CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione della dell'art. 648 cod. pen.,non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata nella quale la corte ha correttamente ritenuto provata la penale responsabilità del Lakatosz dal ritrovamento degli oggetti riciclati in una cantina pertinenziale all'abitazione dell'odierno ricorrente-nella quale aveva la residenza anagrafica all'epoca dei fatti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata restituzione dei beni sequestrati dei quali non risulta dimostrata la provenienza illecita, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che inoltre, non vengono indicati dall'odierno ricorrente i beni estranei ai fatti di cui all'imputazione di cui dovrebbe essere ordinata la restituzione, tenuto conto altresì del fatto che in primo grado non vi è stata confisca; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i