esame, abbia erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale con riguardo ai crediti erariali in questione;

4.2. la doglianza è fondata;

4.3. pur esclusa la valida notifica delle cartelle in questione, sulla scorta di quanto dianzi illustrato, va evidenziato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, oggetto delle cartelle impugnate), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. n. 32308/2019);

4.4. la Commissione tributaria regionale non si è dunque conformata ai principi in esame laddove ha ritenuto prescritti i suddetti crediti erariali mediante applicazione del termine di prescrizione cd. breve in luogo di quello ordinario decennale;

5. il ricorso va dunque accolto limitatamente al quarto motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8622-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 7461/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 4/9/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 17/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello principale proposto da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione (ADER) ed accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito «la Società») avverso la pronuncia n. 44/2017 della Commissione tributaria provinciale di Caserta in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e relative cartelle esattoriali, ad essa sottese; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione (ADER) propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la Società è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente accolto l’appello incidentale della Società annullando tutte le cartelle sottese all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria, nonostante la Società, in primo grado, avesse tardivamente contestato la documentazione, prodotta dalle controricorrenti, circa la notifica delle suddette cartelle, così come rilevato dal Giudice di prime cure; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. come riportato nella sentenza impugnata, la Società, nel ricorso introduttivo, aveva eccepito «l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione della pretesa tributaria comunale, la nullità del preavviso per violazione della l. 212/2000, l'omessa e/o insufficiente motivazione»; 1.4. la sentenza di primo grado accolse le domande della Società solo con riguardo a due delle cartelle impugnate, respingendo le ulteriori eccezioni della ricorrente con riguardo alle rimanenti cartelle, per le quali era «stata prodotta documentazione in relazione alle notifiche delle stesse..., in mancanza di specifiche e tempestive — ... in relazione alle memorie depositate tardivamente dal contribuente — contestazioni in relazione a tali notifiche»; 1.5. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8470 del 06/04/2018), in tema di iscrizione ipotecaria, qualora parte ricorrente sollevi in primo grado questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e successivamente, al fine di contestare la tesi difensiva dell'agente della riscossione il quale sostenga di avere correttamente notificato le predette cartelle, deduca, con memoria ex art. 32 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992, il vizio del procedimento notificatorio, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum , delineato dalle allegazioni e dalle difese della parti nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte, integrando tale precisazione, per converso, una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volta a paralizzare le allegazioni difensive di controparte; 1.6. deve, infatti, ritenersi acquisito al thema decidenduml'esame del vizio del procedimento notificatorio in conseguenza della proposizione della eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria, non potendo ritenersi possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio «l'omessa notifica» dell'atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell'Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti; 2.1. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. e lamentano la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nel rigettare l’appello principale con il riaffermare «l’impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte», trattandosi di «principio ...estraneo ed inconferente rispetto alla materia del contendere e ... mai utilizzato dalla parte come fondamento del ricorso introduttivo»; 2.2. la doglianza è parimenti infondata atteso che la questione relativa all’ammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n. 16520del 05/07/2017; Cass. n. 21356 del 30/11/2012); 3.1. con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 atteso che, dovendo ritenersi, ad avviso delle ricorrenti, regolarmente notificate e non impugnate le cartelle esattoriali, il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi inammissibile laddove era contestata la prescrizione dei crediti comunali ad esse sottesi; 3.2. la doglianza, stante il rigetto del primo motivo di ricorso e le considerazioni ivi illustrate, va conseguentemente respinta; 4.1. con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, comma 3, d.lgs. 18/12/1997, n. 472, 2946 e 2948, n. 4, cod. civ., e lamentano che la Commissione tributaria regionale, nel caso in esame, abbia erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale con riguardo ai crediti erariali in questione; 4.2. la doglianza è fondata; 4.3. pur esclusa la valida notifica delle cartelle in questione, sulla scorta di quanto dianzi illustrato, va evidenziato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, oggetto delle cartelle impugnate), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. n. 32308/2019); 4.4. la Commissione tributaria regionale non si è dunque conformata ai principi in esame laddove ha ritenuto prescritti i suddetti crediti erariali mediante applicazione del termine di prescrizione cd. breve in luogo di quello ordinario decennale; 5. il ricorso va dunque accolto limitatamente al quarto motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Co
Decreto Cassazione n. 17998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris